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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19382/2026

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ATORE,rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorsoper cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso il suo indirizzo PEC– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERGIOPREDEN, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 719 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 giugno 2021 (R.G.N.1170/2017).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29933/2021Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 19382/2026Data pubblicazione 12/06/20261.– Con ordinanza n. 16599, depositata il 5 luglio 2017, questaCorte ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Lecce, che nonaveva reso alcuna pronuncia sulle domande dei signori Anna MariaRuggio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della signoraRosa [OSCURATO:PERSONA], volte a ottenere l’integrazione al trattamentominimo della pensione di reversibilità erogata alla signora Guerrieri, inossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993.Con la sentenza richiamata, la Corte ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella partein cui non prevedeva che la pensione di reversibilità fosse calcolata inproporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo giàliquidata al pensionato o che costui avrebbe avuto comunque diritto dipercepire.2.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Leccepronunciando in sede di rinvio, ha respinto le domande proposte e,sulla base delle acquisizioni dell’elaborato peritale, ha accertato chenessun credito sussiste in relazione ai princìpi affermati dal giudicedelle leggi, in quanto la pensione di reversibilità è stata semprecorrisposta in misura pari al 100% di quella erogata al dante causa,inclusa l’integrazione al trattamento minimo.3.– I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenzad’appello.4.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.5.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.7.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), i ricorrenti denunciano errata interpretazione ed applicazione- 2 -Numero registro generale 29933/2021Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 19382/2026Data pubblicazione 12/06/2026dell’art. 429, secondo comma, cod. proc. civ. e censurano la sentenzad’appello per aver omesso la valutazione delle note di dissenso rispettoalla relazione peritale, in quanto irritualmente depositate: il depositotelematico di note di dissenso, dieci giorni prima dell’udienza,implicherebbe l’obbligo del giudice di valutarle.1.1.– Il motivo si rivela inammissibile sotto un duplice econcorrente profilo.1.2.– Il fulcro della censura risiede nel vulnus al diritto di difesa cheavrebbe arrecato la Corte di merito, reputando irrituali le note di criticaalla consulenza, depositate in via telematica, e tralasciandone per ciòsolo la disamina.Anzitutto, la deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensivesi dimostra generica e assertiva, anche alla luce della circostanza chela causa è stata decisa all’esito della discussione e che, nel corso delladiscussione, si può dispiegare il contraddittorio più ampio ed efficace.Peraltro, come rimarca l’[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso (pagina 2), ilcontraddittorio è previsto in generale ed è stato in concretosalvaguardato anche durante l’espletamento della consulenza,consentendo ai ricorrenti d’interloquire su tutti i profili controversi, inun serrato confronto con il consulente, che ha anche modificato leconclusioni iniziali sulla scorta dei rilievi critici delle parti e,segnatamente, dell’[OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, la sentenza d’appello, lungi dall’annettere rilievodirimente al profilo dell’irritualità, ha ponderato tutti gli elementiaddotti dalle parti nella dialettica processuale (pagina 4 della pronunciaimpugnata), ritenendo esaustive e congruamente motivate lerisultanze della relazione scritta, esenti dalle critiche mosse dagliodierni ricorrenti e idonee a offrire adeguata risposta alle questioniindicate dalla pronuncia rescindente di questa Corte.È quest’apprezzamento complessivo che esprime la fondamentaleratio decidendi, laddove il profilo dell’irrituale deposito delle note- 3 -Numero registro generale 29933/2021Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 19382/2026Data pubblicazione 12/06/2026scritte, criticato con il presente motivo, assurge a mero elemento dirincalzo, circostanza che destituisce di valenza decisiva le censure.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), i ricorrenti deducono errata applicazione della sentenza dellaCorte costituzionale n. 495 del 1993 e osservano, a supporto dellecensure, che «a) il ricalcolo della pensione spettante al coniugesuperstite, con esclusione della quota spettante agli eventualicompartecipi, decorreva dalla decorrenza originaria; b) i coefficienti diperequazione dovevano essere indicati ed applicati quelli previsti perle pensioni da integrare al trattamento minimo; c) i benefici economicidi cui all’articolo 4 dovevano essere applicati, per espressa previsionenormativa, sul maturato economico del 31.12.1984 e non sommati sultrattamento minimo concesso» (pagina 10 del ricorso per cassazione).2.1.– La critica non supera il vaglio di ammissibilità.2.2.– Il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione(art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) impone al ricorrente chedenunci il vizio di violazione di legge, a pena d’inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui prospetta la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioniin diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare e a sottoporre a critica circostanziata, alfine di dimostrare che le soluzioni delineate contrastano con il precettonormativo.

Invero, non è possibile demandare a questa Corte, con unaricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, il compitod’individuare la norma violata o i punti della sentenza che si ponganoin contrasto con la stessa (Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745).Il motivo non travalica il mero richiamo a princìpi generali e, comel’[OSCURATO:PERSONA] rimarca nel controricorso (pagina 3), si risolve nell’istanza dicomplessivo riesame delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnicod’ufficio.- 4 -Numero registro generale 29933/2021Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 19382/2026Data pubblicazione 12/06/2026Le censure non si cimentano con una ricostruzione piùparticolareggiata delle valutazioni espresse dalla Corte di merito, chedevono essere intese nella loro interrelazione con un’articolatarelazione peritale, scandita anche dalla specificazione delle conclusioniin risposta alle obiezioni dell’[OSCURATO:PERSONA].Relazione che neppure è riprodotta in tutti i passaggi indispensabiliper la compiuta ricostruzione dell’iter logico della decisione d’appello eper la formulazione di censure intelligibili e pertinenti rispetto a unacomplessa dialettica processuale, che proprio in sede diapprofondimento peritale ha avuto modo di esplicarsi sul tema delleconcrete implicazioni della sentenza n. 495 del 1993 della Cortecostituzionale, così come richiamati nella pronuncia rescindente.3.– Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile.4.– Le spese sono irripetibili, in virtù della dichiarazione di esoneroversata in atti ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e giàvagliata nella sua ritualità dai giudici d’appello.5.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare attodei presupposti dell’obbligo dei ricorrenti di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese irripetibili.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 maggio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATORE,rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorsoper cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso il suo indirizzo PEC– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERGIOPREDEN, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 719 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 giugno 2021 (R.G.N.1170/2017).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29933/2021Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 19382/2026Data pubblicazione 12/06/20261.– Con ordinanza n. 16599, depositata il 5 luglio 2017, questaCorte ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Lecce, che nonaveva reso alcuna pronuncia sulle domande dei signori Anna MariaRuggio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della signoraRosa [OSCURATO:PERSONA], volte a ottenere l’integrazione al trattamentominimo della pensione di reversibilità erogata alla signora Guerrieri, inossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993.Con la sentenza richiamata, la Corte ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella partein cui non prevedeva che la pensione di reversibilità fosse calcolata inproporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo giàliquidata al pensionato o che costui avrebbe avuto comunque diritto dipercepire.2.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Leccepronunciando in sede di rinvio, ha respinto le domande proposte e,sulla base delle acquisizioni dell’elaborato peritale, ha accertato chenessun credito sussiste in relazione ai princìpi affermati dal giudicedelle leggi, in quanto la pensione di reversibilità è stata semprecorrisposta in misura pari al 100% di quella erogata al dante causa,inclusa l’integrazione al trattamento minimo.3.– I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di due motivi, contro la sentenzad’appello.4.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.5.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.7.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), i ricorrenti denunciano errata interpretazione ed applicazione- 2 -Numero registro generale 29933/2021Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 19382/2026Data pubblicazione 12/06/2026dell’art. 429, secondo comma, cod. proc. civ. e censurano la sentenzad’appello per aver omesso la valutazione delle note di dissenso rispettoalla relazione peritale, in quanto irritualmente depositate: il depositotelematico di note di dissenso, dieci giorni prima dell’udienza,implicherebbe l’obbligo del giudice di valutarle.1.1.– Il motivo si rivela inammissibile sotto un duplice econcorrente profilo.1.2.