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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 luglio 2023

Cassazione n. 12487/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso fatta pervenire dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione per il riesame, con ordinanza del 20/7/2023, depositata il 26/7/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 15/6/2023 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Gela ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, in due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e in ordine alla scelta della misura.3.

In data 24 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 5 ottobre 2023 è pervenuta in cancelleria una nota con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiarano di rinunciare al ricorso in quanto la misura cautelare applicata è stata revocata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sopravvenuta revoca della misura, come anche rappresentato dal difensore con la dichiarazione di rinuncia al ricorso, determina la carenza di interesse all'impugnazione del ricorrente e il ricorso, pertanto, che pure sollecitava in termini generici una valutazione alternativa che non è consentita in questa sede, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Sentenza redatta con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il 21 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso fatta pervenire dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione per il riesame, con ordinanza del 20/7/2023, depositata il 26/7/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 15/6/2023 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Gela ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, in due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e in ordine alla scelta della misura.3. In data 24 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 5 ottobre 2023 è pervenuta in cancelleria una nota con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiarano di rinunciare al ricorso in quanto la misura cautelare applicata è stata revocata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sopravvenuta revoca della misura, come anche rappresentato dal difensore con la dichiarazione di rinuncia al ricorso, determina la carenza di interesse all'impugnazione del ricorrente e il ricorso, pertanto, che pure sollecitava in termini generici una valutazione alternativa che non è consentita in questa sede, deve essere dichiarato inammissibile. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 21 dicem
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