CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18835-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio J Grid?, àe±±.4-.777...e-eto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - [nol2cR contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente 2021 domiciliatcv in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso 5387 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATC5 che lcì rappresenta e difende; - resistenti - avverso la sentenza n. 3021/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 01/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'URIA; lì Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'impugnazione proposta dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis con cui l'agenzia disconosceva la compensazione del credito Irpef riportato al rigo RN 32 relativo all'anno fiscale 2007 in quanto risultava omessa la dichiarazione irpef per l'anno 2006 . [OSCURATO:PERSONA] di Napoli accoglieva l'impugnazione essendo il credito opposto certo e liquido . A seguito di appello proposto dalla Agenzia Delle Entrate , la Ctr della Campania (sen. Nr 3021\2015 ) , ritenendo che il credito da compensare in sede di dichiarazione irpef , dovesse risultare dalla dichiarazione irpef dell'anno precedente, confermava la cartella emessa . Propone ricorso in Cassazione il contribuente, affidandosi ad un unico complesso motivo così sintetizzabile : 1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè dell'art36 bis dpr 600\ 72, dell'art. 54 bis del dpr n. 633\1972 , dell'art. 55 dpr 633 72, dell'art. 21 del Dlgs 31 12 1992 11. 546, dell'art. 17 DLGS [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 241 , degli artt. 8 e io della legge n. 212\200 (Statuto del contribuente ) in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate solo al fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente sostanzialmente deduce che erroneamente non era stato riconosciuto il credito irpef per l'anno fiscale 2006 vantato ed indicato in compensazione nella dichiarazione modello unico del 2008 per l'anno fiscale 2007. Per una migliore intelligenza della causa è opportuno premettere che il credito irpef vantato dal contribuente era inerente all'anno 2006 , anno in cui non era stata presentata alcuna dichiarazione irpef , come specificato nel ricorso . L'Agenzia esaminando la dichiarazione del 2007 (modello unico 2008) espungeva la compensazione effettuata relativamente al credito irpef sorto nel 2006 , non essendo stata presentata nell'anno alcuna dichiarazione dei redditi dal contribuente, e recuperava tale importo mediante cartella ex. art. 36 bis dpr 600\1972 . In primo luogo per sgombrare il campo da equivoci va detto che nel caso non può applicarsi la giurisprudenza formatasi in tema di iva , sia perché l'iva rappresenta una partita di giro e quindi il credito è dovuto ove il riscosso per tale voce è inferiore a quello versato all'erario quale imprenditore , inoltre in materia iva il credito non sorge per effetto della dichiarazione iva ma per effetto della annotazione delle fatture attive e passive , nonchè nelle varie dichiarazioni infrannuali presentate. In tema Iva , trattandosi di imposta comunitaria, va applicata la giurisprudenza della Corte Europea la quale ha sempre rimarcato la necessita' di distinguere tra violazioni formali e violazioni sostanziali, aggiungendo che il fisco non possa negare la detrazione solo per ragioni di forma .Va anche considerare che secondo la Corte Europea , ai sensi del paragrafo 8 della direttiva europea gli Stati membri possono prevedere altri obblighi che ritengano necessari ai fini della corretta riscossione dell'imposta e per evitare l'evasione. Inoltre l'esercizio del diritto alla detrazione (e quindi anche la compensazione ) e destinato ad estinguersi se per negligenza non venga esercitato nel termine di cui all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e seguente. Va anche aggiunto che in materia tributaria la compensazione e ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione e' regolata da specifiche, inderogabili norme di legge (Cass.,Sez. V, 30 giugno 2006, n. 15123). Nel caso non poteva applicarsi la compensazione , in quanto in base alla disposizione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 222, art.2, comma 8 bis, (introdotto dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art.2, comma i, lett. d) il contribuente ha la facoltà di correggere errori od omissioni della dichiarazione che abbiano comportalo un pregiudizio patrimoniale in suo danno, mediante una dichiarazione integrativa da presentare nel termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Ciò comporta che devono tenersi nettamente distinti gli istituti della dichiarazione integrativa D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, comma 8 bis, con l'istituto della compensazione dei tributi indebitamente corrisposti con il debito di imposta eventualmente risultante dalla dichiarazione successiva D.Lgs. n. 241 del 1997, ex art. 17. (cfr. Cass. 5852/12). Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso concreto - come si evince dallo stesso ricorso — il contribuente non solo non ha presentato la dichiarazione irpef in termini ma neppure quella integrativa. In definitiva la possibilita‘ di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. Vero è che il contribuente, indipendentemente dalle modalita' e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, puo' sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria, ma nel caso di mancanza assoluta della dichiarazione dei redditi non può parlarsi di correzione della dichiarazione proprio perché non presentata . . Nel caso proprio in mancanza della dichiarazione ordinaria e di quella integrativa , deve affermarsi che il credito del contribuente non è mai sorto ,non potendo rientrare nel concetto di errore di fatto o di diritto commesso in sede di dichiarazione . In definitiva sebbene nel procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, in cui è ammessa l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto e diritto, contenuto nella dichiarazione, tale facoltà non può spingersi fino a far valere crediti irpef , pur in mancanza della stessa dichiarazione . La mancata redazione della dichiarazione esclude che possa emergere il credito vantato dal contribuente non potendo provarsi l'esistenza dell'errore commesso in sede di dichiarazione . Come si vede in sostanza la parte deduce esistenza di omissione della dichiarazione cosa ben diversa da errore od omissioni contenuta nella dichiarazione . Pertanto il ricorso va rigettato .Non essendosi l'Agenzia costituita ritualmente , ma solo per partecipare alla pubblica udienza mai tenuta, non occorre disciplinare le spese processuali. P. Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115 \ 20 02 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma