Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 31598/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21214/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] snc di Massimo ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatain Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29; -controricorrente- nonché ADERAgenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] Generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- nonché INAIL; -intimato- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Milano n. 78/2024 del 21 marzo 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 4 gennaio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] snc di Massimo ed [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed INAIL, impugnando l’intimazione di pagamento 06820219003473990000.

Ha dedotto l’omessa notifica degli atti sottesi alla detta intimazione e il decorso dei 220 gg previsti dall’art. 1, comma 543, legge n. 228 del 2012 dall’istanza di sospensione dell’esecuzione, con conseguente caducazione del credito, nonché l’intervenuta prescrizione di parte dei titoli presupposti.

Con sentenza n. 2481/2022 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso.

La società citata ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 78/2024, ha rigettato in parte, per il resto dichiarando cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] snc di Massimo ed [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo partericorrente lamenta l’omessa motivazione e la falsa applicazione degli artt. 615 e 100 c.p.c. e 111 Cost.Sostiene che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avrebbe dovuto essere fatta secondo il principio dell’apparenza.

Evidenzia che avverso l’intimazione di pagamento sarebbe stato possibile proporre solo l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. quando la contestazione aveva a oggetto questioni attinenti all’insussistenza del presupposto di fatto per procedere all’esecuzione forzata.

Inoltre, sarebbe stato possibile contestare la mancata notifica della cartella esattorialecon lo stesso rimedio.

La censura è inammissibile.

Infatti, la sentenza di primo grado che qualifichi un ricorso come opposizione agli atti esecutiviè impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione, in mancanza del quale le relative statuizioni non possono essere rimesse in discussione attraverso l’impugnazione della pronuncia di secondo grado che le abbia confermate, in considerazione dell’avvenuta formazione del giudicato interno (Cass., Sez.L, n. 29763 del 12 ottobre 2022, in una vicenda nella quale l’opposizione era stata proposta avverso l’avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010).

Nella specie, la società ricorrente aveva criticato la qualificazione del suo ricorsoda parte del Tribunale di Milano proponendo appello e non ricorso per cassazione e la corte territoriale ha dichiarato il relativo motivo inammissibile.

Ne consegue che analogo esito deve avere l’identica contestazione qui proposta.

Con il secondo motivo la società ricorrente contesta l’omessa motivazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] generale dello Statodel 22 giugno 2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione,imponeva all’Agenzia delle Entrate Riscossione di avvalersi dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato.

La censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’[OSCURATO:PERSONA] erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell’[OSCURATO:PERSONA] erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., SU, n. 30008 del 19 novembre 2019).

Pertanto, èparte ricorrente che aveva l’onere di precisare, nel suo ricorso per cassazione, che, nella specie, ricorreva una delle ipotesi nelle quali era doveroso l’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato alla luce della menzionata Convenzione, indicandola nel dettaglio e riportando il contenuto della relativa disposizione.

Non risulta, però, che siffatta allegazione vi sia stata.

A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha accertato, comunque, che non ricorreva una situazione nella quale era obbligatoria la difesa erariale.

Con il terzo motivo la società ricorrente si duole dell’omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 3 bis della legge n. 53 del 1994, 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, 57 bis, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 perché non sarebbe stata dichiarata illegittima e erronea la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e degli atti successivi.

In particolare, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata avrebbe dovuto essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

La censura è inammissibile, in quanto il Tribunale di Milano aveva qualificato come inammissibili tutte le contestazioni concernenti la notifica dell’intimazione e dei titoli sottesi in quanto il ricorso proposto doveva essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi.

Tale decisione avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente in cassazione, ma la società ricorrente ha ritenuto, invece, di proporre appello.Al riguardo, si richiamano anche le considerazioni svolte in ordine al primo motivo.

Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta l’omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., dell’art. 14 delle preleggi, dell’art. 19, comma 1 quater, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per erronea valutazione del rateizzo quale valido atto ricognitivo del debito e interruttivo della prescrizione.

Nega che l’Istanza di [OSCURATO:PERSONA] fosse idoneo atto interruttivo della prescrizione.

La censura è infondata.

Innanzitutto, la Corte territoriale ha individuato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (concernente tutti i titoli azionati, tranne due AVA e una cartella di pagamento, tuttavia azionata con atto di pignoramento presso terzi del 2010).

Questa specifica ratio decidendinon è stata, però, contestata.

Peraltro, si evidenzia che, per la giurisprudenza di legittimità, l a richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo dellaprescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti(Cass., Sez. 5, n. 7159 del 17 marzo 2025; Cass.,Sez. 5, n. 3414 del 6 febbraio 2024) .

Nella specie, la Corte territoriale ha,comunque , ben chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che la richiesta di rateizzazione costituisse un valido atto interruttivo della prescrizione.

Con il quinto motivo parte ricorrente censura la sentenza per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 nella parte ove non era stata valutata l’intervenuta prescrizione quinquennale delle somme dovute.

La censura è infondata, in quanto la società ricorrente non ha tenuto conto che la Corte territoriale ha specificamente affrontato la questione, ritenendo che il decorso della prescrizione in esame fosse stato tempestivamente interrotto.

In conclusione per le ragioni esposte il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza in favore deicontroricorrenti e sono liquidate come in dispositivo.

Va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 5.000,00 per compenso per ciascuno dei controricorrenti, oltre accessori di legge in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e rimborso delle spese prenotate a debito per l’[OSCURATO:PERSONA]; dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, di un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21214/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] snc di Massimo ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatain Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29; -controricorrente- nonché ADERAgenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] Generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- nonché INAIL; -intimato- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Milano n. 78/2024 del 21 marzo 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 4 gennaio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] snc di Massimo ed [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed INAIL, impugnando l’intimazione di pagamento 06820219003473990000. Ha dedotto l’omessa notifica degli atti sottesi alla detta intimazione e il decorso dei 220 gg previsti dall’art. 1, comma 543, legge n. 228 del 2012 dall’istanza di sospensione dell’esecuzione, con conseguente caducazione del credito, nonché l’intervenuta prescrizione di parte dei titoli presupposti. Con sentenza n. 2481/2022 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso. La società citata ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 78/2024, ha rigettato in parte, per il resto dichiarando cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] snc di Massimo ed [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo partericorrente lamenta l’omessa motivazione e la falsa applicazione degli artt. 615 e 100 c.p.c. e 111 Cost.Sostiene che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avrebbe dovuto essere fatta secondo il principio dell’apparenza. Evidenzia che avverso l’intimazione di pagamento sarebbe stato possibile proporre solo l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. quando la contestazione aveva a oggetto questioni attinenti all’insussistenza del presupposto di fatto per procedere all’esecuzione forzata. Inoltre, sarebbe stato possibile contestare la mancata notifica della cartella esattorialecon lo stesso rimedio. La censura è inammissibile. Infatti, la sentenza di primo grado che qualifichi un ricorso come opposizione agli atti esecutiviè impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione, in mancanza del quale le relative statuizioni non possono essere rimesse in discussione attraverso l’impugnazione della pronuncia di secondo grado che le abbia confermate, in considerazione dell’avvenuta formazione del giudicato interno (Cass., Sez.L, n. 29763 del 12 ottobre 2022, in una vicenda nella quale l’opposizione era stata proposta avverso l’avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010). Nella specie, la società ricorrente aveva criticato la qualificazione del suo ricorsoda parte del Tribunale di Milano proponendo appello e non ricorso per cassazione e la corte territoriale ha dichiarato il relativo motivo inammissibile. Ne consegue che analogo esito deve avere l’identica contestazione qui proposta. Con il secondo motivo la società ricorrente contesta l’omessa motivazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] generale dello Statodel 22 giugno 2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione,imponeva all’Agenzia delle Entrate Riscossione di avvalersi dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato. La censura è infondata. Secondo la giurisprudenza, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’[OSCURATO:PERSONA] erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’[OSCURATO:PERSONA] erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., SU, n. 30008 del 19 novembre 2019). Pertanto, èparte ricorrente che aveva l’onere di precisare, nel suo ricorso per cassazione, che, nella specie, ricorreva una delle ipotesi nelle quali era doveroso l’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato alla luce della menzionata Convenzione, indicandola nel dettaglio e riportando il contenuto della relativa disposizione. Non risulta, però, che siffatta allegazione vi sia stata. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha accertato, comunque, che non ricorreva una situazione nella quale era obbligatoria la difesa erariale. Con il terzo motivo la società ricorrente si duole dell’omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 3 bis della legge n. 53 del 1994, 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, 57 bis, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 perché non sarebbe stata dichiarata illegittima e erronea la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e degli atti successivi. In particolare, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata avrebbe dovuto essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. La censura è inammissibile, in quanto il Tribunale di Milano aveva qualificato come inammissibili tutte le contestazioni concernenti la notifica dell’intimazione e dei titoli sottesi in quanto il ricorso proposto doveva essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi. Tale decisione avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente in cassazione, ma la società ricorrente ha ritenuto, invece, di proporre appello.Al riguardo, si richiamano anche le considerazioni svolte in ordine al primo motivo. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta l’omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., dell’art. 14 delle preleggi, dell’art. 19, comma 1 quater, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per erronea valutazione del rateizzo quale valido atto ricognitivo del debito e interruttivo della prescrizione. Nega che l’Istanza di [OSCURATO:PERSONA] fosse idoneo atto interruttivo della prescrizione. La censura è infondata. Innanzitutto, la Corte territoriale ha individuato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (concernente tutti i titoli azionati, tranne due AVA e una cartella di pagamento, tuttavia azionata con atto di pignoramento presso terzi del 2010). Questa specifica ratio decidendinon è stata, però, contestata. Peraltro, si evidenzia che, per la giurisprudenza di legittimità, l a richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo dellaprescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti(Cass., Sez. 5, n. 7159 del 17 marzo 2025; Cass.,Sez. 5, n. 3414 del 6 febbraio 2024) . Nella specie, la Corte territoriale ha,comunque , ben chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che la richiesta di rateizzazione costituisse un valido atto interruttivo della prescrizione. Con il quinto motivo parte ricorrente censura la sentenza per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 nella parte ove non era stata valutata l’intervenuta prescrizione quinquennale delle somme dovute. La censura è infondata, in quanto la società ricorrente non ha tenuto conto che la Corte territoriale ha specificamente affrontato la questione, ritenendo che il decorso della prescrizione in esame fosse stato tempestivamente interrotto. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza in favore deicontroricorrenti e sono liquidate come in dispositivo. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M La Corte rigettail ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 5.000,00 per compenso per ciascuno dei controricorrenti, oltre accessori di legge in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e rimborso delle spese prenotate a debito per l’[OSCURATO:PERSONA]; dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, di un ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 31598/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris