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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43975/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )4. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 26/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 12/03/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art.648 bis CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi b) e c) della rubrica posto che la corte di appello non aveva proceduto ad alcuna analisi delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio non essendo stata verificata la condotta dei reati presupposto; - difetto di motivazione quanto all'elemento soggettivo del riciclaggio posto che dalla ricostruzione dei fatti non emergeva la coscienza e volontà del ricorrente di procedere all'assemblaggio del veicolo; - violazione di legge per omessa motivazione quanto al delitto di cui al capo c) di falsa attestazione; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato.

Quanto al primo e terzo motivo la corte di appello non ha proceduto alla declaratoria di prescrizione senza esaminare i fatti ed escludere la possibilità di assoluzione nel merito dell'imputato poiché con le specifiche osservazioni contenute alle pagine 2-4 dell'impugnata sentenza ha proprio riaffermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti commessi ritenendo che proprio lo stesso aveva proceduto alla soppressione delle vecchie targhe del veicolo oggetto di precedente furto ed alla falsa attestazione che determinava la nuova iscrizione al PRA del mezzo riciclato.

Il secondo motivo in tema di assenza dell'elemento soggettivo si traduce in una alternativa lettura di elementi di fatto non consentita nella presente sede che peraltro trova smentita nella ricostruzione dei fatti e della condotta dell'imputato.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento esposte a pagina 4 della motivazione ove viene spiegato che la condotta di alterazione è certamente riferibile al ricorrente che venne in seguito visto circolare proprio a bordo di quel mezzo.

Quanto all'ultimo motivo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il C nsigliere Este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )4. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 26/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 12/03/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art.648 bis CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi b) e c) della rubrica posto che la corte di appello non aveva proceduto ad alcuna analisi delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio non essendo stata verificata la condotta dei reati presupposto; - difetto di motivazione quanto all'elemento soggettivo del riciclaggio posto che dalla ricostruzione dei fatti non emergeva la coscienza e volontà del ricorrente di procedere all'assemblaggio del veicolo; - violazione di legge per omessa motivazione quanto al delitto di cui al capo c) di falsa attestazione; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato. Quanto al primo e terzo motivo la corte di appello non ha proceduto alla declaratoria di prescrizione senza esaminare i fatti ed escludere la possibilità di assoluzione nel merito dell'imputato poiché con le specifiche osservazioni contenute alle pagine 2-4 dell'impugnata sentenza ha proprio riaffermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti commessi ritenendo che proprio lo stesso aveva proceduto alla soppressione delle vecchie targhe del veicolo oggetto di precedente furto ed alla falsa attestazione che determinava la nuova iscrizione al PRA del mezzo riciclato. Il secondo motivo in tema di assenza dell'elemento soggettivo si traduce in una alternativa lettura di elementi di fatto non consentita nella presente sede che peraltro trova smentita nella ricostruzione dei fatti e della condotta dell'imputato. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento esposte a pagina 4 della motivazione ove viene spiegato che la condotta di alterazione è certamente riferibile al ricorrente che venne in seguito visto circolare proprio a bordo di quel mezzo. Quanto all'ultimo motivo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il C nsigliere Este
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