CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24343/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VECA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -2026 contro2824 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –Numero registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026avverso la sentenza n. 1117/2022 della CORTE D'APPELLOData pubblicazione 31/07/2026di MILANO, depositata il 31/01/2023 R.G.N. 409/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ricorso per cassazione notificato l’8 giugno 2023, Humanitas MirasoleS.p.A. ha impugnato la sentenza n. 1117/2022 della Corte d’appello di Milano,depositata il 31 gennaio 2023, con la quale, in parziale riforma della decisione diprimo grado, è stata accertata la sussistenza tra la società e il dott. DennisZAVALLONI PARENTI di un rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 13novembre 2000 al 30 aprile 2018, con conseguente condanna della società alpagamento del trattamento di fine rapporto.2. La controversia trae origine dall’azione promossa dal lavoratore dinanzi alTribunale di Milano, volta a ottenere l’accertamento della natura subordinata deirapporti intercorsi con la società, formalmente qualificati come contratti dicollaborazione autonoma, nonché la conversione degli stessi in un unico rapportodi lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna al pagamento dellerelative spettanze, tra cui il TFR.3. In primo grado il Tribunale di Milano ha rigettato le domande, ritenendoinsussistente il vincolo di subordinazione, sul rilievo, tra l’altro, della mancanza diun effettivo potere direttivo e disciplinare in capo alla società e della configurabilitàdel rapporto quale collaborazione autonoma.4. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto appello, deducendol’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la sussistenza degli indici dellasubordinazione; la società appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame.Numero registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026Data pubblicazione 31/07/20265. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza sopra indicata, ha riformatoparzialmente la decisione di primo grado, accertando, sulla base del compendioprobatorio, la ricorrenza degli elementi tipici del lavoro subordinato, consistenti, tral’altro, nella continuità della prestazione, nell’inserimento stabilenell’organizzazione aziendale, nella soggezione al potere organizzativo e direttivodella struttura sanitaria e nella sottoposizione ai turni e alle modalità operativestabilite dai responsabili dell’unità operativa.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il lavoratore, pur formalmentequalificato come collaboratore autonomo, operasse nell’ambito dell’organizzazioneaziendale con modalità analoghe a quelle dei medici dipendenti, essendo inseritonei turni di lavoro, nella reperibilità e nei servizi, nonché assoggettato alle decisionidel primario e dei responsabili in ordine all’attività da svolgere.La medesima sentenza ha altresì escluso l’operatività del principiodell’assorbimento in materia di TFR e ha ritenuto infondata l’eccezione diprescrizione sollevata dalla società, facendo decorrere il relativo termine dallacessazione del rapporto unitariamente considerato.6. Avverso tale pronuncia, la società ricorrente ha proposto ricorso percassazione con quattro motivi.7. Ha resistito, con controricorso, all’impugnazione il dott. [OSCURATO:PERSONA] ZAVALLONIPARENTI chiedendo il rigetto e deducendo l’inammissibilità o l’infondatezza deimotivi. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe correttamenteaccertato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, la sussistenza deglielementi della subordinazione, evidenziando la piena soggezione del lavoratore alpotere organizzativo, direttivo e gerarchico della società.7.1. Con il medesimo atto il controricorrente ha proposto ricorso incidentale,basato su un unico motivo.Numero registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026Data pubblicazione 31/07/20268. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1.Cod.proc.civ.9. [OSCURATO:PERSONA], dopo la deliberazione, ha fissato il termine di gg. 60 per il depositodella motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La società ricorrente principale ha dedotto, con il primo motivo, la violazionee falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., assumendo che la Corte territorialeavrebbe erroneamente qualificato il rapporto come subordinato, trascurandol’elemento essenziale della etero direzione e valorizzando indici meramentesussidiari, riconducibili, al più, alle fattispecie di collaborazione coordinata o etero-organizzata.1.1. Con il secondo motivo la società ha denunciato l’omesso esame dicircostanze decisive, deducendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato elementiidonei a escludere la subordinazione, quali la variabilità delle prestazioni, l’assenzadi un orario fisso, la possibilità di svolgere attività per altri soggetti, nonché ledifferenze rispetto al personale dipendente.1.2. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, è stata dedotta laviolazione dell’art. 2120 cod. civ., per avere la Corte territoriale esclusol’applicabilità del principio dell’assorbimento tra quanto percepito in costanza dirapporto e quanto dovuto a titolo di TFR.1.3. Con il quarto motivo, sempre in via subordinata, la ricorrente ha lamentatol’omesso esame della natura a termine dei singoli rapporti, assumendo che la Cortedi merito avrebbe erroneamente considerato unitario il rapporto ai fini delladecorrenza della prescrizione del TFR.2. Il ricorrente incidentale ha censurato la sentenza di appello nella parte in cuiaveva ritenuto operante la decadenza dall’impugnazione ai sensi della normativasui contratti a termine, sostenendo l’inapplicabilità di tale disciplina nell’ipotesi diNumero registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026Data pubblicazione 31/07/2026conversione di un rapporto formalmente autonomo in rapporto subordinato a tempoindeterminato sin dall’origine.3. I primi due motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamenteperché strettamente connessi, per taluni aspetti, non superano il vaglio diammissibilità. Con essi la società ricorrente deduce, da un lato, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2094 cod. civ., per avere la Corte territoriale ricondotto ilrapporto intercorso tra le parti nell’alveo della subordinazione senza un effettivoriscontro della etero direzione, e, dall’altro, l’omesso