Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:778
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0477
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 ottobre 2022 (
1
)
Causa C‑477/21
IH
contro
[OSCURATO:PERSONA]-START [OSCURATO:PERSONA].
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Miskolc, Ungheria)]
«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale – Riposo giornaliero e riposo settimanale – Metodo di calcolo e modalità di concessione»
1.
Per assicurare la piena effettività della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il diritto dell’Unione fissa dei tempi minimi di riposo giornaliero e settimanale. È necessario che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano l’obbligo per il datore di lavoro di concedere sempre anche il riposo giornaliero ai sensi dell’articolo 3 della direttiva, o è sufficiente che, ai sensi dell’articolo 5, venga garantito il riposo settimanale se questo è riconosciuto in misura uguale o superiore alla somma delle ore previste dalla direttiva per il riposo giornaliero e per quello settimanale? Se la legge nazionale o il contratto collettivo applicabile prevedono un «tempo di riposo settimanale» superiore al minimo previsto dalla direttiva, lo Stato membro è comunque tenuto a garantire il riposo giornaliero? Il riposo giornaliero deve essere concesso anche se per il lavoratore non è stato programmato alcun orario di lavoro nelle 24 ore successive? Il riposo giornaliero deve necessariamente precedere il riposo settimanale?
2.
Nelle presenti conclusioni illustrerò le ragioni per le quali ritengo che dal diritto dell’Unione discenda per gli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di concedere ai lavoratori il riposo giornaliero come diritto autonomo e indipendente dal riposo settimanale, anche nell’eventualità che sia concesso un «tempo di riposo» (settimanale) superiore agli standard minimi stabiliti dalla direttiva.
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
3.
Secondo i considerando 4 e 5 della direttiva 2003/88 (
2
):
«(4)
Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico.
(5)
Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di «riposo» deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d’ora. I lavoratori della Comunità devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa. È anche necessario, in tale contesto, prevedere un limite massimo di ore di lavoro settimanali.
4.
L’articolo 3 della direttiva, intitolato «Riposo quotidiano», statuisce che:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive».
5.
L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Riposo settimanale», prevede che:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’articolo 3.
Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore».
6.
Secondo l’articolo 15 della direttiva 2003/88, intitolato «Disposizioni più favorevoli»:
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».
B.
Diritto ungherese
7.
L’articolo 104, paragrafo 1, del Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (legge n.°I del 2012, che istituisce il codice del lavoro) (
[OSCURATO:PERSONA]
2012/2, in prosieguo: il «codice del lavoro») prevede che:
«Un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive deve essere concesso tra la fine di un giorno lavorativo e l’inizio del giorno lavorativo successivo (in prosieguo: il «riposo giornaliero»)».
8.
L’articolo 105, paragrafo 1, del Codice del lavoro afferma:
«Sono concessi 2 giorni di riposo alla settimana (giorni di riposo settimanale). I giorni di riposo settimanale possono anche essere distribuiti in modo variabile».
9.
Il successivo articolo 106 del Codice del lavoro, ai paragrafi 1 e 3, stabilisce che:
«(1) Invece dei giorni di riposo settimanale, al lavoratore può essere concesso un periodo di riposo settimanale ininterrotto di almeno 48 ore alla settimana.
[...]
(3) Quando il programma di distribuzione dell’orario di lavoro è variabile, al lavoratore può essere concesso, in luogo del riposo settimanale previsto al paragrafo 1 e fatta salva l’applicazione mutatis mutandis del paragrafo 2, un periodo di riposo settimanale ininterrotto di almeno 40 ore, compreso un giorno di calendario. Al lavoratore deve essere concesso un periodo medio di riposo settimanale di almeno 48 ore, prendendo come riferimento il quadro di pianificazione dell’orario di lavoro o il periodo contabile».
10.
L’articolo 68/A, paragrafo 4, del [OSCURATO:PERSONA] közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (legge n. CLXXXIII del 2005, sul traffico ferroviario) (
[OSCURATO:PERSONA]
2005/172) dispone che:
«In deroga ai paragrafi da 1 a 3, le disposizioni dell’articolo 68/B, paragrafo 1 [...] si applicano anche ai conducenti di veicoli ferroviari che non sono considerati lavoratori ferroviari mobili che effettuano servizi nel contesto dell’interoperabilità transfrontaliera».
11.
L’articolo 68/B, paragrafo 1, della summenzionata legge stabilisce che:
«Nel caso dei lavoratori mobili delle ferrovie che svolgono servizi nel contesto dell’interoperabilità transfrontaliera, il periodo di riposo giornaliero in residenza deve essere di almeno 12 ore consecutive per periodo di 24 ore».
12.
Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del contratto collettivo stipulato tra MÁV-START e i sindacati (in prosieguo: il «contratto collettivo»), i macchinisti devono beneficiare di un periodo di riposo giornaliero di 12 ore (riposo giornaliero in residenza), contate dall’ora di arrivo al proprio domicilio fino all’ora di partenza dal proprio domicilio al lavoro (tempo di viaggio).
13.
Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto contratto collettivo, i macchinisti dispongono di 2 giorni di riposo settimanale, concessi in modo che vi siano almeno 48 ore di riposo ininterrotto tra due periodi di servizio.
14.
L’articolo 47, paragrafo 4, di detto accordo prevede che, ai sensi dell’articolo 106 del codice del lavoro, ai macchinisti possa essere concesso, al posto dei giorni di riposo previsti al paragrafo 1, un periodo di riposo ininterrotto di almeno 42 ore alla settimana. In questo caso, al lavoratore deve essere concesso un periodo medio di riposo settimanale di almeno 48 ore, prendendo come riferimento il quadro di pianificazione dell’orario di lavoro.
II.
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
15.
IH (in prosieguo: il «lavoratore») è impiegato da MÁV-START (in prosieguo: il «datore di lavoro») come macchinista di locomotiva e lavora esclusivamente in Ungheria, presso la sede operativa di MÁV-START a Miskolc.
16.
Il rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro è disciplinato dalla legge e dal contratto collettivo concluso tra il datore di lavoro e i sindacati. Il lavoratore è impiegato dal datore di lavoro secondo una programmazione mensile dell’orario di lavoro che non fissa specifici giorni di riposo settimanale ma che stabilisce, per tutti i macchinisti, un riposo settimanale in funzione di un periodo di riferimento settimanale.
17.
Conformemente al contratto collettivo, il datore di lavoro ha concesso al lavoratore un periodo di riposo giornaliero di 12 ore tra due servizi, che egli ha potuto trascorrere al suo domicilio, a cui è stato aggiunto il cosiddetto tempo standard di spostamento, ovvero il tempo necessario per recarsi al lavoro o dal lavoro al proprio domicilio. Per quanto riguarda il riposo settimanale, quando il datore di lavoro non ha potuto garantire al lavoratore il riposo settimanale continuo di 48 ore in una determinata settimana, ha comunque garantito un riposo ininterrotto di almeno 42 ore, in modo che il lavoratore usufruisse di un riposo settimanale medio di almeno 48 ore nella pianificazione del suo orario di lavoro.
18.
A quanto risulta dal fascicolo, il lavoratore non poteva chiedere di usufruire del riposo giornaliero e del tempo standard di spostamento né prima né dopo il riposo settimanale o le ferie. Infatti, il datore di lavoro non concedeva al lavoratore il riposo giornaliero quando gli concedeva il riposo settimanale o le ferie, ossia né all’inizio né alla fine di tali periodi.
19.
Il lavoratore ha intentato un’azione contro il datore di lavoro innanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Miskolc, Ungheria; in prosieguo: «il giudice del rinvio»), cioè il tribunale di riferimento, per ottenere il pagamento delle differenze retributive asseritamente non pagate. L’azione del lavoratore è fondata sul presupposto che a lui spetti un periodo di riposo giornaliero immediatamente prima o dopo i suoi periodi di riposo settimanale o di ferie.
20.
Al contrario, il datore di lavoro sostiene che la concessione di un periodo di riposo giornaliero deve avvenire tra due periodi di lavoro successivi all’interno dello stesso periodo di 24 ore.
21.
In primo luogo, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza n. 12 del 22 giugno 2020 dell’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale ungherese), in cui tale giudice ha ritenuto che l’interpretazione della Kúria (Corte suprema ungherese), secondo cui il riposo giornaliero e quello settimanale possono essere concessi in unico periodo, non fosse compatibile con l’articolo XVII, paragrafo 4, della [OSCURATO:PERSONA] (Legge fondamentale dell’Ungheria), che garantisce il diritto di ogni lavoratore al riposo giornaliero e settimanale, in quanto tali diritti, avendo scopi diversi, sono da considerarsi autonomi. Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che l’interpretazione della Corte costituzionale, riguardando un caso relativo a operatori sanitari, non sia applicabile al presente caso che è relativo a macchinisti.
22.
In secondo luogo, il giudice del rinvio osserva anche che il contratto collettivo applicabile al caso di specie deroga, in modo favorevole ai lavoratori, alle norme della direttiva e del codice del lavoro relative al riposo giornaliero e al riposo settimanale. Infatti, il periodo di riposo giornaliero è fissato in 12 ore che, inoltre, può essere trascorso interamente al domicilio dal lavoratore, grazie a tempi di viaggio standardizzati.
23.
Per quanto riguarda il riposo settimanale, il giudice del rinvio afferma che la traduzione ungherese della direttiva 2003/88 è leggermente diversa dalla formulazione della direttiva in tedesco, inglese e francese, in particolare nella misura in cui la versione ungherese definisce il concetto di «riposo settimanale», ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva, in modo tale che ogni lavoratore debba disporre, durante ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo senza interruzione di 24 ore e, in aggiunta («továbbá»), anche delle 11 ore di riposo giornaliero previste dall’articolo 3 di tale direttiva. Le versioni tedesca, inglese e francese usano le parole «zuzüglich», «plus» e «s’ajoutent» invece di «a cui si sommano».
24.
Pertanto, il giudice del rinvio si domanda quale debba essere la nozione di «riposo settimanale», ovvero se, dopo il periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, il periodo di riposo giornaliero (di 11 ore) debba ancora essere concesso, oppure se il periodo di 24 ore e quello di 11 ore debbano essere sommati e, su questa base, il lavoratore abbia diritto a un periodo minimo di riposo settimanale di 35 ore consecutive. Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se il riposo giornaliero debba essere concesso tra la fine del lavoro giornaliero in questione e l’inizio del lavoro del giorno successivo (o, nello stesso giorno, tra la fine di un periodo di lavoro e l’inizio del periodo di lavoro successivo) o, più in generale, tra la fine di un giorno di lavoro e l’inizio del giorno di lavoro successivo, anche se quest’ultimo inizia diversi giorni dopo.
25.
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Miskolc) ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 5 della direttiva [2003/88], letto in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], debba essere interpretato nel senso che il riposo giornaliero previsto dall’articolo 3 [della menzionata direttiva] fa parte del riposo settimanale.
2)
Oppure se l’articolo 5 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che, conformemente all’obiettivo di tale direttiva, esso prevede soltanto la durata minima del riposo settimanale, vale a dire che il riposo settimanale deve avere una durata di almeno 35 ore consecutive, purché non sussistano condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro che lo impediscano.
3)
Se l’articolo 5 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che, qualora il diritto dello Stato membro e il contratto collettivo applicabile prevedano la concessione di un riposo settimanale ininterrotto di almeno 42 ore, è obbligatorio concedere anche, dopo un lavoro svolto il giorno lavorativo precedente il riposo settimanale, il riposo giornaliero di 12 ore garantito insieme al primo nel diritto dello Stato membro interessato e nel contratto collettivo applicabile, purché non sussistano condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro che lo impediscano.
4)
Se l’articolo 3 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che il lavoratore ha altresì diritto a un periodo minimo di riposo che deve essere concesso nell’ambito di un periodo di 24 ore qualora, per qualsiasi ragione, non sia tenuto a lavorare nelle 24 ore successive.
5)
In caso di risposta affermativa della quarta questione, se gli articoli 3 e 5 della direttiva [2003/88], in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il riposo giornaliero [deve] essere concesso prima del riposo settimanale.
III.
Analisi giuridica
A.
Osservazioni preliminari
26.
Le domande pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio inducono ad approfondire il tema del rapporto tra il diritto al riposo giornaliero e il diritto al riposo settimanale, come riconosciuti al lavoratore dalla direttiva 2003/88. In particolare, il giudice del rinvio domanda alla Corte se, ai sensi della direttiva 2003/88, il riposo giornaliero possa dirsi già incluso nella nozione di riposo settimanale o se, al contrario, debba interpretarsi nel senso che oltre al periodo di riposo settimanale (di almeno 24 ore) debba essere ancora concesso il riposo giornaliero (di almeno 11 ore).
27.
A titolo preliminare occorre a mio avviso osservare che, per rispondere alle predette domande, potrebbero essere adottati due diversi approcci interpretativi.
28.
Da una parte, si potrebbe sostenere che l’obiettivo perseguito dalla direttiva è che sia garantito al lavoratore un tempo complessivo di riposo all’interno dell’arco temporale di una settimana, idoneo a tutelare la sua sicurezza e la sua salute, indipendentemente dalla previsione separata di un riposo giornaliero. Dovrebbe, pertanto, essere garantito che, nell’arco di una settimana lavorativa, sia assicurato al lavoratore un tempo minimo di riposo di 35 ore (24 ore di riposo settimanale e 11 di riposo giornaliero), senza distinzione formale tra riposo settimanale e riposo giornaliero. Questa è la tesi sostenuta dal datore di lavoro (
3
) e, nella sostanza, anche dal governo ungherese (
4
).
29.
Dall’altra parte, si potrebbe sostenere che il lavoratore debba godere di un tempo di riposo minimo che è la somma di due diversi periodi di tempo e che trova fondamento in due diversi istituti giuridici cui corrispondono diritti tra loro indipendenti e autonomi: il riposo giornaliero e il riposo settimanale. Ciò indipendentemente dalla somma di ore risultante dai due tipi di riposo, restando liberi gli [OSCURATO:PERSONA] e le parti collettive di stabilire un quantitativo di ore anche superiore rispetto a quello (minimo) garantito dalla direttiva.
30.
La scelta dell’uno o dell’altro approccio va fatta attraverso una interpretazione delle disposizioni di riferimento fondata non solo sul loro significato letterale, ma anche sul contesto nel quale si collocano e sugli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (
5
). Analizzerò questi aspetti nei paragrafi dedicati all’analisi delle questioni pregiudiziali.
31.
Quanto alle domande pregiudiziali, le prime tre possono, a mio avviso, essere esaminate insieme perché riguardano la medesima questione giuridica, ovvero se il riposo giornaliero si aggiunga a quello settimanale o sia compreso in quest’ultimo. Nella quarta domanda pregiudiziale, invece, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 3 della direttiva 2003/88, letto in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea] (in prosieguo la «Carta») debba essere interpretato nel senso che il lavoratore ha diritto al periodo minimo di riposo da concedere durante un periodo di 24 ore anche nel caso in cui lo stesso non debba lavorare, per qualsiasi motivo, nelle successive 24 ore. La quinta domanda, sebbene logicamente collegata alla quarta, solleva una questione da essa indipendente: il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire se gli articoli 3 e 5 della direttiva, letti in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il riposo giornaliero debba essere concesso prima del riposo settimanale. Con riferimento a quest’ultima domanda pregiudiziale nutro dubbi relativi alla sua ammissibilità: il giudice del rinvio non ha, infatti, a mio avviso, motivato adeguatamente in merito alla sua utilità rispetto al procedimento principale.
32.
Per rispondere alle suddette questioni pregiudiziali ritengo utile chiarire, anzitutto, la portata della direttiva 2003/88 nel quadro del diritto sociale dell’Unione alla luce della giurisprudenza della Corte in materia, per poi determinare, sulla base di tale esame, se il diritto dell’Unione, e in particolare la suddetta direttiva, che concede ampi margini di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri, imponga al datore di lavoro la concessione di un periodo di riposo giornaliero che debba essere autonomo e indipendente dal riposo settimanale o se la previsione di un «periodo di riposo settimanale» superiore ai requisiti minimi della direttiva (35 ore come somma delle 11 ore del riposo giornaliero e delle 24 di quello settimanale) possa dirsi conforme alla normativa europea.
B.
La direttiva 2003/88: obiettivi e margini di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri
33.
La direttiva 2003/88 ha come obiettivo quello di «fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante un ravvicinamento delle disposizioni nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell’orario di lavoro», precisando che «tale armonizzazione a livello dell’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro è intesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi periodi minimi di riposo – in particolare giornaliero e settimanale – e periodi di pausa adeguati, e prevedendo un limite massimo per la durata settimanale del lavoro» (
6
).
