Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:701
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 22 novembre 2007
1
(
1
)
Causa C‑446/05
Procureur du Roi
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal tribunal de première instance di Bruxelles (Belgio)]
«Normativa nazionale che vieta ai prestatori di cure dentarie di pubblicizzare le loro prestazioni presso il pubblico – Artt. 81 e 10 CE –Artt. 43 CE e 49 CE – Restrizione – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità»
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale mira a consentire al giudice del rinvio di valutare la compatibilità con il
diritto comunitario della propria normativa nazionale, che vieta ai prestatori di cure dentarie di pubblicizzare le loro prestazioni
presso il pubblico.
2.
Essa trae origine da un procedimento penale avviato in Belgio nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], che gestisce in tale Stato
membro un laboratorio ed una clinica dentistica ed è accusato di aver inserito annunci pubblicitari su entrambe le dette strutture
nell’elenco telefonico Belgacom.
3.
Il tribunal de première instance di Bruxelles (Belgio), competente in materia di polizia correzionale, s’interroga sulla compatibilità
della normativa sulla quale si fonda il detto procedimento penale con l’art. 81 CE, in combinato disposto con l’art. 3, n. 1,
lett. g), CE e con l’art. 10, secondo comma, CE, e pone alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione
di tali disposizioni.
4.
Nelle presenti conclusioni sosterrò che la normativa controversa non rientra, a mio parere, nell’ambito di applicazione delle
dette disposizioni, sicché queste ultime devono essere interpretate nel senso che non ostano all’applicazione della normativa
stessa.
5.
Spiegherò poi che la compatibilità di tale normativa con il diritto comunitario va esaminata alla luce degli artt. 43 CE e
49 CE, relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, che deve essere esaminata.
6.
Rileverò che, vietare qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico in materia di cure dentarie costituisce una restrizione delle
suddette libertà. Spiegherò perché, secondo me, tale restrizione è giustificata per ragioni di tutela della sanità pubblica,
giacché la normativa nazionale controversa non ha l’effetto di vietare ad un prestatore di cure dentarie la semplice menzione,
senza il proposito di attrarre o di esortare il pubblico, all’interno di un elenco telefonico o di altri mezzi di informazione
accessibili al pubblico, di informazioni che permettano al pubblico di conoscerlo come professionista.
I –
Contesto normativo
A –
Il diritto nazionale
7.
L’art. 3 della legge 15 aprile 1958, relativa alla pubblicità in materia di cure dentarie (
2
), sanziona le condotte che violano l’art. 1 della legge medesima, che così recita:
«È vietata qualsiasi pubblicità, diretta o indiretta, al fine di curare o di far curare da una persona qualificata o meno,
in Belgio o all’estero, le affezioni, le lesioni o le anomalie del cavo orale e dei denti, segnatamente per mezzo di affissioni
o insegne, iscrizioni o cartelli idonei ad indurre in errore circa la legalità dell’attività segnalata, di prospetti, di circolari,
di note e di opuscoli illustrativi, a mezzo stampa, a mezzo cinematografico, con la promessa o la concessione di benefici
di qualsivoglia genere, quali sconti, trasporto gratuito dei pazienti, ovvero mediante l’intervento di procacciatori d’affari
o mediatori.
Non costituisce pubblicità ai sensi del presente articolo il fatto che le cliniche e i policlinici mutualistici portino a
conoscenza dei propri membri i giorni e le ore di consultazione, i nomi dei rispettivi titolari e le modificazioni ivi apportate».
B –
Il diritto comunitario
1. [OSCURATO:PERSONA] CE
8.
A tenore dell’art. 81, n. 1, CE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le
decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri
e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato
comune.
9.
L’art. 10, secondo comma, CE, fa obbligo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la
realizzazione degli scopi del [OSCURATO:PERSONA].
10.
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), CE, l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal
[OSCURATO:PERSONA], un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno.
11.
L’art. 43 CE vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro
Stato membro. Ai sensi dell’art. 43, secondo comma, CE, la libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività non salariate
e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese.
12.
A termini dell’art. 47, n. 3, CE, la progressiva soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, per quanto riguarda
le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro
esercizio nei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri. Le cure prestate nel settore dentario hanno formato oggetto delle direttive 78/686/CEE (
3
) e 78/687/CEE (
4
).
13.
L’art. 49 CE vieta le restrizioni della libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità nei confronti dei cittadini
degli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.
14.
A tenore degli artt. 46 CE e 55 CE, gli artt. 43 CE e 49 CE non ostano alle restrizioni giustificate per motivi di sanità
pubblica.
2. Il diritto derivato in materia di pubblicità
15.
Il diritto derivato in materia di pubblicità comprende un regime generale e alcune norme speciali che si applicano, da un
lato, a determinati prodotti e, dall’altro, a specifici canali d’informazione.
16.
All’epoca dei fatti di cui alla causa principale, il regime generale sulla pubblicità era contenuto nella direttiva 85/450/CEE (
5
), che aveva l’obiettivo di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di tutela contro la pubblicità ingannevole. Tale
atto normativo è stato modificato dalla direttiva 97/55/CE (
6
), che ne ha esteso l’ambito di applicazione alla pubblicità comparativa, e dalla direttiva 2005/29/CE (
7
). La direttiva 84/450 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/114/CE (
8
).
17.
La direttiva 84/450 definisce la pubblicità come qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i
beni immobili, i diritti e gli obblighi (
9
).
18.
Ai sensi della medesima direttiva, è considerata ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione,
induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere
ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere
un concorrente (
10
).
19.
Quanto alla pubblicità comparativa, con tale espressione s’intende qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o
implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente (
11
). Essa è ritenuta lecita qualora rispetti una serie di numerose condizioni (
12
).
20.
[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano la disponibilità di mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire
l’osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa. Essi sono inoltre autorizzati ad adottare misure atte
a garantire una tutela più ampia di quella offerta dalla direttiva 84/450, per combattere la pubblicità ingannevole.
21.
Le definizioni e le disposizioni sono state riprese dalla direttiva 2006/114.
22.
Parallelamente a tale regime generale, il legislatore comunitario ha adottato alcune disposizioni che disciplinano la pubblicità
di alcuni prodotti specifici, come il tabacco e i medicinali (
13
). Le misure adottate nel campo dei medicinali si fondano sul principio della tutela della sanità pubblica. Esse stabiliscono
il divieto puro e semplice della pubblicità rivolta al pubblico per alcune categorie di medicinali, come per i medicinali
venduti unicamente su presentazione di ricetta medica, nonché le condizioni che devono essere rispettate nel caso della pubblicità
riguardante altre categorie di medicinali e della pubblicità rivolta ai professionisti della sanità.
23.
Il legislatore comunitario ha inoltre provveduto a coordinare le disposizioni nazionali regolanti la pubblicità televisiva (
14
) e la pubblicità elettronica (
15
). La direttiva 89/552 stabilisce, in particolare, che la pubblicità televisiva e la televendita non devono indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza (
16
). Ai sensi dell’art. 14, n. 1, di tale direttiva, è vietata la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili
unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l’emittente televisiva. In forza dell’art. 14,
n. 2, della direttiva medesima, la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d’immissione sul mercato e la televendita
di cure mediche sono entrambe vietate. Infine, a tenore dell’art. 3, n. 1, della direttiva 89/552, gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservano
la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate
o più rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva stessa.
II –
Fatti all’origine della causa principale
24.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] gestisce un laboratorio ed una clinica dentistica nel comune di Saint‑Gilles, all’interno della regione di
Bruxelles‑Capitale, in Belgio.
25.
Nel novembre 1996, l’Associazione dei medici dentisti e stomatologi del Belgio si è costituita parte civile nei confronti
del sig. [OSCURATO:PERSONA], accusandolo di esercitare illegalmente la professione di dentista e di aver inserito annunci pubblicitari
nell’elenco telefonico Belgacom.
26.
Nell’ambito delle indagini effettuate dalla gendarmeria in seguito a tale costituzione di parte civile, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha
dichiarato di essere odontotecnico, di aver superato l’esame di tecnico di protesi dentarie nel 1981, di aver ottenuto, nel
1985, il diploma di formazione per amministrazione d’impresa e di disporre di un attestato della Chambre des métiers et négoces
(camera di commercio e dell’artigianato) della Province du Brabant, da cui risulta che il regolare possesso dei requisiti
per l’esercizio della professione di tecnico in protesi dentarie.
27.
Dall’inchiesta è emerso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva inserito tre annunci pubblicitari nell’elenco telefonico Belgacom, uno
per il laboratorio dentistico e gli altri due per la clinica. Tali inserzioni, come sono riprodotte nell’ordinanza di rinvio,
si presentano come segue.
28.
L’annuncio relativo al laboratorio dentistico reca, all’interno di un riquadro di circa cm 10x7, sotto i titoli «[OSCURATO:PERSONA]»
e «Laboratoire dentaire» scritti a grandi lettere accanto ad un segno, la menzione «Riparazione immediata entro un’ora», che
è stampata all’interno di una cornice colorata, insieme alle seguenti indicazioni: «Tutti i tipi di protesi mobili e fisse
– Protesi in Ceramica – Protesi scheletriche – Rimozione del tartaro – Rimessa a nuovo – Controllo e consulenza gratuiti –
Servizio personalizzato – Ritiro presso il domicilio del paziente», seguite dall’indirizzo del laboratorio, da un recapito
telefonico e dall’orario di apertura.
29.
Nella prima inserzione riguardante la clinica dentistica figurano, all’interno di un riquadro di circa cm 4x8, dall’alto in
basso, i titoli «[OSCURATO:PERSONA]», «Clinique dentaire» e «Porte de Hal», scritti a grandi lettere e accompagnati dallo stesso
segno apposto sull’altra inserzione, cui fanno seguito le indicazioni «Trattamento di adulti e bambini – Protesi fisse e mobli
– Ortodonzia estetica – Parodontologia», sotto le quali compaiono l’indirizzo della clinica, due numeri di telefono, e la
menzione «Laboratorio annesso», unitamente agli orari di apertura.
30.
Nella seconda inserzione riguardante la clinica compaiono, in un riquadro di circa cm 4x2, i titoli «[OSCURATO:PERSONA]» e «Clinique
dentaire», a grandi lettere, seguiti dalle indicazioni «Trattamento di adulti e bambini – Protesi – Ortodonzia», e infine
dall’orario di apertura, dall’indirizzo e da un numero di telefono.
31.
In sua difesa, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la legge 1958 era contraria alla libera concorrenza, tanto sul piano nazionale
quanto sul piano internazionale. Egli ha richiamato in proposito l’art. 81 CE nonché la sentenza 21 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA] (
17
) in cui tale la Corte ha statuito che l’art. 81 CE, letto congiuntamente con l’art. 10 CE, fanno obbligo agli [OSCURATO:PERSONA] membri
di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche aventi il carattere di legge o di regolamento, idonei a rendere
praticamente inefficaci le norme di concorrenza da applicarsi alle imprese (
18
). Egli ha altresì citato la Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali (
19
), approvata dalla Commissione delle Comunità europee.
III –
Questione pregiudiziale
32.
Il giudice del rinvio indica di trovarsi di fronte ai seguenti interrogativi.
33.
Dal combinato disposto degli artt. 81 CE, n. 3, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE sembra emergere che uno Stato membro
non può adottare o mantenere in vigore provvedimenti idonei ad alterare l’effetto utile delle norme in materia di concorrenza
applicabili alle imprese.
34.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], che esercita una professione libera e gestisce una clinica dentistica può essere considerato un’impresa.
35.
Non si può escludere che una normativa quale la legge del 1958 sia idonea ad incidere sulla libertà del commercio fra [OSCURATO:PERSONA]
membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione del mercato unico. Al riguardo, alla luce delle conclusioni dell’avvocato
generale Jacobs nelle cause riunite decise con sentenza 12 settembre 2000, Pavlov e a. (
20
), risulta che, tenuto conto dell’eterogeneità delle professioni liberali e della specificità dei mercati sui quali operano,
non può applicarsi una formula generale (
21
). Appare pertanto necessario valutare caso per caso se una restrizione della libertà di azione conduca ad una restrizione
della concorrenza sul mercato interessato ai sensi dell’art. 81 CE, prendendo eventualmente in considerazione gli imperativi
relativi alla protezione della salute e dei consumatori.
36.
È alla luce di tali considerazioni che il tribunal de première instance de Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, [n.] 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, [debba essere
interpretato] nel senso che [osti] a che una normativa nazionale, nella specie la [legge 15 aprile 1958], vieti (a chiunque
e) a prestatori di cure dentistiche, nell’ambito dell’esercizio di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare
qualsivoglia pubblicità, direttamente o indirettamente, nel settore delle cure dentistiche».
IV –
Analisi
A –
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
37.
Il governo belga ed il governo italiano sostengono l’irricevibilità di tale questione pregiudiziale.
38.
Il governo belga fonda l’irricevibilità sull’argomento secondo cui l’art. 81 CE non sarebbe applicabile alla legge del 1958,
poiché il divieto di fare pubblicità nel settore delle cure dentarie avrebbe un carattere sociale e sarebbe diretto a tutelare
il benessere della popolazione.
39.
Tale governo ne deduce che la questione posta dal giudice del rinvio non è rilevante ai fini della soluzione della controversia
di cui è investito e ha carattere meramente ipotetico.
40.
Il governo italiano adduce che la questione pregiudiziale è ipotetica, perché chiede di acclarare se un divieto generale di
effettuare qualsivoglia pubblicità nel campo delle cure dentarie sia compatibile con l’art. 81 CE, laddove la legge del 1958
non vieta tutte le forme di pubblicità, ma solo quelle contemplate dal suo art. 1.
41.
Ritengo che gli argomenti esposti dai suddetti governi non siano tali da dimostrare che la presente questione pregiudiziale
è irricevibile.
42.
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta
la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle
particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale, sia la rilevanza delle questioni che
propone alla Corte. Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione
del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta statuire (
22
).
43.
Certo, è vero che la Corte ha parimenti affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è
adita con un rinvio pregiudiziale. Come viene regolarmente ricordato nelle decisioni pregiudiziali, lo spirito di collaborazione
che deve presiedere allo svolgimento del procedimento pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga
presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA]
membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (
23
).
44.
Perciò, la Corte ha ritenuto di non poter decidere su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale quando appaia
manifesto che l’interpretazione o la valutazione della validità di una norma comunitaria, richieste dal giudice nazionale,
non hanno nessun rapporto con le circostanze concrete o l’oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica
oppure quando la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni
ad essa sottoposte.
45.
Lo stesso vale allorché il problema posto dal giudice del rinvio è di natura ipotetica (
24
). Ciò può verificarsi, per esempio, quando la questione pregiudiziale riguarda una questione di diritto o di fatto che non
corrisponde alla situazione effettiva della causa principale (
25
).
