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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33780/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari avverso la sentenza in data 28/04/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari, pronunciata ai sensi degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., ha riformato quella del Tribunale di Bari in data 11/1072016, prosciogliendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. per intervenuta prescrizione.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo la nullità della sentenza impugnata, in quanto pronunciata al di fuori del contraddittorio.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. E' noto come il tema dell'ammissibilità di un ricorso, volto a far valere la nullità di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, emessa al di fuori del contraddittorio, abbia formato oggetto di orientamenti contrastanti.

Una prima autorevole pronuncia, con riguardo alla fase dell'udienza preliminare, aveva sancito che «la sentenza di non doversi procedere emessa "de plano", per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, dal g.u.p., investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non è abnorme, ma viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen., in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l'esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l'accusa» (Sez.

U, n. 12238 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230530).

3. Ma il particolare angolo visuale di detta pronuncia non aveva concretamente inciso sul tema, invero non coincidente, dell'ammissibilità del ricorso da parte dell'imputato, nel caso di sentenza emessa nel giudizio di appello.

Era invero intervenuta al riguardo una pronuncia con la quale, nel quadro di un'analisi dedicata al tema dei vizi denunciabili avverso sentenza di proscioglimento per prescrizione, era stato affermato che non avrebbero potuto rilevarsi in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe avuto comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva ed era stato rilevato che analogo principio avrebbe dovuto valere con riguardo ad una nullità generale (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275).

Di seguito, essendosi manifestate incertezze nel caso di pronuncia emessa al di fuori del contraddittorio, era stato autorevolmente precisato che «nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).

Tale principio sottendeva alla resa dei conti la mancanza di interesse a dedurre profili diversi dal mancato proscioglimento con formula di proscioglimento pù ampia,

4. Ma di recente la Corte costituzionale, valorizzando il principio del contraddittorio, quale profilo di per sé tutelabile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (Coste cost. sent. n. 111 del 2022).

Tale pronuncia ha prodotto l'effetto di conferire rilievo, proprio nel caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione, emessa in grado di appello al di fuori del contraddittorio, alla deducibilità della nullità.

Orbene, poiché nel caso di specie viene in rilievo tale situazione, il ricorso con cui si segnala la nullità derivante dalla violazione del contraddittorio, in relazione a sentenza indebitamente emessa in camera di consiglio, risulta non solo ammissibile, ma anche fondato, essendo ravvisabile la dedotta nullità.

Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari avverso la sentenza in data 28/04/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari, pronunciata ai sensi degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., ha riformato quella del Tribunale di Bari in data 11/1072016, prosciogliendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. per intervenuta prescrizione. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo la nullità della sentenza impugnata, in quanto pronunciata al di fuori del contraddittorio. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' noto come il tema dell'ammissibilità di un ricorso, volto a far valere la nullità di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, emessa al di fuori del contraddittorio, abbia formato oggetto di orientamenti contrastanti. Una prima autorevole pronuncia, con riguardo alla fase dell'udienza preliminare, aveva sancito che «la sentenza di non doversi procedere emessa "de plano", per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, dal g.u.p., investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non è abnorme, ma viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) cod. proc. pen., in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l'esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l'accusa» (Sez. U, n. 12238 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230530). 3. Ma il particolare angolo visuale di detta pronuncia non aveva concretamente inciso sul tema, invero non coincidente, dell'ammissibilità del ricorso da parte dell'imputato, nel caso di sentenza emessa nel giudizio di appello. Era invero intervenuta al riguardo una pronuncia con la quale, nel quadro di un'analisi dedicata al tema dei vizi denunciabili avverso sentenza di proscioglimento per prescrizione, era stato affermato che non avrebbero potuto rilevarsi in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe avuto comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva ed era stato rilevato che analogo principio avrebbe dovuto valere con riguardo ad una nullità generale (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275). Di seguito, essendosi manifestate incertezze nel caso di pronuncia emessa al di fuori del contraddittorio, era stato autorevolmente precisato che «nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). Tale principio sottendeva alla resa dei conti la mancanza di interesse a dedurre profili diversi dal mancato proscioglimento con formula di proscioglimento pù ampia, 4. Ma di recente la Corte costituzionale, valorizzando il principio del contraddittorio, quale profilo di per sé tutelabile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (Coste cost. sent. n. 111 del 2022). Tale pronuncia ha prodotto l'effetto di conferire rilievo, proprio nel caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione, emessa in grado di appello al di fuori del contraddittorio, alla deducibilità della nullità. Orbene, poiché nel caso di specie viene in rilievo tale situazione, il ricorso con cui si segnala la nullità derivante dalla violazione del contraddittorio, in relazione a sentenza indebitamente emessa in camera di consiglio, risulta non solo ammissibile, ma anche fondato, essendo ravvisabile la dedotta nullità. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezio
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