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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11593/2026

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ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chelo rappresenta e difende,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chelo rappresenta e difende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4239/2019depositata il 24/06/2019.Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in quattromotivi avverso la sentenza n. 4239/2019 della Corte d’appello diRoma, pubblicata il 24 giugno 2019.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Non hanno svolto attività difensive gli altri intimati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un’unitàimmobiliare compresa nel Condominio di via dei Villini n. 10, in Roma,con citazione del 22 novembre 2007 convennero gli altri condominiVincenzo Brusaporci e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari a loro volta diun appartamento nel medesimo fabbricato, chiedendone la condannaa rilasciare un vano condominiale dove erano collocate le canne diareazione dei fumi e dei vapori provenienti dalle cucine dell’edificio,previo ripristino dello status quo ante, modificato ed appreso daisignori Brusaporci e Zanda a seguito di un intervento diristrutturazione.

I convenuti nel costituirsi dedussero che il vano incontesa fosse di loro proprietà esclusiva e non risultasse gravato daalcuna servitù di condotta.

Esaurita la fase di trattazione della causa,assunte le prove per testi ed espletata CTU, all’udienza del 20gennaio 2010 gli attori chiesero poi di chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] immobiliare già di proprietà Brusaporci – Zanda. [OSCURATO:PERSONA] danti causa Brusaporci e Zanda per ogni pregiudizio2 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026conseguente alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e RosariaAprile.3. - L’adito Tribunale di Roma, ritenuta la natura condominiale delcavedio oggetto di lite e ravvisata l’esistenza di una servitù in dannodella proprietà Brusaporci – Zanda per l’attraversamento dellecondotte di aerazione, con sentenza del 1° ottobre 2012, n. 18244,condannò [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione degli interventi di ripristinodella funzionalità del condotto di evacuazione dei fumi e dei vapori,nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne il Del4. - La Corte d’appello di Roma ha poi accolto l’appello principale diVincenzo Brusaporci e [OSCURATO:PERSONA] solo nel senso di sostituire laloro “condanna … a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da ogniconseguenza derivante dalla presente sentenza”, statuita dalTribunale ma ritenuta peccante di “genericità” dai giudici di secondogrado, con la formula “dichiara [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenzaderivante dalla sentenza di primo grado”.

La richiesta di condanna alrisarcimento danni operata dal [OSCURATO:PERSONA] è stata invece ritenuta dallaCorte d’appello da rimettere ad altro separato giudizio, essendoavvenuta “l’integrazione del contraddittorio” nei suoi confronti quandogià erano maturate le preclusioni istruttorie.

Ogni altra censuradell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comel’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], sono stati respinti.Ha depositato memoria il Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto delricorso.Ha depositato memoria anche il ricorrente.3 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione o falsa applicazione degli artt. 111, 183 e 184 c.p.c.

Siosserva che all’atto della costituzione della chiamata in causa diMatteo [OSCURATO:PERSONA] erano maturate tutte le preclusioni, sicché ledomande formulate dal chiamato in causa, successore a titoloparticolare nel diritto controverso, dovevano essere dichiarateinammissibili.

Peraltro, osservano i ricorrenti, “il Tribunale ha accoltouna domanda di risarcimento in forma generica” mai formulata dalDel Fante.Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. ela nullità della sentenza impugnata per extrapetizione, per avere laCorte d’appello “emesso in favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA] unprovvedimento dichiarativo di manleva … in un contesto in cui ilpredetto soggetto aveva richiesto … una condanna specifica alrisarcimento del danno”.Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 184-bis e 153 c.p.c., per avere sia il Tribunale, sia la Corted’appello rigettato la richiesta loro rivolta da [OSCURATO:PERSONA] eStefania Zanda di rimessione in termini per le memorie e le deduzioniistruttorie in replica alle allegazioni del [OSCURATO:PERSONA].2. - I primi tre motivi di ricorso sono da esaminare congiuntamente,risultando fondato il primo di essi, nei sensi di cui alla motivazioneche segue, con assorbimento dei restanti due.3. – La domanda azionata dai condomini [OSCURATO:PERSONA] e RosariaAprile nei confronti degli altri condomini [OSCURATO:PERSONA] eStefania Zanda, ed avente quale fine il ripristino dello status quo antedi una cosa comune illegittimamente alterata dai convenuti, hanatura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del dirittodi comproprietà su un bene.4 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026Essendosi verificata in corso di causa l’alienazione dell’appartamentogià di proprietà dei signori Brusaporci e Zanda in favore di [OSCURATO:PERSONA] convenuti, si è avuta una successione a titolo particolarenel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c.

