CassazionedecretoSezione 4Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 42279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 28 gennaio 2022, il GIP del Tribunale di Teramo ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per mancata regolarizzazione della contestuale istanza di messa alla prova (per difetto di procura speciale in capo al difensore instante e di allegazione alla stessa del programma di trattamento elaborato dall'UEPE competente per territorio, ovvero di richiesta al medesimo UEPE di elaborazione del predetto programma), e ha, contestualmente, dichiarato esecutivo il decreto penale opposto. 2. Avverso il prefato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Cipollone, con due distinti motivi, nei quali lamenta: - con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione del citato provvedimento, che ha ravvisato la contestualità all'opposizione a decreto penale della richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, quando invece si trattava della manifestazione dell'intenzione di poter eventualmente definire il procedimento con la probation di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen.: l'esponente deduce che l'opposizione a decreto penale di condanna é un mezzo di impugnazione, che deve perciò essere tenuto distinto dalla richiesta di rito alternativo o di alternativa definizione del giudizio, e che l'eventuale carenza degli elementi previsti per l'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova (con conseguente inammissibilità dell'istanza medesima) non propaga i suoi effetti all'opposizione al decreto; - con il secondo motivo, violazione di legge del provvedimento impugnato, per avere omesso - in modo abnorme - di considerare che, in ogni caso, doveva ritenersi salva la volontà dell'imputato di opporsi al decreto penale di condanna, non inficiata dall'eventuale inammissibilità dell'istanza di messa alla prova, che non può incidere sull'ammissibilità della principale istanza di opposizione ex art.461 cod. proc. pen. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Teramo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato, nei termini di cui appresso.Una lettura corretta del ricorso (con particolare riguardo al secondo motivo in esso articolato) indice a ritenere che, con esso, il ricorrente abbia denunciato l'abnormità del provvedimento impugnato, nella parte in cui esso ha dichiarato esecutivo il decreto penale, nonostante l'imputato avesse proposto rituale atto di opposizione. In effetti, con il provvedimento impugnato il GIP ha privato l'imputato, che si era opposto al decreto penale, della possibilità di difendersi dall'accusa nel contraddittorio processuale; e ciò sulla scorta di un provvedimento giudiziale strutturalmente abnorme in quanto emesso completamente al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito. E' infatti pacifico in giurisprudenza che all'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non possa conseguire, tout court, l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale, come sembra implicare il provvedimento censurato. Ed invero, la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina ex se l'inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 275273; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; e, da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 28136 del 16/09/2020, Lachini, Rv. 280068). E' noto, infatti, che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., é revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648). In coerenza con tale ambito ricostruttivo, si é in particolare considerato che il mancato accoglimento - per qualsiasi causa - della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 245356; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 6369 del 18/10/2013 - dep. 2014, Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto é stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione). 2. Ne deriva che, a seguito della mancata ammissione alla probation, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, nel caso che occupa il GIP, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, avrebbe semmai dovuto compiere l'attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente all'atto di opposizione, vale a dire - in assenza di richiesta di riti alternativi - emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall'art. 464 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep. 2018, Cafiero, Rv. 272409). 3. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Teramo per l'ulteriore c