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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2024

Cassazione n. 06062/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1905/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrentee controricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 356/2020 depositata il04/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Liguria, riguardante l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita mediante controricorso con ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. notificato in data 11 febbraio 2021.

A fronte dell’anzidetto ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, con atto [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinunciato, con spese interamente compensate, al ricorso per cassazione proposto.

L’Avvocatura dello Stato ha dichiarato, con atto depositato il 5.1.2024, di accettare la predetta rinunzia e di rinunziare a sua volta all’appello incidentale proposto.

Sussistono, quindi, i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.c..

Le spese devono essere compensate.

P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo; compensa integralmente le spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1905/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrentee controricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 356/2020 depositata il04/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Liguria, riguardante l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010. L’Agenzia delle Entrate si è costituita mediante controricorso con ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. notificato in data 11 febbraio 2021. A fronte dell’anzidetto ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, con atto [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinunciato, con spese interamente compensate, al ricorso per cassazione proposto. L’Avvocatura dello Stato ha dichiarato, con atto depositato il 5.1.2024, di accettare la predetta rinunzia e di rinunziare a sua volta all’appello incidentale proposto. Sussistono, quindi, i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.c.. Le spese devono essere compensate. P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo; compensa integralmente le spese proce
Sentenza Cassazione n. 06062/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris