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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30538/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto in data 26/01/2024, avverso la sentenza emessa il 29/09/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. La Corte territoriale, premesso che l'imputato era stato giudicato in assenza, ha rilevato che l'atto di impugnazione non risultava corredato da specifico mandato ad impugnare, così come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., nella formulazione vigente dal 30 dicembre 2022 al 24 agosto 2024.

2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa, richiamata l'attuale formulazione dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. [ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150], ricorda che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, sulla scorta di procura speciale all'uopo attribuita al difensore, conseguendone che l'imputato doveva essere considerato presente ex lege.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.

4. Il ricorso è fondato.

La dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato per mancanza del mandato ad impugnare deve ritenersi errata, non avendo la Corte territoriale tenuto conto che in primo grado il procedimento è stato definito nelle forme del rito abbreviato.

Al riguardo, è sufficiente richiamare l'insegnamento di questa Corte secondo cui "in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (cfr. sez. 2 n. 13714 del 2024, Jebali, Rv. 286208).

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto in data 26/01/2024, avverso la sentenza emessa il 29/09/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La Corte territoriale, premesso che l'imputato era stato giudicato in assenza, ha rilevato che l'atto di impugnazione non risultava corredato da specifico mandato ad impugnare, così come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., nella formulazione vigente dal 30 dicembre 2022 al 24 agosto 2024. 2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa, richiamata l'attuale formulazione dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. [ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150], ricorda che, nel caso di specie, il giudizio è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, sulla scorta di procura speciale all'uopo attribuita al difensore, conseguendone che l'imputato doveva essere considerato presente ex lege. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. 4. Il ricorso è fondato. La dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato per mancanza del mandato ad impugnare deve ritenersi errata, non avendo la Corte territoriale tenuto conto che in primo grado il procedimento è stato definito nelle forme del rito abbreviato. Al riguardo, è sufficiente richiamare l'insegnamento di questa Corte secondo cui "in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (cfr. sez. 2 n. 13714 del 2024, Jebali, Rv. 286208). 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. 2 P.Q.M
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