34.
Tale direttiva svolge essenzialmente una finalità protettiva del lavoratore, che è notoriamente la parte più debole all’interno del rapporto contrattuale con il datore di lavoro (
7
). Le sue disposizioni, infatti, attuano l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali che, dopo avere riconosciuto, al suo paragrafo 1, che «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose», dispone, al paragrafo 2, che «ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
35.
Lo stretto collegamento tra le disposizioni della direttiva e quelle della Carta è stato di recente confermato da una sentenza della Grande Sezione della Corte che ha ribadito proprio che il diritto di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale costituisce una norma del diritto sociale dell’Unione di particolare rilevanza e che le disposizioni della direttiva 2003/88, in particolare gli articoli 3, 5 e 6, precisano tale diritto fondamentale e devono, pertanto, essere interpretate alla luce di quest’ultimo (
8
).
36.
Come confermato dalla lettura sia dell’articolo 3 che dell’articolo 5 – che non contengono alcun riferimento al diritto nazionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri – i termini «riposo giornaliero» e «riposo settimanale» costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione e, di conseguenza, devono essere interpretati in modo uniforme a livello europeo, indipendentemente dalle specificità adottate nelle legislazioni dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri (
9
). Su questo punto tornerò nella parte dedicata all’analisi delle prime tre questioni pregiudiziali.
37.
Dalla necessità di interpretare le disposizioni della direttiva alla luce della sua finalità protettiva derivano importanti conseguenze in termini sia di indisponibilità da parte del lavoratore dei diritti in essa riconosciuti, sia di limitazione della discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicazione delle disposizioni contenute nella stessa direttiva.
38.
In primo luogo, entrambi i diritti, sia al riposo giornaliero che al riposo settimanale, per la loro stretta connessione con diritti primari e fondamentali, sono da considerarsi indisponibili per gli stessi lavoratori in quanto finalizzati alla tutela del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro (
10
). Da ciò consegue che il legislatore nazionale, e in ultima istanza il datore di lavoro, devono riconoscere e garantire tali diritti, senza alcuna possibilità di deroga se non quelle espressamente previste dalla stessa direttiva.
39.
In secondo luogo, ed è proprio questo che particolarmente rileva in questa sede, proprio dalla direttiva 2003/88, segnatamente dal suo considerando 15, si ricava che essa concede una certa flessibilità agli [OSCURATO:PERSONA] membri nella attuazione delle sue disposizioni. Tuttavia, come si evince esplicitamente dal suddetto considerando e come la Corte ha precisato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri risultano comunque vincolati ad una obbligazione di risultato precisa e incondizionata quanto all’applicazione delle regole enunciate nella direttiva 2003/88 (
11
). A essi spetta l’adozione di provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo e, in sostanza, a far sì che le singole prescrizioni minime stabilite dalla direttiva stessa in materia di limiti ai tempi di lavoro siano rispettate (
12
).
40.
Nel quadro sistematico della direttiva, la concessione di periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale e di un limite massimo della durata media settimanale di lavoro contribuisce in maniera sostanziale a garantire l’effetto utile dei diritti sanciti nella direttiva che, come la Corte ha ribadito (
13
), è compito degli [OSCURATO:PERSONA] membri garantire integralmente (
14
).
C.
Le questioni pregiudiziali
1.
La prima, la seconda e la terza questione pregiudiziale
41.
Come detto, analizzerò congiuntamente le prime tre questioni pregiudiziali perché riguardano la medesima questione giuridica. Le prime due domande sono in parte sovrapponibili tra loro, mentre la terza dipende logicamente dalle prime due.
42.
Con le prime due questioni, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 5 della direttiva 2003/88, letto in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che il riposo giornaliero previsto dall’articolo 3 della direttiva fa parte del riposo settimanale o se, invece, l’articolo 5 stabilisca solo la durata minima del riposo settimanale che deve essere di almeno 35 ore consecutive. Con la terza domanda, la giurisdizione di rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva citata, letto in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che, quando la normativa nazionale e il contratto collettivo applicabile prevedono la concessione di un periodo minimo di riposo settimanale di 42 ore consecutive, è obbligatorio concedere, dopo un lavoro svolto il giorno lavorativo precedente il riposo settimanale, anche il riposo giornaliero di 12 ore garantito dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo.
43.
Il giudice del rinvio solleva tali domande perché, sebbene nel Codice del lavoro ungherese gli istituti del riposo giornaliero e del riposo settimanale trovino collocazione in due diverse disposizioni, all’interno dell’articolo dedicato al «periodo di riposo settimanale» (in linea di principio di 48 ore ma, in caso di orario variabile di lavoro, di almeno 40 ore che diventano 42 secondo il contratto collettivo stipulato tra il datore di lavoro e i sindacati) non si trova alcun riferimento al riposo giornaliero o alla sua durata.
44.
A favore della tesi secondo cui non può configurarsi l’assorbimento del diritto al riposo giornaliero all’interno del diritto al riposo settimanale, ci sono varie argomentazioni riconducibili, in sostanza, ai criteri di interpretazione letterale e sistematica e alla natura di nozioni autonome del diritto dell’Unione del riposo giornaliero e settimanale.
45.
Secondo costante giurisprudenza (
15
), nell’interpretare una disposizione dell’Unione, occorre tener conto non soltanto dei termini di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte.
46.
