CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 43868/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con -l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale in data 30/09/19 di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. con decreto emesso dal Ministro della Giustizia. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, premesso che l'accertamento al medesimo demandato — come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - concerne la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organizzazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami, tale regime è giustificato da plurimi elementi, costituiti: - dalla nutrita biografia criminale di [OSCURATO:PERSONA], condannato per associazione mafiosa, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, per estorsioni e omicidi sempre in contesto mafioso, e risultato essere elemento di rilievo del clan camorristico-Birra, quale reggente unitamente a [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio campano di Ercolano e zone limitrofe e alleato a potenti clan napoletani come il clan [OSCURATO:PERSONA]; - dal fatto che il suo gruppo di appartenenza sia ancora attivo sul territorio e non ne sia venuta meno la potenzialità operativa, come evidenziato da esaustive informazioni qualificate e aggiornate degli inquirenti; - dall'inesistenza di elementi sopravvenuti che facciano fondatamente ritenere un mutamento del ruolo e della posizione di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione di appartenenza, non potendo ritenersi tale il mero decorso temporale e non determinando la rescissione del vincolo associativo la mera rimodulazione dell'organizzazione criminale ancor meno nell'ipotesi, come nel caso di specie, di ruolo verticistico; - anzi dalla sussistenza di elementi di novità rispetto all'ultimo decreto di proroga, rappresentati dalla sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal G.i.p. del Tribunale di Napoli del 23/01/2019, definitiva il 24/07/2019, di condanna per omicidio in concorso e violazione della disciplina sulle armi, aggravati dal fine di agevolazione mafiosa, dalla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna all'ergastolo per omicidi e violazione della disciplina sulle armi, aggravati dal fine di agevolazione mafiosa, in relazione alla quale pende ricorso per cassazione, dalla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 23/05/2018, definitiva il 14/07/2020, di condanna alla pena di anni 30 di reclusione per omicidi e violazione della disciplina sulle armi, aggravati dal fine di agevolazione mafiosa, e infine dalla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 29/03/2018, definitiva il 14/07/2020, di condanna all'ergastolo per omicidi e violazione della disciplina sulle armi, aggravati dal fine di agevolazione mafiosa; - dall'assenza di segnali di resipiscenza e anzi dall'aggravamento della posizione giuridica di [OSCURATO:PERSONA] dall'ultima valutazione ad oggi alla luce delle sopravvenienze summenzionate. Il Tribunale a quo ritiene, quindi, il decreto impugnato non affetto da vizi di legittimità ed integrati i criteri di valutazione indicativi di persistente possibilità di collegamenti. - Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, Col primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 41 bis, commi 2 bis e 2 sexies Ord. pen. circa la ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato, nonché la congruità del contenuto del provvedimento medesimo. La difesa si duole che le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza sono assolutamente insufficienti, poco rilevando la biografia criminale del detenuto ove non messa in relazione con la moderna conformazione e l'attuale atteggiarsi dell'associazione criminale. Rileva che la stessa ordinanza parte dal presupposto della rimodulazione dell'organizzazione criminale di riferimento e trascura, quindi, l'assenza di figure che possano far da collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e detta organizzazione. Lamenta che l'ordinanza impugnata ha ritenuto congruamente motivato il decreto impugnato nonostante lo stesso si sia limitato a riprodurre la biografia delinquenziale e giudiziaria dell'imputato senza alcun riferimento ad altre concrete circostanze idonee a provare l'attuale pericolosità del detenuto e la sua capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di riferimento; e nonostante lo stesso nulla dica sugli esiti del trattamento penitenziario e sul tenore di vita del sottoposto. A tale ultimo riguardo l'ordinanza impugnata tace completamente. Il difensore insiste, alla luce di tali rilievi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso si limita a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato, individuando in modo assolutamente generico e non autosufficiente talune omissioni inesistenti o comunque irrilevanti alla luce della complessiva motivazione, e tendendo in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. Ai cui fini, difatti, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, depositata il 21/01/2019, Vinciguerra, Rv. 274912: in applicazione del principio la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l'altro, sulla posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un "clan" camorristico ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiari con l'esponente di vertice). Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr