CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 dicembre 2024
Cassazione n. 14810/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto; udito il difensore E' presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMILIANO del foro di RIMINI difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustra le proprie ragioni e chiede l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 27/11/2024 ( depositata il 24/12/2024) rigettava l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa il 26 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art art. 74 DPR 309/1990 nonchè di numerosi reati fine contestati dai capi 7 a 29 della imputazione provvisoria. 3. Il Tribunale del riesame, investito esclusivamente dei profili riguardanti le esigenze cautelari concernenti l'adeguatezza della misura della custodia in carcere come unica idonea ad arginare il pericolo di reiterazione della condotta, considerava inidonea la misura degli arresti domiciliari con frequentazione del Sert, prevista dall'art. 89 DPR 309/1990. 4. L'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 5. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame non aveva considerato che l'abitazione ove il ricorrente aveva richiesto di poter scontare gli arresti domiciliari non era quella della sorella, considerata inidonea poiché coindagata nello stesso procedimento, bensì l'abitazione sita in Vigevano e condotta in locazione dalla moglie del ricorrente, incensurata e completamente estranea ad ambienti criminali. Inoltre l'organizzazione di cui si contestava la partecipazione al Senka era stata del tutto smantellata, sicchè egli non avrebbe potuto svolgere ancora, in favore dell'organizzazione predetta, l'attività di corriere della droga. Altrettanto viziata era la motivazione che riguardava il percorso cautelare dell'indagato. In proposito, l'ordinanza impugnata aveva richiamato le intervenute revoche delle autorizzazioni allo svolgimento di attività lavorativa, senza confrontarsi con le ragioni che le avevano sorrette, relative ad una assenta mancata prova della sussistenza della prestazione lavorativa, senza che però fosse mai pervenuta una segnalazione circa la violazione della misura così come disposta. Il Tribunale del Riesame, inoltre, non aveva minimamente considerato il percorso terapeutico validamente intrapreso con il SerD di competenza, già positivamente valutato dall'Ufficio di sorveglianza di Pavia.Si trattava, invece, di elementi idonei al superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod proc. pen. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, può essere accolto solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828). Va inoltre ricordato che, per reati specificatamente indicati (tra i quali l'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestato al ricorrente), l'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., nella formulazione vigente, prevede un regime di presunzioni sia con riferimento alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento all'adeguatezza della misura da adottare, che limita la discrezionalità del giudice. In altri termini, se sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione ad un contesto associativo ex art. 74 citato, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Pertanto, è ammessa la prova contraria con riferimento sia alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento alla idoneità della sola custodia a garantirle. 3. Ciò chiarito, il Tribunale del riesame fornisce una motivazione conforme ai principi e del tutto priva di aporie logiche in ordine alla insussistenza di elementi idonei al superamento della presunzione dì adeguatezza della misura. Anzi, l'ordinanza impugnata, lungi dal valutare l'abitazione della sorella del Senka come luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, osserva che, durante un precedente periodo di restrizione agli arresti domiciliari scontato dal ricorrente presso l'abitazione predetta, il Senka si era reso partecipe di ulteriore attività di spaccio. I giudici di merito hanno dunque del tutto logicamente valutato la pregressa condotta del ricorrente come sintomatica della scarsa capacità di osservanza delle prescrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria. Per di più, il Tribunale elenca con dovizia di particolari le ragioni della disposta revoca del permesso di lavoro precedentemente concesso al ricorrente (pag. 16 della ordinanza impugnata), sottolineando che il Senka aveva documentato lo svolgimento di attività lavorativa in provincia di Modena mentre era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], infine, sottolinea come la misura degli arresti domiciliari per intraprendere un programma terapeutico non sia consentita, ai sensi dell'art.89, comma 4, DPR 309/1990, quando si procede per il reato di cui all'art. 74 DPR309/1990 ( reati di cui all'art. 4 bis della L. OP). E' dunque evidente che le doglianze del ricorrente non si confrontano con le precise e puntuali ragioni esposte dal Tribunale per ritenere qualunque misura non custodiale inidonea a salvaguardare le rilevate esigenze di cautela. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di