Partendo dal dato letterale, è lo stesso articolo 5 della direttiva 2003/88 a prevedere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici «per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore,
a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’articolo 3
(
16
)». Tuttavia, questo articolo non specifica quando debba intervenire tale periodo minimo di riposo, lasciando così discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardo la scelta. Tale interpretazione risulta corroborata dalle diverse versioni linguistiche – in lingua tedesca, inglese e portoghese – che prevedono che il periodo minimo di riposo ininterrotto sia concesso «per» ogni periodo di 7 giorni. Le altre versioni del suddetto articolo si avvicinano alla versione in lingua francese che prevede che il riposo settimanale sia concesso «nel corso di» ogni periodo di 7 giorni (
17
).
47.
Tale tesi trova riscontro anche in una analisi sistematica delle altre disposizioni della direttiva 2003/88 ed appare coerente con gli obiettivi della direttiva sopra esposti. In particolare, dai considerando 1, 4, 7 e 8 e dall’articolo 1 della direttiva citata risulta che lo scopo della direttiva è quello di stabilire prescrizioni minime per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, mediante il ravvicinamento delle norme nazionali in materia di organizzazione dell’orario di lavoro. Ciò evidenzia la portata e l’importanza della direttiva all’interno del sistema del diritto sociale dell’Unione. Sarebbe, pertanto, contraddittorio, configurare l’assorbimento del diritto al riposo giornaliero all’interno del diritto al riposo settimanale, perché ciò sarebbe contrario alla finalità di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ciò è confermato anche dall’articolo 15 della direttiva 2003/88, secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono autorizzati ad applicare o introdurre
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori
o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali,
più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori
.
48.
Pertanto, per rispondere alle domande sollevate dal giudice del rinvio, la direttiva 2003/88 deve essere interpretata «tenendo conto dell’importanza del diritto fondamentale di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale». (
18
)
49.
Così come sostenuto anche dal lavoratore (
19
) e dalla Commissione (
20
) e come si deduce dall’analisi delle disposizioni interessate in base ai criteri interpretativi summenzionati, le nozioni «riposo giornaliero» e «riposo settimanale» sono nozioni autonome del diritto dell’Unione che devono, pertanto, essere definite secondo caratteristiche oggettive riferite al sistema e alle finalità della direttiva 2003/88. Il riposo giornaliero e il riposo settimanale perseguono, infatti, diversi obiettivi e costituiscono, di conseguenza, diritti autonomi.
50.
Lo scopo del riposo giornaliero è quello di permettere ai lavoratori di riposarsi per alcune ore – almeno 11 – durante un periodo di ventiquattro ore. Più nello specifico, la Corte ha già affermato che le ore di riposo devono essere consecutive e seguire direttamente un periodo di lavoro (
21
).
51.
Il riposo settimanale, invece, ha la funzione di permettere il riposo del lavoratore – per almeno 24 ore – nell’arco di un periodo di riferimento di 7 giorni, intendendo l’espressione «periodo di riferimento» come il termine entro il quale deve essere concesso un periodo minimo di riposo (
22
).
52.
Seguendo l’interpretazione letterale e sistematica nei termini sopra esposti e affinché l’efficacia dei diritti conferiti ai lavoratori dalla direttiva 2003/88 sia pienamente garantita in applicazione dei principi ricordati nei paragrafi che precedono, ritengo che dalla direttiva stessa discenda l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire il rispetto di ciascuno dei requisiti minimi previsti dalla direttiva 2003/88 (
23
).
53.
Dunque, il riposo giornaliero non può essere incluso nel riposo settimanale né essere imputato al periodo di riposo settimanale, diversamente da quanto sostenuto dal datore di lavoro (
24
).
54.
La tesi sostenuta da quest’ultimo è, infatti, che data la finalità del riposo giornaliero, cioè permettere al lavoratore di recuperare le forze tra due periodi di lavoro, esso può essere concesso solo se è previsto un nuovo periodo di lavoro entro 24 ore dalla fine di un determinato periodo di lavoro.
55.
A sostegno delle sue affermazioni, il datore di lavoro (
25
) richiama la «Comunicazione interpretativa [sulla direttiva 2003/88/CE]» (
26
), affermando che da tale documento si evincerebbe che l’articolo 5 della direttiva si dovrebbe interpretare nel senso che richiede soltanto un periodo di riposo ininterrotto di 35 ore per un periodo di 7 giorni, senza distinzione alcuna tra riposo settimanale e giornaliero; quest’ultimo sarebbe, pertanto, compreso in questo periodo di riferimento. Di conseguenza, la normativa ungherese che prevede un periodo di riposo settimanale di 48 ore, senza alcun riferimento al riposo giornaliero, sarebbe conforme alla direttiva.
56.
A mio parere seguire tale tesi, che si basa su di una interpretazione erronea del contenuto dei documenti citati, equivarrebbe a disattendere quanto disposto dall’articolo 5 della direttiva, in virtù del quale il riposo giornaliero
si aggiunge
al riposo settimanale. Ritengo, infatti, che, all’interno dei documenti citati, la Commissione abbia semplicemente svolto una operazione matematica (somma del periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore con quello settimanale di 24) dalla quale non è assolutamente possibile dedurre che il diritto al riposo giornaliero non debba essere concesso se il tempo del riposo settimanale è più favorevole rispetto a quello indicato nella direttiva.
57.
Con riferimento a ciò, ribadisco che le norme della direttiva prevedono degli standard minimi e non massimi. Infatti, l’articolo 15 della direttiva autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad applicare o introdurre disposizioni più favorevoli alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o a promuovere o permettere l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali che siano più favorevoli alla suddetta protezione.
58.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere dei periodi di riposo più lunghi,
a patto che gli obblighi minimi previsti dalla direttiva siano rispettati
. Dunque, in pratica, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere periodi di riposo giornaliero superiori a 11 ore consecutive così come periodi di riposo settimanale superiori a 24 ore per ogni periodo di 7 giorni ma ciò non implica la legittimità della mancata concessione del diritto al riposo giornaliero nel caso in cui il riposo settimanale sia più favorevole rispetto alla normativa europea.
59.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, sarà compito della giurisdizione nazionale valutare la compatibilità della normativa ungherese con il diritto europeo dal momento che, così come sostenuto dalla Commissione (
27
), eventuali diritti supplementari previsti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri esulano dall’ambito di applicazione della direttiva, e quindi del diritto dell’Unione, rientrando nell’esercizio delle competenze statali (
28
) e, pertanto, della giurisdizione nazionale.
2.
La quarta questione pregiudiziale
60.
Con la quarta domanda, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3 della direttiva 2003/88, letto in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che un lavoratore ha diritto al periodo minimo di riposo giornaliero da concedere durante ogni periodo di 24 ore, anche quando non è tenuto, per qualsiasi motivo, a lavorare nelle 24 ore successive.
61.
La domanda del giudice del rinvio origina dal fatto che il datore di lavoro era solito non concedere al lavoratore il riposo giornaliero se non era previsto un nuovo periodo di lavoro successivo. La motivazione di ciò è che, secondo il datore di lavoro, la finalità intrinseca del riposo giornaliero è proprio quella di permettere di recuperare le forze nell’arco di due periodi di lavoro, pertanto, se non era programmato un periodo di lavoro nelle ore successive, non vi era alcuna ragione per concedere il riposo giornaliero.
62.
A questo proposito, la Corte ha già affermato che «[p]er poter garantire un’efficace tutela della sicurezza e della salute del lavoratore deve pertanto essere prevista, di regola,
un’alternanza di un periodo di lavoro e di un periodo di riposo
(
29
). Infatti, per potersi effettivamente riposare, il lavoratore deve beneficiare della
possibilità di sottrarsi al suo ambiente di lavoro per un certo numero di ore che non solo devono essere consecutive ma anche venire subito dopo un periodo di lavoro
, per consentire all’interessato di rilassarsi e di smaltire la fatica connessa all’esercizio delle proprie funzioni» (
30
). Pertanto, ciò che rileva ai fini della concessione del periodo di riposo è se questo sia stato preceduto da un periodo di lavoro, essendo del tutto irrilevante l’attività che verrà svolta dopo il periodo di riposo suddetto.
63.
Alla luce di ciò, così come anche sostenuto dalla Commissione (
31
) e dal lavoratore (
32
), ritengo che, per garantire una interpretazione della questione compatibile con la direttiva 2003/88 e con la Carta, si debba concludere che il lavoratore debba comunque beneficiare di un periodo di riposo giornaliero ogni 24 ore, anche nell’ipotesi in cui egli non debba lavorare nelle 24 ore successive.
3.
La quinta questione pregiudiziale
64.
Con la quinta domanda, rispetto alla quale ho già esplicitato i miei dubbi di ammissibilità, il giudice del rinvio domanda alla Corte se gli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/88, letti in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che il riposo giornaliero debba essere concesso prima di quello settimanale.
65.
Per rispondere a tale domanda, devo in primo luogo rilevare che l’analisi testuale delle disposizioni citate non risulta determinante. Infatti, né l’articolo 3 né l’articolo 5 della direttiva forniscono elementi utili perché, al di là dell’obbligo di garantire un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive per un periodo di 24 ore e un riposo settimanale di 24 ore senza interruzione per ciascun periodo di 7 giorni, non impongono altre condizioni per il loro esercizio.
66.
Sebbene la lettera delle disposizioni citate non sia di aiuto, si può comunque rintracciare all’interno della direttiva 2003/88 qualche elemento utile per rispondere alla domanda posta dal giudice del rinvio. Mi riferisco, in particolare, al considerando 15 della direttiva che lascia ampio margine di flessibilità agli [OSCURATO:PERSONA] membri nella applicazione delle disposizioni, a patto che sia garantito il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori. Infatti, l’autonomia concessa agli [OSCURATO:PERSONA] membri dalla direttiva ha indotto la Corte ad affermare nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] da Rosa (
33
) che il riposo settimanale può essere concesso in qualsiasi momento di ciascun periodo di 7 giorni.
67.
In assenza di indicazioni specifiche nella direttiva, tali considerazioni sono trasponibili anche al riposo giornaliero, con la conseguenza che, garantito il rispetto del periodo minimo di riposo giornaliero, gli [OSCURATO:PERSONA] membri rimangono liberi di definirne le modalità concrete.
68.
Pertanto, concordo con la Commissione (
34
) sul fatto che il riposo giornaliero potrà essere concesso all’inizio, a metà o anche alla fine di un determinato periodo di 24 ore, così come potrà essere concesso indifferentemente prima o dopo il riposo settimanale.
69.
In sostanza, trattandosi di due istituti diversi e autonomi che rispondono a differenti finalità, non vi sono ragioni di principio né funzionali che limitino la autonomia degli [OSCURATO:PERSONA] membri in tal senso, essendo questi vincolati esclusivamente al rispetto degli standard minimi e dei principi di sicurezza e salute dei lavoratori che informano la direttiva nel suo complesso.
70.
Conclusivamente: la finalità della direttiva 2003/88 e i suoi obiettivi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, la sua collocazione nel diritto sociale europeo e la natura di diritto fondamentale del riposo, nelle sue due componenti di riposo giornaliero e settimanale, depongono a favore della legittimità di una normativa statale che preveda un «periodo di riposo settimanale» con tempi di riposo superiori a quelli previsti dalla direttiva. Tuttavia, ciò a condizione che la legislazione nazionale preveda, come diritti autonomi e separati, il riposo giornaliero e settimanale e, in secondo luogo, siano rispettati gli standard minimi di tempo di riposo previsti dalla normativa europea.
4.
Sulle conseguenze per il giudice del rinvio
71.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE è fondato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. La ricostruzione della vicenda fattuale e l’interpretazione della disciplina nazionale incombe ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
72.
Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione e le indicazioni, tratte dagli atti del procedimento principale come pure dalle osservazioni scritte ed orali ad essa sottoposte, idonee a porre il giudice nazionale in condizione di decidere (
35
).
73.
Come già esposto in precedenza, il giudice del rinvio si domanda se la nozione di «riposo settimanale» debba essere interpretata nel senso che, dopo il periodo minimo di riposo ininterrotto di ventiquattro ore, le 11 ore di riposo giornaliero debbano ancora essere concesse, oppure nel senso che il periodo di 24 ore e quello di 11 si sommano e che, su questa base, il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di riposo settimanale di 35 ore. A tal proposito, il giudice del rinvio segnala che la normativa ungherese introduce all’articolo 106 del «Codice del lavoro» il concetto di «periodo di riposo settimanale» fissato in 48 ore – superiore al minimo di 24 ore previsto dalla direttiva 2003/88 – e che non include alcun riferimento al periodo di riposo giornaliero e alla sua durata.
74.
Non è compito della Corte entrare nel merito del diritto nazionale: secondo una giurisprudenza consolidata, la Corte è, infatti, abilitata a pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo dell’Unione, sulla base dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale, mentre spetta esclusivamente al giudice nazionale interpretare la legislazione nazionale (
36
).
75.
Occorre, inoltre, ricordare che, in virtù di una giurisprudenza costante della Corte, i giudici nazionali, per quanto possibile, devono interpretare il diritto nazionale alla luce del diritto europeo (
37
).
76.
Il principio dell’interpretazione conforme impone alle autorità nazionali di fare tutto ciò che è in loro potere, tenendo conto dell’insieme del diritto nazionale e applicando i metodi d’interpretazione riconosciuti da tale diritto, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di giungere a una soluzione conforme allo scopo perseguito da tale diritto.
77.
Tuttavia, tale principio è sottoposto ad alcuni limiti. In particolare, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto del diritto dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale è limitato dai principi generali del diritto e non può servire come base per un’interpretazione
contra legem
del diritto nazionale.
78.
Inoltre, come già sottolineato in precedenza, la Corte non può sostituirsi alla valutazione fatta dal giudice nazionale relativamente alla possibilità di interpretare il diritto nazionale in modo tale che possa essere conforme a quanto previsto dal diritto dell’Unione.
79.
Sulla base di questi principi spetta al giudice nazionale verificare se, in Ungheria, sia garantito ai lavoratori un periodo di riposo settimanale che rispetti le prescrizioni minime previste dalla direttiva 2003/88. In tal caso, il giudice potrà ritenere che la normativa nazionale e/o il contratto collettivo applicabile siano conformi al diritto dell’Unione, nel caso in cui, pur essendo previsto un unico «periodo di riposo settimanale» maggiore rispetto alle 35 ore previste dalla direttiva (11 ore per il riposo giornaliero e 24 per quello settimanale), sia comunque rispettato il diritto al riposo giornaliero come istituto autonomo e indipendente dal riposo settimanale, garantito in misura uguale o superiore al minimo di undici ore previsto dalla direttiva.
80.
Dalla lettura del fascicolo, mi limito ad osservare che nella legislazione ungherese (articoli 104, 105 e 106 del «Codice del lavoro»), sembrerebbe risultare che il diritto al riposo giornaliero e il diritto al riposo settimanale godano di una loro autonomia e che, complessivamente, la legislazione nazionale e il contratto collettivo applicabile garantiscano al lavoratore del procedimento principale un trattamento migliorativo rispetto agli standard minimi stabiliti dal legislatore europeo.
IV.
Conclusione
81.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte di Miskolc, Ungheria)] nel seguente modo:
«Gli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/88, letti in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una legislazione nazionale o ad una contrattazione collettiva che conceda ai lavoratori un periodo di riposo settimanale maggiore della misura minima prevista dalla direttiva 2003/88. L’eventuale previsione nel diritto nazionale di tempi di riposo settimanali più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2003/88 non esclude l’obbligo per il datore di lavoro di concedere il riposo giornaliero almeno nella misura minima prevista dalla direttiva stessa. Il riposo giornaliero, infatti, deve essere considerato un diritto autonomo che non può farsi rientrare nella nozione di riposo settimanale.
L’articolo 3 della direttiva 2003/88, letto in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che il lavoratore ha diritto al periodo minimo di riposo giornaliero da concedere durante un periodo di 24 ore, indifferentemente dalla programmazione di attività lavorativa nelle 24 ore successive.
[OSCURATO:PERSONA] membri rimangono liberi nella determinazione del momento nel quale concedere il riposo giornaliero che potrà essere previsto all’inizio, a metà o anche alla fine di un determinato periodo di 24 ore, così come potrà essere concesso indifferentemente prima o dopo il riposo settimanale, salvo il rispetto del principio della tutela della sicurezza e della salute del lavoratore».
(
1
) Lingua originale: l’italiano.
(
2
) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (
GU 2003, L 299, pag. 9
).
(
3
) Osservazioni del convenuto nel procedimento principale, punto 23.
(
4
) Osservazioni del governo ungherese, punto 13. Rilevo che su un tema di notevole rilievo sistematico come il rapporto che intercorre tra il diritto del lavoratore al riposo giornaliero e a quello settimanale nessuno Stato membro, eccetto il governo ungherese, ha presentato osservazioni nella presente causa. Ritengo che da tale elemento possa dedursi una ampia conformazione delle legislazioni degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri alla direttiva 2003/88 così come fin qui interpretata dalla Corte.