46.
Un’altra ipotesi è quella in cui il giudice del rinvio pone alla Corte una questione pregiudiziale intesa a consentirgli di
valutare la compatibilità della normativa di un altro Stato membro con il diritto comunitario, allorché fonda tale questione
su un’interpretazione della detta normativa che risulta basata su mere supposizioni (
26
).
47.
Non mi pare che la questione pregiudiziale formulata dal tribunal de première instance di Bruxelles rientri in alcuno dei
diversi casi di irricevibilità appena ricordati.
48.
Così, contrariamente a quanto sostiene il governo belga, la questione in esame non è manifestamente priva di rilevanza ai
fini della soluzione della controversia di cui alla causa principale, e non ha carattere ipotetico. Infatti, un’interpretazione
degli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, letti in combinato disposto con l’art. 81 CE, nel senso che ostano
all’applicazione di una normativa come la legge del 1958, porterebbe il giudice del rinvio a escludere l’applicazione di tale
legge ed a prosciogliere il sig. [OSCURATO:PERSONA]. La presente questione pregiudiziale è quindi di notevole rilevanza per la soluzione
della controversia di cui alla causa a qua.
49.
Inoltre, la circostanza che, eventualmente, l’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE
e 10, secondo comma, CE, risulti non applicabile alla detta legge non è tale da conferire alla questione pregiudiziale in
esame un carattere ipotetico. Il giudice del rinvio ha esposto i motivi in base ai quali egli nutre dubbi circa l’applicazione
di detta disposizione alla fattispecie e tali motivi si fondano su elementi di fatto e di diritto coerenti con il contesto
giuridico e fattuale descritto dal giudice medesimo.
50.
Il fatto che, eventualmente, l’art. 81 CE, in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE,
non si applichi ad una normativa nazionale come la legge del 1958, dipende pur sempre dall’interpretazione di tali disposizioni
e non può mettere in discussione la ricevibilità della questione pregiudiziale.
51.
Per quanto riguarda, poi, l’argomento del governo italiano, secondo cui la presente questione pregiudiziale sarebbe ipotetica
poiché non rispecchia il contenuto della legge 1958, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito
di un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 234 CE, le funzioni della Corte sono nettamente separate da quelle dei giudici
nazionali e spetta esclusivamente a questi ultimi statuire sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto comunitario (
27
).
52.
La Corte è pertanto tenuta a prendere in considerazione il contesto normativo in cui si inserisce la questione pregiudiziale,
come è definito dal giudice del rinvio, e ciò anche nel caso in cui il quadro regolamentare di cui trattasi venga contestato
dallo Stato stesso di tale giudice nelle osservazioni presentate alla Corte (
28
).
53.
Poiché, nell’ordinanza di rinvio, il tribunal de première instance di Bruxelles ha indicato che la legge del 1958 doveva essere
interpretata nel senso che vieta qualsivoglia pubblicità nel campo delle cure dentarie, non spetta alla Corte né al governo
italiano mettere in discussione tale interpretazione.
54.
Per tali motivi ritengo che la questione pregiudiziale in esame sia ricevibile e che occorra pertanto darvi una risposta.
B –
Sulla questione pregiudiziale
55.
Con la questione in esame, il giudice del rinvio chiede se il combinato disposto dell’art. 81 CE, dell’art. 3, n. 1, lett. g), CE,
e dell’art. 10, secondo comma, CE, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che vieta ai prestatori
di cure dentarie, i quali esercitino la libera professione o gestiscano uno studio dentistico, di fare qualsiasi pubblicità
presso il pubblico, direttamente o indirettamente, alle loro prestazioni.
56.
Fino ad oggi, il legislatore comunitario non ha adottato un atto inteso a disciplinare o ad armonizzare le condizioni alle
quali i professionisti della salute possano farsi pubblicità, in particolare, nell’ambito delle cure dentarie. La direttiva 78/686,
che mira ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi dei dentisti
specialisti (
29
), non contiene disposizioni al riguardo (
30
). È quindi alla luce delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] che dev’essere eventualmente esaminata la compatibilità con il diritto
comunitario di una normativa nazionale come la legge del 1958.
57.
A questo punto occorre precisare, in replica alla posizione sostenuta dal governo belga, che, sebbene la legge del 1958, in
quanto vieta ai prestatori di servizi dentistici di fare pubblicità alle loro prestazioni, abbia l’obiettivo di proteggere
la sanità pubblica, ciò non può giustificare il fatto che tale legge comprometta la realizzazione degli obiettivi perseguiti
dal [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, se è vero che, conformemente all’art. 152 CE, le azioni in materia di sanità pubblica competono principalmente
agli [OSCURATO:PERSONA] membri, mentre la Comunità ha soltanto il potere di integrare l’azione di questi ultimi, è altrettanto vero che
nell’esercizio di tale potere gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare il diritto comunitario (
31
).
58.
La prestazione di un servizio medico o paramedico, come la prestazione di cure dentarie, costituisce un’attività soggetta
alle norme sul mercato interno. Le misure adottate da uno Stato membro per regolamentare la pubblicità che può essere legittimamente
effettuata dai prestatori di cure dentarie non debbono pertanto ledere le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza.
Tali misure non debbono neppure ostacolare le libertà di circolazione (
32
).
59.
Ne consegue che la finalità perseguita dalla legge del 1958, non può, in quanto tale, escludere quest’ultima dall’ambito di
applicazione dell’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE. È alla
luce delle caratteristiche della legge controversa e delle circostanze della causa principale che si deve valutare se tale
legge rientri o meno nell’ambito di applicazione delle suddette disposizioni.
60.
Del pari alla Commissione, ritengo che le disposizioni dell’art. 81 CE, lette in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1,
lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, non si applichino ad una normativa nazionale come la legge del 1958.
61.
Per contro, il divieto, per i prestatori di cure dentarie, di pubblicizzare presso il pubblico i propri servizi costituisce,
secondo me, una restrizione tanto alla libertà di stabilimento quanto alla libera prestazione dei servizi. Tuttavia, preciserò
che siffatta restrizione può ritenersi giustificata per ragioni di tutela della sanità pubblica, indicando entro quali limiti
essa risulti, sempre secondo me, proporzionata rispetto a tale obiettivo.
62.
Passerò ad esaminare successivamente ciascuno di questi punti.
1. La compatibilità della legge del 1958 con l’art. 81 CE, in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo
comma, CE
63.
Lo scopo dell’art. 81 CE – lo ricordo – è quello di regolare la condotta delle imprese, non degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale articolo
vieta gli accordi fra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra tali operatori economici
che possano pregiudicare il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri e che siano contrarie alla concorrenza.
64.
È vero che la Corte ha ammesso che tale articolo, in combinato disposto con l’art. 10 CE, poteva essere fatto valere nei confronti
di un atto normativo adottato da uno Stato membro. Così, secondo una giurisprudenza consolidata, sebbene di per sé l’art. 81 CE
riguardi esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri,
ciò non toglie che tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 10 CE, obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a non adottare o mantenere
in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei a eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza
applicabili alle imprese (
33
).
65.
Tuttavia, una siffatta estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 81 CE agli atti emanati da uno Stato membro non ha
lo scopo di estendere l’applicazione di tale articolo ad ogni misura statale che sia idonea a produrre effetti contrari alla
concorrenza.
66.
Infatti, la Corte ha statuito che si è in presenza di una violazione degli artt. 10 CE e 81 CE in due casi: quando uno Stato
membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’art. 81 CE, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi,
ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare
decisioni d’intervento in materia economica (
34
).
67.
Nelle due ipotesi appena illustrate, la misura statale di cui trattasi è considerata contraria alle disposizioni dell’art. 81 CE,
mediante l’art. 10 CE, perché prevede o autorizza un’intesa o una decisione di imprese contraria alle disposizioni del primo
articolo. L’applicazione congiunta degli artt. 81 CE e 10 CE alle misure nazionali corrispondenti all’una o all’altra ipotesi
mira in tal modo ad evitare che una misura statale riduca ai minimi termini o indebolisca la portata dei divieti stabiliti
dall’art. 81 CE nei confronti delle imprese. Tale applicazione mira altresì a impedire che un’intesa o una decisione di imprese
con effetti contrari alla concorrenza sfugga alle sanzioni applicabili in forza di tale articolo, in ragione della sola forma
giuridica delle imprese stesse (
35
).
68.
Tuttavia, resta il fatto che l’art. 81 CE, in combinato disposto con l’art. 10 CE, è applicabile ad una misura legislativa
o regolamentare di uno Stato membro nel caso in cui tale misura agevoli, rafforzi o codifichi una decisione imputabile a imprese.
69.
Il fatto che le due ipotesi appena descritte non siano esaustive, poiché, in numerose pronunce della Corte, esse appaiono
precedute dall’avverbio «in particolare» (
36
), non mi sembra che possa mettere in discussione tale analisi. Al riguardo, sarà sufficiente esaminare l’interpretazione di
tali ipotesi fornita dalla Corte per constatare che, al contrario, la giurisprudenza ha voluto contenere la portata di un’applicazione
congiunta degli artt. 81 CE e 10 CE entro i limiti ristretti che abbiamo appena indicato.
70.
Così, nella sentenza 19 febbraio 2002, Arduino (
37
), la Corte ha dovuto confrontarsi con una misura di uno Stato membro che, sulla base di un progetto stabilito dall’ordine
professionale degli avvocati, approvava una tariffa che fissava i limiti massimi e minimi degli onorari dei membri della categoria.
La Corte, dopo aver constatato che tale misura nazionale poteva incidere sul commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’art. 81 CE (
38
), ha dichiarato che la detta misura non rientrava nell’ambito di applicazione di tale disposizione, in combinato disposto
con l’art. 10 CE. Secondo la Corte non si poteva ritenere che lo Stato italiano avesse delegato ad operatori privati la responsabilità
di prendere decisioni di intervento nel settore economico, il che avrebbe portato a privare del suo carattere pubblico la
normativa contestata nella causa principale. Né d’altra parte, si poteva contestare a tale Stato membro il fatto di imporre
o di favorire la conclusione di intese in contrasto con l’art. 81 CE o di rafforzarne gli effetti (
39
).
71.
È giocoforza constatare che, nella fattispecie, non esiste alcun elemento di natura tale da dimostrare che la legge del 1958
agevola, rafforza o codifica un’intesa o una decisione di imprese.
72.
Perciò, come rileva la Commissione, in quanto tale legge vieta qualsiasi forma di pubblicità nel settore delle cure dentarie,
essa non impone né agevola la conclusione di intese contrarie all’art. 81 CE.
73.
Neanche il fascicolo di causa contiene elementi in base ai quali si possa ritenere che la detta legge rafforzi un’intesa preesistente.
Infine, il giudice del rinvio non fornisce alcun elemento sulle circostanze in cui è stata adottata la legge del 1958, che
faccia supporre che il Regno del Belgio aveva delegato a determinati operatori economici la responsabilità di prendere una
decisione sulla pubblicità nel settore delle cure dentarie, di cui la legge del 1958 costituirebbe una mera codificazione.
74.
Al riguardo, occorre constatare che i motivi per i quali il giudice del rinvio ha posto alla Corte di giustizia la questione
pregiudiziale in esame non riguardano affatto le ipotesi di applicazione congiunta degli artt. 10 CE e 81 CE individuate dalla
giurisprudenza. Il giudice a quo, lo ricordo, si è interrogato sull’applicazione di tali disposizioni alla causa principale
a motivo degli effetti che la legge del 1958 potrebbe avere sulla concorrenza tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e per il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA]
puè essere considerato un’impresa, conformemente alla definizione della nozione di «impresa» elaborata dalla giurisprudenza.
75.
Ritengo pertanto che la legge del 1958 non rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 81 CE, in combinato disposto con
l’art. 10 CE. Conseguentemente, propongo alla Corte di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che, il combinato disposto
degli artt. 81 CE, 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una legge
nazionale che ponga il divieto per i prestatori di cure dentarie di effettuare qualsivoglia pubblicità presso il pubblico,
direttamente o indirettamente, delle loro prestazioni.
2. Sulla compatibilità della legge del 1958 con la libertà di stabilimento e con la libera prestazione dei servizi
76.
Le attività mediche e paramediche, e, nella specie, quelle che riguardano la prestazione di cure dentarie, rientrano quindi
nell’ambito delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] che garantiscono le libertà di circolazione. Tale analisi è confermata dai termini
dell’art. 47, n. 3, CE per quanto riguarda la libertà di stabilimento. Essa è altresì conforme ad una giurisprudenza consolidata,
con riguardo tanto a tale libertà fondamentale (
40
) quanto alla libera prestazione dei servizi (
41
).
77.
È Certamente vero che l’applicazione delle disposizioni sulle libertà di circolazione è subordinata alla presenza di un elemento
di estraneità. Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] in materia di libera circolazione delle persone
non possono essere applicate ad una situazione in cui tutti gli elementi siano circoscritti all’interno di un unico Stato
membro (
42
). Pertanto, un cittadino di uno Stato membro non può avvalersi del diritto comunitario qualora non abbia esercitato la propria
professione o non si sia formato all’interno di un altro Stato membro dell’Unione europea (
43
).
78.
Alla luce delle informazioni fornite dal giudice a quo non sembra che nella causa principale sussista alcun fattore di collegamento
con il diritto comunitario. Infatti, da tali informazioni si deduce che il sig. [OSCURATO:PERSONA] esercita la propria attività in Belgio,
ove risiede, e che è imputato in un procedimento penale in tale Stato membro per aver pubblicato inserzioni pubblicitarie
nell’elenco telefonico nazionale. Inoltre, dagli atti di causa emerge che l’imputato nella causa principale ha conseguito
i diplomi di tecnico di protesi dentaria e in amministrazione d’impresa in Belgio. Infine, il giudice del rinvio non indica
che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si sia spostato all’interno della Comunità per esercitare la sua professione.
79.
Il solo elemento di fatto esterno al Belgio, per quanto risulta dalle informazioni fornite alla Corte, è il luogo di nascita
del sig. [OSCURATO:PERSONA], situato in Grecia. Tuttavia, in mancanza di informazioni sulla cittadinanza dell’interessato, il luogo
di nascita di quest’ultimo, da solo, non è sufficiente a stabilire se egli s trovi nella situazione di un cittadino comunitario
che voglia esercitare un’attività autonoma in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine. Spetta al giudice del rinvio
verificare tale aspetto e quindi stabilire se il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio.
80.
Anche se così non fosse, tuttavia, il fatto che, eventualmente, la controversia principale risulti priva di qualsiasi elemento
di estraneità, non esonera la Corte dal compito di fornire al giudice del rinvio gli elementi necessari per la valutazione
della compatibilità della legge del 1958 con gli artt. 43 CE e 49 CE.
81.
Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, quest’ultima accetta di interpretare la portata delle libertà di circolazione
garantite dal [OSCURATO:PERSONA] nei casi in cui la controversia nella causa principale non presenti elementi di estraneità, per il
motivo che tale interpretazione può essere utile al giudice del rinvio per la soluzione della controversia di cui è investito,
nell’ipotesi in cui tale giudice sia tenuto in forza del diritto interno a far fruire un cittadino nazionale degli stessi
diritti di cui godrebbe in base al diritto comunitario, nella medesima situazione, un cittadino di un altro Stato membro.
Tale linea giurisprudenziale, avviata nell’ambito della libera circolazione delle merci con la sentenza 5 dicembre 2000, Guimont (
44
), è stata applicata anche con riferimento alle altre libertà di circolazione (
45
).
82.
Inoltre, dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio emerge che il Tribunal de première instance di Bruxelles tenta di valutare
la compatibilità della normativa nazionale controversa non soltanto rispetto all’art. 81 CE, in combinato disposto con gli
artt. 3, n. 1, lett. g) e 10, secondo comma, CE, ma anche con riferimento alle norme sul mercato comune intese a realizzare
un mercato unico, che comprendono necessariamente quelle riguardanti le libertà di circolazione.
83.
Infine, dobbiamo ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione creata dall’art. 234 CE, spetta alla Corte fornire
al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli (
46
) e che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, spetta altresì alla Corte interpretare tutte le disposizioni del
diritto comunitario di cui il giudice del rinvio ha bisogno a tal fine, anche se egli non vi ha fatto riferimento nella formulazione
delle questioni sottopostele, dal momento che il detto giudice le ha fornito gli elementi di fatto e diritto che le consentono
di pronunciarsi su tale interpretazione (
47
).
84.
Occorre pertanto fornire al giudice del rinvio gli elementi interpretativi sulla portata degli artt. 43 CE e 49 CE che risultino
utili ai fini della soluzione della controversia di cui alla causa principale. Così, di seguito, indicherò come mai una normativa
di uno Stato membro come la legge del 1958, in quanto vieta ai prestatori di cure dentarie di effettuare qualsiasi forma di
pubblicità rivolta al pubblico, costituisce una restrizione ai sensi di tali articoli. Esporrò poi in che misura tale restrizione
può ritenersi giustificata.
a) Sull’esistenza di una restrizione ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE
85.
La libertà di stabilimento sancita dell’art. 43 CE comporta il diritto di accedere ad una professione autonoma in un altro
Stato membro e di esercitare tale professione sul territorio di quest’ultimo a titolo permanente. Conformemente alla giurisprudenza
della Corte, il detto articolo non impone solamente l’abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, ma è destinato
ad applicarsi, secondo un’espressione usata spesso dalla Corte, a «tutte le misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio
di tale libertà» (
48
).
86.
Tra le restrizioni così descritte dall’art. 43 CE sono comprese le misure che, pur essendo indistintamente applicabili, incidono
su una modalità di esercizio dell’attività considerata e che hanno l’effetto di privare un operatore economico di uno strumento
efficace della concorrenza per accedere al mercato (
49
).
87.
Tale mi sembra essere il caso di una legislazione di uno Stato membro che vieta qualsiasi pubblicità nel settore delle cure
dentarie.
88.
L’importanza della pubblicità ai fini dell’accesso al mercato è stata già ripetutamente sottolineata dalla Corte, nell’ambito
della libera circolazione delle merci.
89.
Così, nella sentenza 9 luglio 1997, [OSCURATO:PERSONA] e TV‑Shop (
50
), la Corte ha affermato che non si può escludere che un divieto totale, in uno Stato membro, di una forma di promozione di
un prodotto, che ivi è legittimamente venduto, incida in misura maggiore sui prodotti provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
90.
Nella sentenza 8 marzo 2001, [OSCURATO:PERSONA] (
51
), la Corte si è pronunciata in merito ad una normativa nazionale che vietava tassativamente la diffusione di messaggi pubblicitari
di bevande alcoliche rivolti ai consumatori, fatta salva qualche trascurabile eccezione. Secondo il giudice comunitario, si
doveva considerare che tale divieto di pubblicità incideva sulla commercializzazione dei prodotti provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA]
membri più che su quella dei prodotti nazionali, e costituiva pertanto un ostacolo al commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ricadendo
nella sfera di applicazione dell’art. 28 CE (
52
).
91.
La Corte ha fondato tale analisi sull’osservazione che, per quanto riguarda i prodotti, come le bevande alcoliche, il cui
consumo è legato sia a prassi sociali tradizionali sia ad abitudini e usi locali, un divieto di qualsiasi pubblicità diretta
ai consumatori tramite annunci nella stampa, alla radio e alla televisione, tramite invio diretto di materiale non richiesto
o tramite cartelloni pubblicitari è tale da ostacolare l’accesso al mercato per i prodotti originari di altri [OSCURATO:PERSONA] membri
più che per i prodotti nazionali, con i quali il consumatore ha naturalmente una maggiore familiarità (
53
).
92.
Nella sentenza 15 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA] (
54
), la Corte è giunta ad una conclusione analoga a quella cui era pervenuta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], poc’anzi
ricordata, a proposito di una normativa nazionale che vietava i riferimenti al dimagrimento e a raccomandazioni, CErtificati,
citazioni, pareri medici o a dichiarazioni d’approvazione.
93.
I motivi per cui la Corte è giunta ad una tale conclusione nell’ambito di una domanda di interpretazione dell’art. 28 CE che
riguardava un divieto di fare pubblicità a determinati prodotti mi sembrano applicabili nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 43 CE,
a proposito della normativa di uno Stato membro che vieta ai prestatori di cure dentarie qualsiasi pubblicità delle loro prestazioni.
94.
Infatti, a mio parere, il rapporto che lega un paziente ad un prestatore di assistenza sanitaria supera in intensità l’attaccamento
ad un prodotto che deriva semplicemente da abitudini di consumo. Tale rapporto, nell’ambito della detta prestazione, si fonda
sulla fiducia che il paziente nutre nei confronti del prestatore o nella relativa struttura sanitaria, e riguarda servizi
per i quali l’esigenza di qualità, evidentemente, è massima. Tale fiducia poggia inizialmente sulla reputazione del professionista
o della struttura sanitaria e generalmente si rafforza di pari passo alle prestazioni erogate al paziente.
95.
Tale livello di esigenza in campo sanitario ha fatto sì, in particolare, che le professioni sanitarie siano state tradizionalmente
oggetto di una precisa regolamentazione all’interno dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale abbondante regolamentazione ha, d’altra
parte, indotto il legislatore comunitario ad adottare in tale ambito di attività le prime direttive settoriali in materia
di riconoscimento dei diplomi necessari per l’esercizio delle dette professioni e di armonizzazione della formazione richiesta
per il conseguimento di tali diplomi (
55
).
96.
La salute costituisce pertanto un settore nel quale la libera circolazione dei professionisti ha incontrato ostacoli significativi
e in cui il sistema del reciproco riconoscimento ha reso necessario un ampio intervento di armonizzazione da parte del legislatore
comunitario.
97.
Per tale motivo ritengo che l’accesso al mercato delle prestazioni sanitarie di uno Stato membro, da parte di un professionista,
persona fisica o giuridica, originario di un altro Stato membro, sia ancora più difficoltoso dell’accesso ad altre attività,
per esempio, del settore bancario o assicurativo, in cui la gli interessi in gioco sono sicuramente minori, e in cui il rapporto
di fiducia tra il prestatore del servizio e il beneficiario della prestazione non ha la stessa importanza.
