CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17301/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma P.le Clodio 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]). -intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 177/23/2013, depositata il 02/05/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], socia della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (“[OSCURATO:SOCIETA]”), propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli contro la cartella esattoriale n. 07120090167306066, conseguente all’iscrizione a ruolo dell’avviso di accertamento n. REK01T201253, che le era stato notificato quale socia della [OSCURATO:SOCIETA], definita in atti società a ristretta base azionaria, la quale a sua volta aveva impugnato, presso la Commissione napoletana, l’accertamento n. REF03T402278/2008 ad essa diretto, fondato su metodo analitico-induttivo, che recuperava a tassazione redditi non dichiarati, ai fini Ires, Irap, Iva, per il periodo di imposta 2001. 2. La C.T.P., riuniti i ricorsi della società e della socia, li accolse parzialmente (con sentenza n. 166/2011) e ridusse, rispetto alla maggiore pretesa erariale, sia le imposte dovute dalla [OSCURATO:SOCIETA] sia, proporzionalmente, l’Irpef dovuta dalla socia in relazione al reddito di partecipazione. 3. La C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello della contribuente avverso la pronuncia di primo grado. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della decisione di appello; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non si è costituita. 5. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e si è impegnata a rinunciare ai giudizi pendenti, come attestato nella memoria ex 380- bis .1, cod. proc. civ., depositata i l 31/10/2022, corredato della documentazione di riscontro. 6. Nel dettaglio, in data 10/04/2016, la ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, nella quale si è anche impegnata a rinunciare al giudizio. L’agente della riscossione ha comunicato alla richiedente l’ammontare delle somme dovute ai fini del perfezionamento della “rottamazione” e la parte privata ha provveduto al pagamento degli importi dovuti. Infine, come suaccennato, con l’atto di rinuncia al ricorso sopra indicato (con allegata la relativa documentazione), la contribuente ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, ed ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto ex art. 6, cit., con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese. 7. Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’Agenzia non si è costituita. 8. In ragione dell’esito della causa non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”: fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del