(
5
) V. in tal senso, sentenza del 2 marzo 2017, J.D. (
C‑4/16
,
EU:C:2017:153
, punti
23
e
25
), nonché sentenza dell’11 maggio 2017, Krijgsman (
C‑302/16
,
EU:C:2017:359
, punto
24
e giurisprudenza ivi citata).
(
6
) V. sentenza del 14 maggio 2019, CCOO (
C‑55/18
,
EU:C:2019:402
, punto
37
e giurisprudenza ivi citata); inoltre, in tal senso, v. segnatamente sentenze del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] da Rosa (
C‑306/16
,
EU:C:2017:844
, punto
45
), del 10 settembre 2015, Federación de [OSCURATO:PERSONA] del sindicato Comisiones obreras (
C‑266/14
,
EU:C:2015:578
, punto
23
), del 26 giugno 2001, BECTU (
C‑173/99
,
EU:C:2001:356
, punto
37
), e del 20 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] Constanţa e a. (
C‑147/17
,
EU:C:2018:926
, punto
39
).
(
7
) Sul punto v. sentenza del 14 maggio 2019, CCOO (
C‑55/18
,
EU:C:2019:402
, punti
44
e
45
e giurisprudenza ivi citata): «il lavoratore dev’essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti»; inoltre, va considerato che «tenuto conto di tale situazione di debolezza, un lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento che, in particolare, la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest’ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore».
(
8
) Sentenza del 14 maggio 2019, CCOO (
C‑55/18
,
EU:C:2019:402
, punti
30
e
31
).
(
9
) V. sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] da Rosa (
C‑306/16
,
EU:C:2017:844
, punto
38
e la giurisprudenza citata).
(
10
) Da ciò si deduce che i succitati diritti non appartengono a quel nucleo di prerogative di natura strettamente contrattuale cui il lavoratore può decidere di rinunciare in cambio di remunerazioni aggiuntive o di altre utilità, bensì rientrano nel novero dei diritti fondamentali, riconosciuti da fonti normative primarie di rango costituzionale o ad esse equiparate, che non riguardano esclusivamente la relazione contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore ma la «persona del lavoratore».
(
11
) V. sentenza dell’11 aprile 2019, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, (
C‑254/18
,
EU:C:2019:318
, punto
33
).
(
12
) Ai fini delle presenti conclusioni, ho preso in considerazione gli articoli 3, 4, 5 e 6 della direttiva: «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché…».
(
13
) Sentenza del 14 maggio 2019, CCOO (
C‑55/18
,
EU:C:2019:402
, punto
42
).
(
14
) V. in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑484/04
,
EU:C:2006:526
, punto
40
e giurisprudenza ivi citata).
(
15
) V. in tale senso, sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑426/20
,
EU:C:2022:373
, punto
29
e giurisprudenza citata).
(
16
) Il corsivo è mio.
(
17
) V. sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] da Rosa (
C‑306/16
,
EU:C:2017:844
, punti
40
e
41
).
(
18
) Sentenza del 14 maggio 2019, CCOO (
C‑55/18
,
EU:C:2019:402
, punto
33
).
(
19
) Osservazioni della ricorrente nel procedimento principale, pag. 3, quarto capoverso.
(
20
) Osservazioni della Commissione, punto 46.
(
21
) Sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger (
C‑151/02
,
EU:C:2003:437
, punto
95
).
(
22
) V. sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] da Rosa (
C‑306/16
,
EU:C:2017:844
, punto
42
).
(
23
) V. sentenza dell’11 aprile 2019, Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, (
C‑254/18
,
EU:C:2019:318
, punto
33
).
(
24
) Osservazioni del convenuto nel procedimento principale, punto 23.
(
25
) Osservazioni del convenuto nel procedimento principale, punti da 30 a 32.
(
26
) Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (
GU 2017, C 165, pag. 1
).
(
27
) Osservazioni della Commissione, punto 51.
(
28
) V. sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT (
C‑609/17 e C‑610/17
,
EU:C:2019:981
, punti
34
e
35
).
(
29
) Il corsivo è mio.
(
30
) Sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger (
C‑151/02
,
EU:C:2003:437
, punto
95
).
(
31
) Osservazioni della Commissione, punti da 56 a 59.
(
32
) Osservazioni della ricorrente nel procedimento principale, pagg. 5 e 6.
(
33
) Sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] da Rosa (
C‑306/16
,
EU:C:2017:844
, punto
44
).
(
34
) Osservazioni della Commissione, punti da 60 a 64.
(
35
) Ordinanza del Presidente della Corte del 28 gennaio 2015, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑688/13
,
EU:C:2015:46
, punti da
30
a
32
e giurisprudenza ivi citata). V., più recentemente, ad esempio, sentenza del 3 ottobre 2019, Fonds du Logement de la Région de [OSCURATO:PERSONA] (
C‑632/18
,
EU:C:2019:833
, punti
48
e
49
e giurisprudenza ivi citata).
(
36
) V., in particolare, sentenza del 10 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Luxembourg) (
C‑303/20
,
EU:C:2021:479
, punto
25
e giurisprudenza citata).
(
37
) V. sentenze del 19 aprile 2016, DI (
C‑441/14
,
EU:C:2016:278
, punto
32
) e del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell'ambito del lavoro tramite agenzia interinale) (
C‑681/18
,
EU:C:2020:823
, punto
66
) e Rayonna prokuratura Lom (
C‑467/18
,
EU:C:2019:765
, punto
60
e giurisprudenza ivi citata).