– Il fulcro della censura risiede nel vulnus al diritto di difesa cheavrebbe arrecato la Corte di merito, reputando irrituali le note di criticaalla consulenza, depositate in via telematica, e tralasciandone per ciòsolo la disamina.Anzitutto, la deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensivesi dimostra generica e assertiva, anche alla luce della circostanza chela causa è stata decisa all’esito della discussione e che, nel corso delladiscussione, si può dispiegare il contraddittorio più ampio ed efficace.Peraltro, come rimarca l’[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso (pagina 2), ilcontraddittorio è previsto in generale ed è stato in concretosalvaguardato anche durante l’espletamento della consulenza,consentendo ai ricorrenti d’interloquire su tutti i profili controversi, inun serrato confronto con il consulente, che ha anche modificato leconclusioni iniziali sulla scorta dei rilievi critici delle parti e,segnatamente, dell’[OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, la sentenza d’appello, lungi dall’annettere rilievodirimente al profilo dell’irritualità, ha ponderato tutti gli elementiaddotti dalle parti nella dialettica processuale (pagina 4 della pronunciaimpugnata), ritenendo esaustive e congruamente motivate lerisultanze della relazione scritta, esenti dalle critiche mosse dagliodierni ricorrenti e idonee a offrire adeguata risposta alle questioniindicate dalla pronuncia rescindente di questa Corte.È quest’apprezzamento complessivo che esprime la fondamentaleratio decidendi, laddove il profilo dell’irrituale deposito delle note- 3 -Numero registro generale 29933/2021Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 19382/2026Data pubblicazione 12/06/2026scritte, criticato con il presente motivo, assurge a mero elemento dirincalzo, circostanza che destituisce di valenza decisiva le censure.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), i ricorrenti deducono errata applicazione della sentenza dellaCorte costituzionale n. 495 del 1993 e osservano, a supporto dellecensure, che «a) il ricalcolo della pensione spettante al coniugesuperstite, con esclusione della quota spettante agli eventualicompartecipi, decorreva dalla decorrenza originaria; b) i coefficienti diperequazione dovevano essere indicati ed applicati quelli previsti perle pensioni da integrare al trattamento minimo; c) i benefici economicidi cui all’articolo 4 dovevano essere applicati, per espressa previsionenormativa, sul maturato economico del 31.12.1984 e non sommati sultrattamento minimo concesso» (pagina 10 del ricorso per cassazione).2.1.– La critica non supera il vaglio di ammissibilità.2.2.– Il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione(art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) impone al ricorrente chedenunci il vizio di violazione di legge, a pena d’inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui prospetta la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioniin diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare e a sottoporre a critica circostanziata, alfine di dimostrare che le soluzioni delineate contrastano con il precettonormativo. Invero, non è possibile demandare a questa Corte, con unaricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, il compitod’individuare la norma violata o i punti della sentenza che si ponganoin contrasto con la stessa (Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745).Il motivo non travalica il mero richiamo a princìpi generali e, comel’[OSCURATO:PERSONA] rimarca nel controricorso (pagina 3), si risolve nell’istanza dicomplessivo riesame delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnicod’ufficio.- 4 -Numero registro generale 29933/2021Numero sezionale 2424/2026Numero di raccolta generale 19382/2026Data pubblicazione 12/06/2026Le censure non si cimentano con una ricostruzione piùparticolareggiata delle valutazioni espresse dalla Corte di merito, chedevono essere intese nella loro interrelazione con un’articolatarelazione peritale, scandita anche dalla specificazione delle conclusioniin risposta alle obiezioni dell’[OSCURATO:PERSONA].Relazione che neppure è riprodotta in tutti i passaggi indispensabiliper la compiuta ricostruzione dell’iter logico della decisione d’appello eper la formulazione di censure intelligibili e pertinenti rispetto a unacomplessa dialettica processuale, che proprio in sede diapprofondimento peritale ha avuto modo di esplicarsi sul tema delleconcrete implicazioni della sentenza n. 495 del 1993 della Cortecostituzionale, così come richiamati nella pronuncia rescindente.3.– Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile.4.– Le spese sono irripetibili, in virtù della dichiarazione di esoneroversata in atti ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e giàvagliata nella sua ritualità dai giudici d’appello.5.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare attodei presupposti dell’obbligo dei ricorrenti di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese irripetibili.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 maggio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 5 -
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