CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 08/04/2021, riformava parzialmente (riqualificando in termini di tentativo l'ipotesi di rapina impropria contestata al capo a, escludendo l'aggravante contestata al capo b, mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vercelli, in data 08/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Silvana, in relazione ai reati di rapina e furto a lei ascritti. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla recidiva. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte che, nell'affermare che la decisione sulla recidiva sia assistita da specifica motivazione, precisa che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. in tal senso, in motivazione, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Tale principio risulta applicabile nell'odierna fattispecie, in cui il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello - pur improntato a sintesi estrema - valorizza sia il fatto che i due reati ascritti alla [OSCURATO:PERSONA] sono stati commessi nel corso della medesima serata, sia i tratti di analogia con i precedenti a carico della ricorrente. Si tratta pertanto di un percorso non censurabile in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] li ye Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ' [OSCURATO:PERSONA] M 7 IN I D'AGOSTINI t 1---- DEP