98.
Di conseguenza, mi sembra che il divieto di qualsiasi pubblicità diretta a promuovere la fornitura dei servizi sanitari sia
di natura tale da svantaggiare i professionisti provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispetto ai professionisti dello Stato membro
ospitante. Pertanto, sono del parere che una normativa nazionale come la legge del 1958 costituisca una restrizione ai sensi
dell’art. 43 CE.
99.
Una misura di tal genere può altresì essere analizzata come una restrizione alla libera prestazione di servizi transfrontalieri.
100.
Infatti, l’art. 49 CE, del pari all’art. 43 CE, prescrive l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione
dei servizi anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, allorché
sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce
legittimamente servizi analoghi. Inoltre la libertà di prestazione dei servizi è a favore tanto del fornitore quanto del destinatario
degli stessi (
56
).
101.
Il divieto di qualsiasi pubblicità nel settore delle cure dentarie, come quello sancito dalla legge del 1958, priva i prestatori
di servizi pubblicitari stabiliti negli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dal Belgio della possibilità di offrire i propri servizi ai professionisti
stabiliti in questo Stato membro. Esso impedisce altresì ai professionisti come il sig. [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi dei servizi
forniti dai detti prestatori.
102.
Dobbiamo ora esaminare se tale restrizione possa essere giustificata.
b) Sulla giustificazione della restrizione
103.
Il governo belga ha esposto le ragioni che hanno indotto a stabilire il divieto, per i prestatori di cure dentarie, di fare
pubblicità delle loro prestazioni. Secondo tale governo, le pratiche pubblicitarie miranti a guadagnare pazienti attraverso
la propaganda sarebbero inconciliabili con le esigenze di tutela della sanità pubblica e della dignità professionale. Tali
pratiche potrebbero infatti compromettere il rapporto di fiducia che deve esistere tra il prestatore di cure dentarie ed il
paziente, nonché a pregiudicare la qualità dei servizi prestati e l’integrità degli specialisti.
104.
Con un orientamento analogo, il governo italiano si è riferito alle disposizioni della direttiva 2001/83 che vietano la pubblicità
rivolta al pubblico dei medicinali venduti unicamente su prescrizione del medico, e che autorizzano gli [OSCURATO:PERSONA] membri a vietare
la pubblicità dei medicinali rimborsabili. Da tali disposizioni, il detto governo ha dedotto un diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri
di vietare qualsiasi pubblicità nei settori della sanità in cui tale aspetto non sia stato oggetto di misure di armonizzazione.
105.
Secondo tale governo, l’informazione del pubblico nell’ambito della salute deve provenire da fonti oggettive e la pubblicità
che fosse effettuata dagli stessi prestatori di servizi non soddisferebbe tale condizione di oggettività.
106.
Del pari ai governi belga e italiano, ritengo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano il diritto di porre il divieto per i prestatori
di cure dentarie di pubblicizzare le proprie prestazioni presso il pubblico, allorché tale divieto si limita effettivamente
alla promozione delle prestazioni medesime. Tale analisi si fonda sulle considerazioni di seguito esposte.
107.
Secondo costante giurisprudenza, una restrizione all’esercizio delle libertà di circolazione derivante da una misura nazionale
che si applichi indistintamente a tutti gli interessati, è giustificabile qualora risponda a ragioni imperative di interesse
pubblico, purché sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il
raggiungimento di questo (
57
).
108.
La prima di tali condizioni è manifestamente soddisfatta. La protezione della sanità pubblica figura infatti tra le ragioni
idonee a giustificare una misura discriminatoria nei confronti dei cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Al riguardo, la Corte
ha affermato che la salute e la vita delle persone occupano il primo posto tra gli interessi protetti dalle disposizioni del
[OSCURATO:PERSONA] che ammettono deroghe al divieto delle restrizioni alle libertà di circolazione (
58
). La tutela della salute pubblica è altresì ricompresa fra i motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare
restrizioni all’esercizio delle libertà di circolazione garantite dal [OSCURATO:PERSONA] (
59
).
109.
È inoltre indubbio che anche la seconda condizione richiesta dalla giurisprudenza risulta soddisfatta. Il divieto per i prestatori
di cure dentarie di effettuare qualsiasi pubblicità presso il pubblico delle loro prestazioni è idoneo ad evitare che essi
compiano azioni propagandistiche capaci compromettere la fiducia riscossa presso i pazienti, pregiudicando la dignità della
loro professione e mettendo in tal modo a rischio la qualità dell’assistenza prestata.
110.
Pertanto, la questione sulla quale verte la presente causa consiste, in realtà, nello stabilire se siffatta restrizione non
risulti sproporzionata rispetto ai suddetti obiettivi ovvero, in altri termini, se i detti obiettivi possano essere raggiunti
altrettanto efficacemente con l’impiego di misure meno restrittive.
111.
Ciò tanto più che, all’epoca dei fatti contestati nella causa principale, esisteva già una normativa comunitaria mirante a
tutelare i consumatori dagli eccessi della pubblicità, e a proteggerli, in particolare, dalla pubblicità ingannevole e dalla
pubblicità televisiva capace di incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute.
112.
L’esistenza di tale normativa ci induce pertanto ad esaminare se le esigenze attinenti alla tutela della sanità pubblica ed
alla dignità della professione possano giustificare il divieto per i prestatori di cure dentarie di pubblicizzare le proprie
prestazioni alle stesse condizioni di qualsiasi altro prestatore di servizi, ossia di promuovere la fornitura dei loro servizi
con qualsiasi forma di comunicazione, al fine di indurre il consumatore ad acquistarli. Si tratta altresì di stabilire se
tali motivi possano giustificare un divieto di effettuare qualsiasi forma di pubblicità rivolta al pubblico.
113.
Sono del parere che esigenze di tutela della sanità pubblica possano giustificare il divieto di ogni forma di comunicazione
capace di attrarre o di incitare il pubblico, e ciò per le seguenti ragioni.
114.
Anzitutto, le prestazioni di cure non sono come le altre prestazioni di servizi. Esse producono effetti sull’integrità fisica
e psichica del beneficiario e sull’equilibrio psicologico di quest’ultimo. Inoltre, il paziente vi ricorre per far fronte
ad un’esigenza effettiva di ristabilire la propria salute o, se del caso, di salvaguardare la sua stessa vita. Data l’importanza
degli interessi in gioco, il paziente, nel momento in cui decide di ricorrere o meno alla prestazione di cure, non dispone
della medesima libertà di scelta di cui dispone normalmente con riguardo agli altri servizi. Quando ricorre alla prestazione
di cure, il paziente non soddisfa un desiderio ma fa fronte ad una necessità.
115.
In secondo luogo, la prestazione di cure dentarie, come l’insieme delle attività svolte nel settore della sanità, costituisce
uno di quegli ambiti in cui, a mio parere, si raggiunge il livello massimo di «asimmetria dell’informazione» tra il prestatore
dei servizi e il beneficiario della prestazione, secondo l’espressione utilizzata dalla Commissione nella relazione sulla
concorrenza nei servizi professionali, già ricordata in precedenza (
60
). Ciò significa che il prestatore dispone, nel proprio settore di attività, di un livello di competenza nettamente superiore
a quello del beneficiario, sicché quest’ultimo non è in grado di valutare effettivamente la qualità del servizio che acquista.
116.
Di conseguenza, alla luce di tale asimmetria nel livello di competenza e tenuto conto dell’importanza che la decisione di
ricorrere o meno a prestazioni sanitarie riveste per il paziente, ritengo che il rapporto di fiducia tra il paziente ed un
professionista della salute sia di carattere essenziale. In altri termini, il paziente deve poter essere Certo che, allorché
lo specialista cui si è rivolto gli consiglia o gli raccomanda di sottoporsi ad un trattamento, tale consiglio o tale raccomandazione
siano motivate unicamente da esigenze di tutela della salute.
117.
Per tale motivo condivido l’opinione dei governi belga e italiano allorché affermano che il detto rapporto di fiducia verrebbe
compromesso qualora i prestatori di cure dentarie fossero autorizzati a fare pubblicità dei loro servizi allo scopo di promuoverli.
In tale ipotesi, un paziente potrebbe legittimamente pensare che, allorché lo specialista gli consiglia o raccomanda di sottoporsi
ad un trattamento, tale consiglio o raccomandazione siano motivati, almeno parzialmente, dall’interesse economico dello specialista.
Il detto paziente potrebbe allora relativizzare il valore del consiglio o della raccomandazione dello specialista e quindi
compromettere la propria salute rifiutando o rinviando la prestazione proposta.
118.
Di conseguenza, ritengo che la tutela della sanità pubblica possa costituire una valida giustificazione del divieto, per i
prestatori di cure dentarie, di effettuare qualsiasi forma di pubblicità rivolta al pubblico allo scopo di promuovere le loro
prestazioni. Poiché, in mancanza di norme comuni o armonizzate intese a disciplinare la pubblicità nell’ambito delle cure
dentarie, spetta a ciascuno Stato membro decidere il livello al quale intende garantire la tutela della sanità pubblica e
il modo in cui tale livello deve essere raggiunto – ben inteso – nel rispetto del principio di proporzionalità (
61
), sono del parere che siffatto divieto non sia contrario agli artt. 43 CE e 49 CE.
119.
Tuttavia, tale divieto non può essere illimitato. L’esercizio dell’attività professionale da parte di un prestatore di cure
dentarie, come avviene per gli altri professionisti della salute, esige naturalmente che il pubblico sia in grado di conoscere
l’esistenza di tale attività. Ciò implica che il pubblico deve poter conoscere l’identità del prestatore, persona fisica o
morale, le prestazioni che egli ha il diritto di svolgere, il luogo in cui queste ultime vengono eseguite, l’orario di consultazione
nonché le informazioni necessarie per contattarlo, come un numero di telefono o di fax, o un indirizzo Internet.
120.
L’accesso del pubblico a tali informazioni oggettive è dunque una condizione necessaria per la realizzazione della libera
circolazione dei professionisti della salute. Tale approccio contribuisce altresì a garantire una migliore tutela della sanità
pubblica, facilitando la mobilità dei pazienti all’interno dell’Unione. Lo sviluppo della giurisprudenza della Corte, dopo
la pronuncia delle sentenze Decker (
62
) e Kohll, citata in precedenza, dimostra che i pazienti sono sempre più propensi a farsi curare in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da
quello di residenza. Tale tendenza risponde a motivazioni diverse. Può darsi che i pazienti vogliano ottenere cure con costi
meno elevati, ovvero ricevere prestazioni che non vengono eseguite nel loro Stato di residenza, o, ancora, che desiderino
essere curati più rapidamente rispetto ai tempi di cura previsti in quest’ultimo paese. Tale mobilità, in quanto aumenta le
possibilità dei pazienti di accedere alle cure sanitarie rispetto a quanto otterrebbero nello Stato membro di origine, contribuisce
parimenti alla tutela della sanità pubblica.
121.
Una legge nazionale che vieti ai prestatori di cure dentarie di fare pubblicità presso il pubblico, direttamente o indirettamente,
delle loro prestazioni, non deve arrivare a interdire la possibilità, per i detti prestatori, di inserire all’interno di un
elenco telefonico o di altri mezzi d’informazione accessibili al pubblico, la semplice menzione, senza carattere attrattivo
o incitativo, di informazioni che consentano agli interessati di farsi conoscere come professionisti, e che ne indichino l’identità,
le attività che essi hanno il diritto di svolgere, il luogo in cui esercitano la professione, l’orario di lavoro ed i recapiti
ai quali il pubblico può contattarli.
122.
Spetta al giudice nazionale valutare se, nella fattispecie, gli annunci del sig. [OSCURATO:PERSONA] inseriti nell’elenco telefonico Belgacom,
vadano al di là di tale limite, per quanto riguarda, soprattutto, la presentazione degli annunci e le inserzioni del tipo
«Riparazione immediata entro un’ora», «Controllo e consulenza gratuiti», «Servizio personalizzato» e «Ritiro presso il domicilio
del paziente».
123.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di giustizia di rispondere al giudice del rinvio nel senso che,
una normativa nazionale che vieti ai prestatori di cure dentarie, nell’ambito dell’esercizio di una libera professione o di
un gabinetto dentistico, di effettuare qualsiasi pubblicità presso il pubblico, direttamente o indirettamente, delle loro
prestazioni, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ai sensi degli
artt. 43 CE e 49 CE. Tale restrizione è tuttavia giustificata per ragioni di tutela della sanità pubblica quando la normativa
nazionale di cui trattasi non ha l’effetto di interdire la possibilità, per i detti prestatori, di inserire all’interno di
un elenco telefonico o di altri mezzi d’informazione accessibili al pubblico, la semplice menzione, senza carattere attrattivo
o incitativo, di informazioni che consentano agli interessati di farsi conoscere come professionisti, e che ne indichino l’identità,
le attività che essi hanno il diritto di svolgere, il luogo in cui esercitano la professione, l’orario di lavoro ed i recapiti
ai quali il pubblico può contattarli.
V –
Conclusione
124.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di risolvere nel seguente modo la questione pregiudiziale posta dal
tribunal de première instance di Bruxelles:
«Gli artt. 81 CE, 3, n. 1, lett. g) CE e 10, secondo comma, CE, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel
senso che non ostano ad una normativa nazionale che vieti ai prestatori di cure dentarie, nell’ambito dell’esercizio di una
libera professione o di un gabinetto dentistico, di effettuare qualsiasi pubblicità presso il pubblico, direttamente o indirettamente,
delle loro prestazioni.
Una normativa di tal genere costituisce tuttavia una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei
servizi ai sensi degli art. 43 CE e 49 CE.
Siffatta restrizione è giustificata per ragioni di tutela della sanità pubblica quando la normativa nazionale di cui trattasi
non ha l’effetto di interdire la possibilità, per i detti prestatori, di inserire all’interno di un elenco telefonico o di
altri mezzi d’informazione accessibili al pubblico, la semplice menzione, senza carattere attrattivo o incitativo, di informazioni
che consentano agli interessati di farsi conoscere come professionisti, e che rendano nota la loro identità, le attività che
essi hanno il diritto di svolgere, il luogo in cui esercitano la professione, l’orario di lavoro ed i recapiti ai quali il
pubblico può contattarli».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– In prosieguo: la «legge del 1958».
3
– Direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, CErtificati ed altri titoli
di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione
dei servizi (GU L 233, pag. 1).
4
– Direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10). Tale direttiva, come la direttiva 78/686, è stata abrogata e sostituita dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali (GU L 255, pag. 22).
5
– Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).
6
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE (GU L 290, pag. 18).