La successione exart. 111 c.p.c. si ha, infatti, non soltanto quando sia trasferitol'identico diritto che forma oggetto del processo, ma ogni volta chel'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, ilsubentrare dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passivacui inerisce la pretesa dedotta in giudizio.Agli effetti della disciplina posta dall’art. 111 c.p.c., pur dopo che ildiritto di condominio si era trasferito da [OSCURATO:PERSONA] eStefania Zanda a [OSCURATO:PERSONA], il processo ben sarebbe potutoproseguire tra le parti originarie, e la sentenza pronunciata contro iconvenuti avrebbe spiegato i suoi effetti anche nei confronti delsuccessore a titolo particolare rimasto fuori dal giudizio, salve lenorme sulla trascrizione.Esaurita la fase di trattazione della causa ed espletata l’istruzionedella stessa, all’udienza del 20 gennaio 2010 gli attori FrancescoCorsaro e [OSCURATO:PERSONA] hanno, tuttavia, richiesto di chiamare incausa [OSCURATO:PERSONA], ciò evidentemente sul modello di quantostabilisce il terzo comma dell’art. 111 c.p.c.3.1. - Oggetto dei primi tre motivi di ricorso è la domanda svolta dalDel Fante all’atto della sua costituzione in giudizio, con cuipretendeva la condanna dei propri danti causa Brusaporci e Zanda arifondergli le somme che avrebbe dovuto corrispondere agli attori e arisarcirgli i danni subiti per eseguire le opere di ripristino.La Corte d’appello ha risolto la questione sostituendo la “condanna …a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenza derivantedalla presente sentenza”, statuita dal Tribunale a carico di Vincenzo5 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026Brusaporci e [OSCURATO:PERSONA], con la formula “dichiara BrusaporciVincenzo e [OSCURATO:PERSONA] obbligati a tenere indenne Del FanteMatteo da ogni conseguenza derivante dalla sentenza di primogrado”.3.2. - Ora, in presenza di una domanda di manleva – qual è quellaproposta dall’acquirente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei propri venditori -,non può ritenersi che violi per ultrapetizione l'art. 112 c.p.c. il giudiceche emetta una pronuncia di accertamento in luogo della sentenza dicondanna, essendo la prima pronuncia la premessa indispensabiledella seconda, atteso che la domanda del garantito è volta a ottenerela declaratoria di esistenza del proprio diritto e anche, quando latutela richiesta è di condanna, la sentenza favorevole, in cui quelloconfida, contiene comunque l’accertamento dell’esistenza dell’obbligodi garanzia.3.3. - Sennonché, i giudici del merito non hanno considerato che ilsuccessore a titolo particolare nel diritto controverso, che intervienenel processo a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è terzo insenso proprio e sostanziale, ma è l'effettivo titolare del diritto incontestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume nonuna posizione distinta, bensì la stessa posizione del suo dante causa.L’intervento del successore nel diritto controverso non è, dunque,riconducibile alla figura dell'intervento di un terzo, il quale ha semprela facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti,quand'anche sia spirato il termine per la fissazione del "themadecidendum", e deve piuttosto accettare lo stato del processo inrelazione alle sole preclusioni istruttorie già verificatesi per le partioriginarie (non potendo dedurre nuove prove, e non essendovi,pertanto, né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che lacausa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le partioriginarie non abbiano potuto debitamente contrastare).6 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026Proprio perché il successore a titolo particolare che intervenga nelprocesso, ex art. 111 c.p.c., assume la stessa posizione del suo dantecausa, egli non può proporre domande nuove (salvo quella direttaall'accertamento del suo diritto di intervenire) (Cass. n. 12786 del2023; n. 25926 del 2022; n. 996 del 2021; n. 20608 del 2017; n.21830 del 2010; n. 10490 del 2001; n. 27 del 2000; n. 2459 del1990; n. 443 del 1985; n. 380 del 1968).La ratio della disciplina dettata dall’art. 111 c.p.c. in tema disuccessione a titolo particolare nel diritto controverso stanell’indifferenza che il processo mostra rispetto alle vicende giuridicheoriginarie posizioni giuridiche costituenti il thema decidendumdelineato da attore e convenuto.

Questa ratio non può non riguardareanche la improponibilità delle domande che il successore a titoloparticolare intervenuto nel processo intenda rivolgere non control’attore, ma contro il medesimo convenuto suo dante causa, nellaspecie a titolo di garanzia impropria, ovvero in base ad un titolodiverso da quello dedotto con la domanda principale.

Ove, peraltro, siconcludesse per la proponibilità della domanda di garanzia delsuccessore a titolo particolare intervenuto, non si potrebbe negare ilriconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersinel merito, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del dirittoaffermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fattiimpeditivi, modificativi o estintivi dello stesso.3.4. – Nella specie, essendo stato il [OSCURATO:PERSONA], successore a titoloparticolare, chiamato in causa dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualiavevano agito contro il Brusaporci e la Zanda per far valere i lorodiritti sul vano condominiale, al compratore restava comunque salvala garanzia agli effetti dell’art. 1485 c.c. (ove si impone la denunciadella lite al venditore), senza però consentirgli di proporre nello7 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026stesso giudizio la domanda nuova di evizione, la quale rimanevaevidentemente estranea all’ormai definita posizione processuale deimedesimi propri danti causa.4. – Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla regolamentazionedelle spese processuali, che la Corte d’appello ha posto a carico diVincenzo Brusaporci e [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con FrancescoCorsaro e [OSCURATO:PERSONA], mentre ha interamente compensato neirapporti fra gli stessi originari convenuti e [OSCURATO:PERSONA].

Lacensura lamenta che tale compensazione fosse priva di motivazione.4.1. – La censura (peraltro prima facie inammissibile per difetto diinteresse ad impugnare, avendo la compensazione adottata derogatoalla generale regola di soccombenza, che avrebbe onerato proprioVincenzo Brusaporci e [OSCURATO:PERSONA] del pagamento delle spese infavore del [OSCURATO:PERSONA]), attenendo alla statuizione accessoria inerentealla regolamentazione delle spese di lite, rimane assorbitadall’accoglimento del primo motivo di ricorso.5. – Deve dunque accogliersi il primo motivo di ricorso, rimanendoassorbiti i restanti motivi, e la sentenza impugnata va cassata senzarinvio (art. 382, comma 3, c.p.c.) nei limiti della censura accolta, nonessendo ammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Trovando applicazione ratione temporis l'art. 92, comma 2, c.p.c., neltesto anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009,n. 69, può disporsi la compensazione delle spese processualisostenute in tutti i gradi del processo nel rapporto processuale traMatteo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quantosussistono giusti motivi fondati sul comportamento processualeosservato da tali parti.8 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026nel giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti irestanti motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei limitidella censura accolta e dichiara inammissibili le domande proposte daMatteo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e StefaniaZanda, compensando per intero le spese processuali dell’interogiudizio nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStefania Zanda.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2025.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chelo rappresenta e difende,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chelo rappresenta e difende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4239/2019depositata il 24/06/2019.Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in quattromotivi avverso la sentenza n. 4239/2019 della Corte d’appello diRoma, pubblicata il 24 giugno 2019.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Non hanno svolto attività difensive gli altri intimati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un’unitàimmobiliare compresa nel Condominio di via dei Villini n. 10, in Roma,con citazione del 22 novembre 2007 convennero gli altri condominiVincenzo Brusaporci e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari a loro volta diun appartamento nel medesimo fabbricato, chiedendone la condannaa rilasciare un vano condominiale dove erano collocate le canne diareazione dei fumi e dei vapori provenienti dalle cucine dell’edificio,previo ripristino dello status quo ante, modificato ed appreso daisignori Brusaporci e Zanda a seguito di un intervento diristrutturazione. I convenuti nel costituirsi dedussero che il vano incontesa fosse di loro proprietà esclusiva e non risultasse gravato daalcuna servitù di condotta. Esaurita la fase di trattazione della causa,assunte le prove per testi ed espletata CTU, all’udienza del 20gennaio 2010 gli attori chiesero poi di chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] immobiliare già di proprietà Brusaporci – Zanda. [OSCURATO:PERSONA] danti causa Brusaporci e Zanda per ogni pregiudizio2 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026conseguente alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e RosariaAprile.3. - L’adito Tribunale di Roma, ritenuta la natura condominiale delcavedio oggetto di lite e ravvisata l’esistenza di una servitù in dannodella proprietà Brusaporci – Zanda per l’attraversamento dellecondotte di aerazione, con sentenza del 1° ottobre 2012, n. 18244,condannò [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione degli interventi di ripristinodella funzionalità del condotto di evacuazione dei fumi e dei vapori,nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne il Del4. - La Corte d’appello di Roma ha poi accolto l’appello principale diVincenzo Brusaporci e [OSCURATO:PERSONA] solo nel senso di sostituire laloro “condanna … a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da ogniconseguenza derivante dalla presente sentenza”, statuita dalTribunale ma ritenuta peccante di “genericità” dai giudici di secondogrado, con la formula “dichiara [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenzaderivante dalla sentenza di primo grado”. La richiesta di condanna alrisarcimento danni operata dal [OSCURATO:PERSONA] è stata invece ritenuta dallaCorte d’appello da rimettere ad altro separato giudizio, essendoavvenuta “l’integrazione del contraddittorio” nei suoi confronti quandogià erano maturate le preclusioni istruttorie. Ogni altra censuradell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comel’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], sono stati respinti.Ha depositato memoria il Pubblico Ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto delricorso.Ha depositato memoria anche il ricorrente.3 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione o falsa applicazione degli artt. 111, 183 e 184 c.p.c. Siosserva che all’atto della costituzione della chiamata in causa diMatteo [OSCURATO:PERSONA] erano maturate tutte le preclusioni, sicché ledomande formulate dal chiamato in causa, successore a titoloparticolare nel diritto controverso, dovevano essere dichiarateinammissibili. Peraltro, osservano i ricorrenti, “il Tribunale ha accoltouna domanda di risarcimento in forma generica” mai formulata dalDel Fante.Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. ela nullità della sentenza impugnata per extrapetizione, per avere laCorte d’appello “emesso in favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA] unprovvedimento dichiarativo di manleva … in un contesto in cui ilpredetto soggetto aveva richiesto … una condanna specifica alrisarcimento del danno”.Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 184-bis e 153 c.p.c., per avere sia il Tribunale, sia la Corted’appello rigettato la richiesta loro rivolta da [OSCURATO:PERSONA] eStefania Zanda di rimessione in termini per le memorie e le deduzioniistruttorie in replica alle allegazioni del [OSCURATO:PERSONA].2. - I primi tre motivi di ricorso sono da esaminare congiuntamente,risultando fondato il primo di essi, nei sensi di cui alla motivazioneche segue, con assorbimento dei restanti due.3. – La domanda azionata dai condomini [OSCURATO:PERSONA] e RosariaAprile nei confronti degli altri condomini [OSCURATO:PERSONA] eStefania Zanda, ed avente quale fine il ripristino dello status quo antedi una cosa comune illegittimamente alterata dai convenuti, hanatura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del dirittodi comproprietà su un bene.4 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026Essendosi verificata in corso di causa l’alienazione dell’appartamentogià di proprietà dei signori Brusaporci e Zanda in favore di [OSCURATO:PERSONA] convenuti, si è avuta una successione a titolo particolarenel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. La successione exart. 111 c.p.c. si ha, infatti, non soltanto quando sia trasferitol'identico diritto che forma oggetto del processo, ma ogni volta chel'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, ilsubentrare dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passivacui inerisce la pretesa dedotta in giudizio.Agli effetti della disciplina posta dall’art. 111 c.p.c., pur dopo che ildiritto di condominio si era trasferito da [OSCURATO:PERSONA] eStefania Zanda a [OSCURATO:PERSONA], il processo ben sarebbe potutoproseguire tra le parti originarie, e la sentenza pronunciata contro iconvenuti avrebbe spiegato i suoi effetti anche nei confronti delsuccessore a titolo particolare rimasto fuori dal giudizio, salve lenorme sulla trascrizione.Esaurita la fase di trattazione della causa ed espletata l’istruzionedella stessa, all’udienza del 20 gennaio 2010 gli attori FrancescoCorsaro e [OSCURATO:PERSONA] hanno, tuttavia, richiesto di chiamare incausa [OSCURATO:PERSONA], ciò evidentemente sul modello di quantostabilisce il terzo comma dell’art. 111 c.p.c.3.1. - Oggetto dei primi tre motivi di ricorso è la domanda svolta dalDel Fante all’atto della sua costituzione in giudizio, con cuipretendeva la condanna dei propri danti causa Brusaporci e Zanda arifondergli le somme che avrebbe dovuto corrispondere agli attori e arisarcirgli i danni subiti per eseguire le opere di ripristino.La Corte d’appello ha risolto la questione sostituendo la “condanna …a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenza derivantedalla presente sentenza”, statuita dal Tribunale a carico di Vincenzo5 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026Brusaporci e [OSCURATO:PERSONA], con la formula “dichiara BrusaporciVincenzo e [OSCURATO:PERSONA] obbligati a tenere indenne Del FanteMatteo da ogni conseguenza derivante dalla sentenza di primogrado”.3.2. - Ora, in presenza di una domanda di manleva – qual è quellaproposta dall’acquirente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei propri venditori -,non può ritenersi che violi per ultrapetizione l'art. 112 c.p.c. il giudiceche emetta una pronuncia di accertamento in luogo della sentenza dicondanna, essendo la prima pronuncia la premessa indispensabiledella seconda, atteso che la domanda del garantito è volta a ottenerela declaratoria di esistenza del proprio diritto e anche, quando latutela richiesta è di condanna, la sentenza favorevole, in cui quelloconfida, contiene comunque l’accertamento dell’esistenza dell’obbligodi garanzia.3.3. - Sennonché, i giudici del merito non hanno considerato che ilsuccessore a titolo particolare nel diritto controverso, che intervienenel processo a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è terzo insenso proprio e sostanziale, ma è l'effettivo titolare del diritto incontestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume nonuna posizione distinta, bensì la stessa posizione del suo dante causa.L’intervento del successore nel diritto controverso non è, dunque,riconducibile alla figura dell'intervento di un terzo, il quale ha semprela facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti,quand'anche sia spirato il termine per la fissazione del "themadecidendum", e deve piuttosto accettare lo stato del processo inrelazione alle sole preclusioni istruttorie già verificatesi per le partioriginarie (non potendo dedurre nuove prove, e non essendovi,pertanto, né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che lacausa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le partioriginarie non abbiano potuto debitamente contrastare).6 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026Proprio perché il successore a titolo particolare che intervenga nelprocesso, ex art. 111 c.p.c., assume la stessa posizione del suo dantecausa, egli non può proporre domande nuove (salvo quella direttaall'accertamento del suo diritto di intervenire) (Cass. n. 12786 del2023; n. 25926 del 2022; n. 996 del 2021; n. 20608 del 2017; n.21830 del 2010; n. 10490 del 2001; n. 27 del 2000; n. 2459 del1990; n. 443 del 1985; n. 380 del 1968).La ratio della disciplina dettata dall’art. 111 c.p.c. in tema disuccessione a titolo particolare nel diritto controverso stanell’indifferenza che il processo mostra rispetto alle vicende giuridicheoriginarie posizioni giuridiche costituenti il thema decidendumdelineato da attore e convenuto. Questa ratio non può non riguardareanche la improponibilità delle domande che il successore a titoloparticolare intervenuto nel processo intenda rivolgere non control’attore, ma contro il medesimo convenuto suo dante causa, nellaspecie a titolo di garanzia impropria, ovvero in base ad un titolodiverso da quello dedotto con la domanda principale. Ove, peraltro, siconcludesse per la proponibilità della domanda di garanzia delsuccessore a titolo particolare intervenuto, non si potrebbe negare ilriconoscimento a favore delle parti originarie del diritto di difendersinel merito, non solo con la negazione dei fatti costitutivi del dirittoaffermato dall'interveniente, ma anche con l'allegazione di fattiimpeditivi, modificativi o estintivi dello stesso.3.4. – Nella specie, essendo stato il [OSCURATO:PERSONA], successore a titoloparticolare, chiamato in causa dagli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualiavevano agito contro il Brusaporci e la Zanda per far valere i lorodiritti sul vano condominiale, al compratore restava comunque salvala garanzia agli effetti dell’art. 1485 c.c. (ove si impone la denunciadella lite al venditore), senza però consentirgli di proporre nello7 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026stesso giudizio la domanda nuova di evizione, la quale rimanevaevidentemente estranea all’ormai definita posizione processuale deimedesimi propri danti causa.4. – Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla regolamentazionedelle spese processuali, che la Corte d’appello ha posto a carico diVincenzo Brusaporci e [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con FrancescoCorsaro e [OSCURATO:PERSONA], mentre ha interamente compensato neirapporti fra gli stessi originari convenuti e [OSCURATO:PERSONA]. Lacensura lamenta che tale compensazione fosse priva di motivazione.4.1. – La censura (peraltro prima facie inammissibile per difetto diinteresse ad impugnare, avendo la compensazione adottata derogatoalla generale regola di soccombenza, che avrebbe onerato proprioVincenzo Brusaporci e [OSCURATO:PERSONA] del pagamento delle spese infavore del [OSCURATO:PERSONA]), attenendo alla statuizione accessoria inerentealla regolamentazione delle spese di lite, rimane assorbitadall’accoglimento del primo motivo di ricorso.5. – Deve dunque accogliersi il primo motivo di ricorso, rimanendoassorbiti i restanti motivi, e la sentenza impugnata va cassata senzarinvio (art. 382, comma 3, c.p.c.) nei limiti della censura accolta, nonessendo ammissibili le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Trovando applicazione ratione temporis l'art. 92, comma 2, c.p.c., neltesto anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009,n. 69, può disporsi la compensazione delle spese processualisostenute in tutti i gradi del processo nel rapporto processuale traMatteo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quantosussistono giusti motivi fondati sul comportamento processualeosservato da tali parti.8 di 9Numero registro generale 5218/2020Numero sezionale 2818/2025Numero di raccolta generale 11593/2026Data pubblicazione 28/04/2026nel giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti irestanti motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei limitidella censura accolta e dichiara inammissibili le domande proposte daMatteo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e StefaniaZanda, compensando per intero le spese processuali dell’interogiudizio nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStefania Zanda.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2025.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI9 di 9
Sentenza Cassazione n. 11593/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris