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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 28574/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di: DELL'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria della difesa dell'imputato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 12 marzo 2024, il G.I.P. del Tribunale di Trani, respingeva l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiesta del pubblico ministero datata 19-9-2023 nel procedimento nei confronti di Dell'[OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. - violazione ed erronea applicazione dell'art. 175 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett.b), c) ed e) cod.proc.pen. e nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio posto che il G.I.P. aveva provveduto de plano e non a seguito di rito camerale partecipato ex art. 127 cod.proc.pen.;. - violazione ed erronea applicazione dell'art. 175 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett.b), c) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla ritenuta insussistenza della legittimazione del difensore della persona offesa ad avanzare istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione come risultante dal testo del citato art. 175 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve innanzi tutto premettersi che il ricorso è proposto da soggetto non legittimato.

Ed invero secondo il prevalente orientamento di questa corte di legittimità la persona offesa non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, non essendo "parte" del processo in senso tecnico. (Sez. 2, n. 20764 del 12/03/2019, Rv. 276055 - 01; Sez. 5, n. 10111 del 25/11/2014 Cc. (dep. 10/03/2015 ) Rv. 262747 - 01).

Né rilevano in senso decisivo i diversi precedenti pure richiamati dal ricorrente, e secondo i quali la persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore, in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi, peraltro, di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento (Sez. 6, n. 25287 del 30/03/2023 Rv. 284791 - 01), per la fondamentale considerazione che detto orientamento attiene esclusivamente ai casi di tardiva costituzione di parte civile e non può applicarsi al caso in esame avente ad oggetto una richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione all'archiviazione.

Anche l'orientamento favorevole alla proponibilità dell'istanza di remissione in termini dalla persona offesa limita, quindi, il campo applicativo del rimedio ex art. 175 cod.proc.pen. ai soli casi in cui la richiesta tenda ad ottenere l'ammissione al procedimento nella qualità di parte privata e non anche ad ipotesi totalmente differenti quali l'opposizione all'archiviazione della persona offesa che trova un suo regime speciale negli artt. 408 e 410 cod.proc.pen. 2.

Per quanto attiene poi alla doglianza in punto violazione del principio del contraddittorio, per avere il G.I.P. provveduto de plano e non anche a seguito di rito partecipato ex art. 127 cod.proc.pen., va osservato come, sebbene il provvedimento del giudice delle indagini preliminari abbia assunto la forma del rigetto, lo stesso essendo stato assunto in assenza di contraddittorio richiama in realtà la declaratoria di inammissibilità dell'istanza espressamente prevista dal comma 9 dell'art. 127 cod.proc.pen. richiamato dallo stesso ricorso; inammissibilità fondata proprio sul corretto rilievo della assenza di qualità di parte processuale nella persona offesa e, quindi, nel difetto di legittimazione della stessa ad avanzare istanza ex art. 175 cod.proc.pen. 3.

Del resto non può mancarsi di osservare che, come esattamente esposto dal difensore dell'imputato, gli artt. 408 e 410 cod.proc.pen. prevedono una disciplina tutta particolare della comunicazione della richiesta di archiviazione alla persona offesa, dell'eventuale opposizione della stessa che ne abbia interesse e delle nullità del decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari in assenza della preventiva comunicazione.

In particolare ai sensi dell'art. 408 comma 2 cod.proc.pen." l'avviso della richiesta ( di archiviazione) è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione"; il successivo art. 410 cod.proc.pen. stabilisce al primo comma che il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione e prevede poi al successivo terzo comma dello stesso articolo come Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni risulta, pertanto, evidente che l'ordinamento ha previsto quale rimedio specifico da adottare avverso l'omessa notificazione della richiesta di archiviazione l'opposizione al tribunale e non anche la richiesta di restituzione nel termine ed il successivo ricorso per cassazione.

Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 2 luglio 2024 I CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] .

Ifsp?Ir9v/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento nei confronti di: DELL'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria della difesa dell'imputato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 marzo 2024, il G.I.P. del Tribunale di Trani, respingeva l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiesta del pubblico ministero datata 19-9-2023 nel procedimento nei confronti di Dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. - violazione ed erronea applicazione dell'art. 175 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett.b), c) ed e) cod.proc.pen. e nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio posto che il G.I.P. aveva provveduto de plano e non a seguito di rito camerale partecipato ex art. 127 cod.proc.pen.;. - violazione ed erronea applicazione dell'art. 175 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett.b), c) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla ritenuta insussistenza della legittimazione del difensore della persona offesa ad avanzare istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione come risultante dal testo del citato art. 175 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve innanzi tutto premettersi che il ricorso è proposto da soggetto non legittimato. Ed invero secondo il prevalente orientamento di questa corte di legittimità la persona offesa non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, non essendo "parte" del processo in senso tecnico. (Sez. 2, n. 20764 del 12/03/2019, Rv. 276055 - 01; Sez. 5, n. 10111 del 25/11/2014 Cc. (dep. 10/03/2015 ) Rv. 262747 - 01). Né rilevano in senso decisivo i diversi precedenti pure richiamati dal ricorrente, e secondo i quali la persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore, in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi, peraltro, di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento (Sez. 6, n. 25287 del 30/03/2023 Rv. 284791 - 01), per la fondamentale considerazione che detto orientamento attiene esclusivamente ai casi di tardiva costituzione di parte civile e non può applicarsi al caso in esame avente ad oggetto una richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione all'archiviazione. Anche l'orientamento favorevole alla proponibilità dell'istanza di remissione in termini dalla persona offesa limita, quindi, il campo applicativo del rimedio ex art. 175 cod.proc.pen. ai soli casi in cui la richiesta tenda ad ottenere l'ammissione al procedimento nella qualità di parte privata e non anche ad ipotesi totalmente differenti quali l'opposizione all'archiviazione della persona offesa che trova un suo regime speciale negli artt. 408 e 410 cod.proc.pen. 2. Per quanto attiene poi alla doglianza in punto violazione del principio del contraddittorio, per avere il G.I.P. provveduto de plano e non anche a seguito di rito partecipato ex art. 127 cod.proc.pen., va osservato come, sebbene il provvedimento del giudice delle indagini preliminari abbia assunto la forma del rigetto, lo stesso essendo stato assunto in assenza di contraddittorio richiama in realtà la declaratoria di inammissibilità dell'istanza espressamente prevista dal comma 9 dell'art. 127 cod.proc.pen. richiamato dallo stesso ricorso; inammissibilità fondata proprio sul corretto rilievo della assenza di qualità di parte processuale nella persona offesa e, quindi, nel difetto di legittimazione della stessa ad avanzare istanza ex art. 175 cod.proc.pen. 3. Del resto non può mancarsi di osservare che, come esattamente esposto dal difensore dell'imputato, gli artt. 408 e 410 cod.proc.pen. prevedono una disciplina tutta particolare della comunicazione della richiesta di archiviazione alla persona offesa, dell'eventuale opposizione della stessa che ne abbia interesse e delle nullità del decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari in assenza della preventiva comunicazione. In particolare ai sensi dell'art. 408 comma 2 cod.proc.pen." l'avviso della richiesta ( di archiviazione) è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione"; il successivo art. 410 cod.proc.pen. stabilisce al primo comma che il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione e prevede poi al successivo terzo comma dello stesso articolo come Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza. Dal combinato disposto delle suddette disposizioni risulta, pertanto, evidente che l'ordinamento ha previsto quale rimedio specifico da adottare avverso l'omessa notificazione della richiesta di archiviazione l'opposizione al tribunale e non anche la richiesta di restituzione nel termine ed il successivo ricorso per cassazione. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 2 luglio 2024 I CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] . Ifsp?Ir9v/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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