7
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese
e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450 e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche
commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22; in prosieguo: la «direttiva 84/450»).
8
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa
(GU L 376, pag. 21).
9
– Art. 2, sub 1).
10
– Art. 2, sub 2).
11
– Art. 2, n. 2) bis, della direttiva 84/450.
12
– In sostanza, la pubblicità comparativa è considerata lecita, in particolare, qualora: non sia ingannevole; confronti beni
o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; confronti obiettivamente una o più caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; non causi
discredito o denigrazione ad un concorrente, non ingeneri confusione con quest’ultimo e non tragga indebitamente vantaggio
dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale di un concorrente.
13
– V. direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/28/CEE, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (GU L 113,
pag. 13), abrogata e sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante
un codice comunitario sui medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
14
– Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo:
la «direttiva 89/552»).
15
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)
(GU L 178, pag. 1).
16
– Art. 12, lett. d).
17
– Causa 267/86 (Racc. pag. 4769).
18
– Punto 16.
19
– COM(2004) 83 def/2.
20
– Cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98 (Racc. pag. I‑6451).
21
– Paragrafo 89.
22
– V., in particolare, sentenza 21 gennaio 2003, causa C‑318/00, Bacardi‑Martini e CEllier des Dauphins (Racc. pag. I‑905,
punto 41, e giurisprudenza ivi citata).
23
– Ibidem (punto 42, e giurisprudenza ivi citata).
24
– Ibidem (punto 43, e giurisprudenza ivi citata).
25
– V., in particolare, sentenze 11 settembre 2003, causa C‑13/01, Safalero (Racc. pag. I‑8679, punti 38‑40), e 30 giugno 2005,
causa C‑165/03, Längst (Racc. pag. I‑5637, punto 34).
26
– Sentenza 10 dicembre 2002, causa C‑153/00, der Weduwe (Racc. pag. I‑11319, punti 33‑39).
27
– V. in particolare, sentenza 17 giugno 1999, causa C‑295/97, Piaggio (Racc. pag. I‑3735, punto 29, e giurisprudenza ivi
citata).
28
– Sentenza 13 novembre 2003, causa C‑153/02 (Racc. pag. I‑13555, punto 35).
29
– Secondo ‘considerando’.
30
– La direttiva 2005/36, che ha abrogato e sostituito la direttiva 78/686, al sesto ‘considerando’, indica che «[l]’agevolazione
della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica
nonché della tutela dei consumatori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate
aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea
o occasionale».
31
– V., in tal senso, sentenza 23 ottobre 2003, causa C‑56/01 (Racc. pag. I‑12403, punti 16 e 17).
32
– V., in tal senso, sentenza 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT (Racc. pag. I‑2925, punto 12).
33
– Sentenza 9 settembre 2003, causa 198/01, CIF (Racc. pag. I‑8055, punto 45, e giurisprudenza ivi citata).
34
– Ibidem (punto 46).
35
– V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa decisa con sentenza 5 dicembre 2006, C‑94/04 Cipolla e a.
(Racc. pag. I‑11421, punto 32).
36
– V., inter alia, ordinanza 17 febbraio 2005, causa C‑250/03, Mauri (Racc. pag. I‑1267, punto 30), e sentenza Cipolla e a.,
cit. (punto 47).
37
– Causa C‑35/99 (Racc. pag. I‑1529).
38
– Punto 33.
39
– Punto 43.
40
– V., in particolare, sentenza 1° febbraio 2001, causa C‑108/96, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑837, punto 24).
41
– V., per quanto riguarda le prestazioni mediche, sentenza 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone
(Racc. pag. 377), nonché, con riguardo alla prestazione di cure dentarie, e, più in particolare, di un trattamento odontoiatrico,
sentenza 28 aprile 1998, causa C‑159/96, Kohll (Racc. pag. I‑1931).
42
– V., in particolare, sentenze 16 febbraio 1995, cause riunite da C‑29/94 a C‑35/94, Aubertin e a. (Racc. pag. I‑301, punto 9);
21 ottobre 1999, causa C‑97/98, Jägerskiöld (Racc. pag. I‑7319, punto 42, e giurisprudenza ivi citata) nonché 11 luglio 2002,
causa 60/00, Carpenter (Racc. pag. I‑6279, punto 28).
43
– V., con riguardo al caso di un pranoterapeuta, sentenza 3 ottobre 1990, cause riunite C‑54/88, C‑91/88 e C‑14/89, Nino
e a. (Racc. pag. I‑3537, punto 11).
44
– Causa C‑448/98 (Racc. pag. I‑10663, punto 23).
45
– V., per quanto concerne la libera circolazione dei capitali, sentenze 5 marzo 2002, cause riunite C‑515/99, da C‑519/99
a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99, Reisch e a. (Racc. pag. I‑2157, punto 26), e 15 maggio 2003, causa C‑300/01, Salzmann
(Racc. pag. I‑4899, punto 33). V., in relazione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, sentenze
30 marzo 2006, causa C‑451/03, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2941, punto 29), e Cipolla e a., cit.
supra (punto 30).
46
– V., in particolare, sentenza 8 marzo 2007, causa C‑45/06, Campina (Racc. pag. I‑2089, punto 30, e giurisprudenza ivi citata).
47
– V. in particolare, sentenza 21 febbraio 2006, causa C‑152/03, Ritter‑Coulais (Racc. pag,. I‑1711, punto 29, e giurisprudenza
ivi citata).
48
– V., inter alia, sentenza 5 ottobre 2004, causa C‑442/02, CaixaBank France (Racc. pag. I‑8961, punto 11, e giurisprudenza
ivi citata).
49
– V., con riguardo ad una normativa francese che vietava la remunerazione dei conti di deposito a vista, sentenza CaixaBank
France, cit. (punto 12).
50
– Cause riunite da C‑34/95 a C‑36/95 (Racc. pag. I‑3843, punto 42).
51
– Causa C‑405/98 (Racc. pag. I‑1795).
52
– Punto 25.
53
– Punto 21.
54
– Causa 239/02 (Racc. pag. I‑7007, punto 53).
55
– Il primo regime settoriale di riconoscimento dei diplomi è stato adottato nel 1975 relativamente ai medici nel 1975. Vi
hanno fatto seguito altre cinque discipline di settore adottate tra il 1977 ed il 1985, con riguardo, rispettivamente, agli
infermieri di cure generiche, agli specialisti in odontoiatria, con le direttive 78/686 e 78/687, i veterinari, le ostetriche
e i farmacisti. Tali direttive sono state abrogate e sostituite dalla direttiva 2005/36.
56
– Sentenza 13 luglio 2004, causa C‑262/02, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑6569, punto 22, e giurisprudenza ivi citata).
57
– Sentenza CaixaBank France, cit. (punto 17, e giurisprudenza ivi citata).
58
– Sentenza 10 novembre 1994, causa C‑320/93, Ortscheit (Racc. pag. I‑5243, punto 16).
59
– Ibidem.
60
– Punto 25, pag. 10.
61
– V., in tal senso, sentenza 25 luglio 1991, cause riunite C‑1/90 e C‑176/90, Aragonesa de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑4151, punto 16).
62
– Sentenza 28 aprile 1998, causa C‑120/95 (Racc. pag. I‑1831). La sentenza Kohll, cit. supra, lo ricordo, aveva come contesto
fattuale il rigetto di una domanda di autorizzazione di un cittadino lussemurghese intesa a consentire alla filgia minore
di quest’ultimo di usufruire di un trattamento praticato da un ortodonzista stabilito a Treviri (Germania).