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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11885/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05GCEDK ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Tribunale di Verona il 5/4/2017, irrevocabile il 4/5/2017, reati di cui agli artt. tentato furto in abitazione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Verona il 7 febbraio 2017; Tribunale di Milano del 22/12/2017, irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], tentato furto in abitazione in concorso commesso a Milano il 27 luglio 2017; Rilevato che con il ricorso si denunci la violazione dì legge e il vizio dì motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto nel dovuto conto l'omogeneità dei reati, la sostanziale sovrapponibilità delle condotte e la distanza temporale limitata in pochi mesi; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo, a fronte del diverso luogo di commissione dei reati, il diverso concorrente nella commissione dei fatti e, anche, la circostanza che a seguito del primo reato il ricorrente era stato arrestato e condannato (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), non sia desumibile dagli atti dai quali, piuttosto, i giudice ha coerentemente ritenuto desumere che l'abituale reiterazione di condotte criminose (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, dì euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05GCEDK ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Tribunale di Verona il 5/4/2017, irrevocabile il 4/5/2017, reati di cui agli artt. tentato furto in abitazione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Verona il 7 febbraio 2017; Tribunale di Milano del 22/12/2017, irrevocabile l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], tentato furto in abitazione in concorso commesso a Milano il 27 luglio 2017; Rilevato che con il ricorso si denunci la violazione dì legge e il vizio dì motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto nel dovuto conto l'omogeneità dei reati, la sostanziale sovrapponibilità delle condotte e la distanza temporale limitata in pochi mesi; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo, a fronte del diverso luogo di commissione dei reati, il diverso concorrente nella commissione dei fatti e, anche, la circostanza che a seguito del primo reato il ricorrente era stato arrestato e condannato (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), non sia desumibile dagli atti dai quali, piuttosto, i giudice ha coerentemente ritenuto desumere che l'abituale reiterazione di condotte criminose (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
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