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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00095/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1.0 RAToP.ELCA 1(2.4 3 . i\Jfket-A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale è stato revocato l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza n. 325 del 2006 e annullata l'ingiunzione a demolire n. 193/2006, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo non ha effettuato alcun controllo sulla legittimità della concessione in sanatoria, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza che la legge richiede.

Il giudice a quo avrebbe dovuto controllare il tipo di intervento realizzato e le dimensioni volumetriche dell'immobile; l'effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per accedere al condono; l'insussistenza di cause di non condonabilità dell'opera; la tempestività della presentazione, da parte dell'imputato, di una domanda di sanatoria avente tutti i requisiti previsti dalla legge; l'avvenuto integrale versamento della somma prescitta.

Nel caso in esame, stando a quanto statuito nella sentenza di condanna, le opere, realizzate in area vincolata e comportanti un evidente incremento volumetrico, sarebbero state accertate il 20-12-2004, termine incompatibile con le previsioni di condono (31-12-1993 e 31-3-2003).

E comunque si tratta di opere realizzate su area assoggettata a vincolo imposto a tutela di interessi paesistici, che non possono ottenere sanatoria.

Ne deriva che il rilascio postumo dell'autorizzazione paesistica non ha determinato l'estinzione del reato, effetto non previsto da alcuna disposizione di legge, atteso altresì il divieto di rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica.

Perciò il condono ambientale, se intervenuto dopo la sentenza definitiva di condanna, non solo non estingue il reato ma neppure fa cessare gli effetti penali della condanna o l'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie.

Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, il principio secondo il quale il giudice penale ha il potere - dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle opere agli'strumenti urbanisticí, ai regolamenti edilili e alla disciplina legislativa in materia urbanistico - edilizia (Cass., Sez. 3, n. 46477 del 10-10- i 2017; Sez. 3., n. 26144 del 1° luglio 2008, Rv. 273218; Sez. 3, n. 18764 del 18-4-2003).

La concessione rilasciata in sanatoria è dunque sindacabile ex art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.

E, perché non rimuove limiti o costituisce diritti del cittadino ma svolge la funzione di fatto estintivo di un reato già commesso, che, in quanto tale, come ogni altro fatto estintivo, deve essere controllato dal giudice.

In particolare, la concessione non ha effetto estintivo, in quanto illegittima, allorchè l'opera realizzata non sia conforme alla normativa urbanistica (Cass., Sez. 3, n. 2256 del 7-3-1997, Rv. 207204), onde il rilascio della concessione in sanatoria illegittimo, poiché in difformità dagli strumenti urbanistici, non determina l'estinzione del reato (Cass., Sez. 3, n. 16591 del 28-4-2011, Rv. 250153).

2. Nel caso in esame, la tematizzazione del profilo inerente alla legittimità o meno del permesso in sanatoria è del tutto assente dall'impianto motivazionale del provvedimento impugnato.

Il giudice a quo si è infatti soffermato esclusivamente sulla problematica inerente al requisito della doppia conformità, previsto dall'art. 36 d.

P. R. n. 380 del 2001, escludendone la rilevanza nel caso di specie.

Ma non ha esaminato nessuna delle questioni correttamente indicate, in termini di ineludibilità, dal pubblico ministero ricorrente e, più in generale, non ha minimamente affrontato la tematica inerente alla legittimità del permesso in sanatoria e alla sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza che la legge richiede.

E' pertanto ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione che ricorre non solo allorchè quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27-6-2011; Sez. 6, n. 35918 del 17-6-2009, Rv. 244763).

Tale vizio determina la necessità di un pronunciamento rescindente.

3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato, con rinvio al Tribunale di Napoli, per nuovo giudizio.

PQM Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1.0 RAToP.ELCA 1(2.4 3 . i\Jfket-A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale è stato revocato l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza n. 325 del 2006 e annullata l'ingiunzione a demolire n. 193/2006, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo non ha effettuato alcun controllo sulla legittimità della concessione in sanatoria, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza che la legge richiede. Il giudice a quo avrebbe dovuto controllare il tipo di intervento realizzato e le dimensioni volumetriche dell'immobile; l'effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per accedere al condono; l'insussistenza di cause di non condonabilità dell'opera; la tempestività della presentazione, da parte dell'imputato, di una domanda di sanatoria avente tutti i requisiti previsti dalla legge; l'avvenuto integrale versamento della somma prescitta. Nel caso in esame, stando a quanto statuito nella sentenza di condanna, le opere, realizzate in area vincolata e comportanti un evidente incremento volumetrico, sarebbero state accertate il 20-12-2004, termine incompatibile con le previsioni di condono (31-12-1993 e 31-3-2003). E comunque si tratta di opere realizzate su area assoggettata a vincolo imposto a tutela di interessi paesistici, che non possono ottenere sanatoria. Ne deriva che il rilascio postumo dell'autorizzazione paesistica non ha determinato l'estinzione del reato, effetto non previsto da alcuna disposizione di legge, atteso altresì il divieto di rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica. Perciò il condono ambientale, se intervenuto dopo la sentenza definitiva di condanna, non solo non estingue il reato ma neppure fa cessare gli effetti penali della condanna o l'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, il principio secondo il quale il giudice penale ha il potere - dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle opere agli'strumenti urbanisticí, ai regolamenti edilili e alla disciplina legislativa in materia urbanistico - edilizia (Cass., Sez. 3, n. 46477 del 10-10- i 2017; Sez. 3., n. 26144 del 1° luglio 2008, Rv. 273218; Sez. 3, n. 18764 del 18-4-2003). La concessione rilasciata in sanatoria è dunque sindacabile ex art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, perché non rimuove limiti o costituisce diritti del cittadino ma svolge la funzione di fatto estintivo di un reato già commesso, che, in quanto tale, come ogni altro fatto estintivo, deve essere controllato dal giudice. In particolare, la concessione non ha effetto estintivo, in quanto illegittima, allorchè l'opera realizzata non sia conforme alla normativa urbanistica (Cass., Sez. 3, n. 2256 del 7-3-1997, Rv. 207204), onde il rilascio della concessione in sanatoria illegittimo, poiché in difformità dagli strumenti urbanistici, non determina l'estinzione del reato (Cass., Sez. 3, n. 16591 del 28-4-2011, Rv. 250153). 2. Nel caso in esame, la tematizzazione del profilo inerente alla legittimità o meno del permesso in sanatoria è del tutto assente dall'impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Il giudice a quo si è infatti soffermato esclusivamente sulla problematica inerente al requisito della doppia conformità, previsto dall'art. 36 d. P. R. n. 380 del 2001, escludendone la rilevanza nel caso di specie. Ma non ha esaminato nessuna delle questioni correttamente indicate, in termini di ineludibilità, dal pubblico ministero ricorrente e, più in generale, non ha minimamente affrontato la tematica inerente alla legittimità del permesso in sanatoria e alla sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza che la legge richiede. E' pertanto ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione che ricorre non solo allorchè quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27-6-2011; Sez. 6, n. 35918 del 17-6-2009, Rv. 244763). Tale vizio determina la necessità di un pronunciamento rescindente. 3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato, con rinvio al Tribunale di Napoli, per nuovo giudizio. PQM Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli per nuov
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