esame di circostanze idoneea escludere gli indici sussidiari della subordinazione.Le censure, per un verso, non si confrontano utilmente con la ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale – per quanto emerge dagli stessi atti di parte –non ha ravvisato la subordinazione sulla base di meri indici secondari isolatamenteconsiderati, ma attraverso una valutazione complessiva del materiale probatorio,valorizzando, oltre alla continuità della prestazione e all’inserimento del lavoratorenell’organizzazione aziendale, anche la soggezione al potere organizzativo edirettivo della struttura sanitaria, quale desunta dalla sottoposizione ai turni, allereperibilità, ai piani ferie, all’obbligo di attestazione delle presenze e allaconformazione dell’attività clinica da parte del responsabile dell’unità operativa diEmodinamica e Cardiologia invasiva.4. In tale contesto, le censure formulate dalla ricorrente, pur formalmenteprospettate anche sotto il profilo del vizio di sussunzione e dell’omesso esame difatti decisivi, tendono in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendioistruttorio e delle risultanze testimoniali, sostituendo alla ricostruzione operata dalgiudice del merito una diversa lettura degli stessi elementi di fatto. Ma taleoperazione è estranea al sindacato di legittimità, il quale non consente un nuovoesame del merito della controversia, né una diversa ponderazione delle circostanzegià esaminate dal giudice territoriale, allorché – come nella specie, secondo quantosi ricava dagli atti – la motivazione risulti ancorata a dati istruttori specificamenteindividuati e idonei a sorreggere la qualificazione del rapporto.Numero registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026Quanto alla denunciata violazione dell’art. 2094 cod.civ., la qualificazioneData pubblicazione 31/07/2026giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltantolimitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della naturasubordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, cherivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso lavalutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioniad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizigiuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. n.16681 del 2007; Cass. n. 14160 del 2014.Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'art. 2094cod.civ. è denunciabile in questa sede di legittimità soltanto ove il giudice del meritoabbia assunto a fondamento della decisione criteri di qualificazione del rapporto dilavoro subordinato non corretti; per contro il giudizio espresso sulla ricorrenza omeno nel caso concreto di detti indici, all'esito della valutazione delle istanzeistruttorie, costituisce accertamento di fatto, sindacabile in questa sede dilegittimità nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione (ex plurimis: Cass. n.163 del 2020; Cass. n. 4884 del 2018; Cass., n. 17009 del 2017; Cass. n. 9808del 2011; Cass. n. 13448 del 2003; Cass. n. 8254 del 2002; Cass. n. 14664 del2001; Cass. n. 5960 del 1999);5. Né giova alla ricorrente la deduzione secondo cui la Corte d’appello avrebbeomesso di considerare fatti incompatibili con la subordinazione, quali la naturaformalmente autonoma dei contratti, la non esclusività del rapporto, la variabilitàdella concreta articolazione temporale delle prestazioni o la diversa disciplinainterna applicabile ai medici dipendenti. Anche tali aspetti, infatti, risultanoespressamente prospettati nel ricorso come elementi suscettibili di una differentelettura del materiale probatorio; ma la loro deduzione non integra, nei termini incui è formulata, l’omesso esame di un fatto storico decisivo, quanto piuttosto lacritica della valutazione comparativa compiuta dal giudice del merito fra datieterogenei, critica che resta sottratta al sindacato di questa Corte se non si traducaNumero registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026nella totale pretermissione di un fatto decisivo, qui non ravvisabile alla luce dellaData pubblicazione 31/07/2026stessa esposizione dei motivi.6. Deve pertanto affermarsi che la sentenza impugnata ha fatto correttaapplicazione dei criteri di qualificazione del rapporto, avendo accertato – conapprezzamento di merito non sindacabile in questa sede – che il potere dellastruttura sanitaria non si esauriva nel mero coordinamento dell’attivitàprofessionale del medico, ma si traduceva in una conformazione stabile econtinuativa delle modalità di esecuzione della prestazione, incompatibile con loschema del lavoro autonomo. Da ciò consegue la complessiva infondatezza deiprimi due motivi.7. Neppure il terzo motivo è fondato. Con esso la società ricorrente censura lasentenza d’appello per avere escluso l’applicazione del principio dell’assorbimentoin relazione al trattamento di fine rapporto, deducendo che una parte dei compensicorrisposti nel corso del rapporto autonomo avrebbe già assolto, sul pianoeconomico, la funzione propria del TFR. Sennonché, la Corte territoriale – secondoquanto riportato negli atti – ha fatto applicazione dell’orientamento secondo cui,una volta accertata la natura subordinata del rapporto, il TFR costituisce unemolumento che matura e diviene esigibile alla cessazione del rapporto stesso e,pertanto, non può ritenersi assorbito nelle maggiori somme eventualmentepercepite in costanza del rapporto formalmente qualificato dalle parti comeautonomo (Cass. n. 18586 del 22/09/2016 (Rv. 641186 - 01); Cass. n. 27738 del17/10/2025 (Rv. 676773 - 01).6. La censura non offre argomenti idonei a superare tale approdo. La ricorrentesi limita, infatti, a contrapporre alla soluzione accolta dalla Corte di merito unadiversa ricostruzione della funzione economica del trattamento di fine rapporto,sostenendo che una parte dei compensi versati durante il rapporto avrebbe assolto,in concreto, funzione equivalente. Ma tale prospettazione non incide sulla ratiodecidendi, fondata sul rilievo che il TFR, quale istituto legale proprio del rapportodi lavoro subordinato, non può presumersi anticipatamente corrisposto in assenzaNumero registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026di una specifica imputazione, tanto più in una fattispecie nella quale il rapporto èData pubblicazione 31/07/2026stato solo successivamente riqualificato giudizialmente. Ne consegue il rigettoanche del terzo motivo del ricorso principale.7. Il quarto motivo è parimenti infondato. Con esso la società deduce che laCorte d’appello avrebbe erroneamente escluso la prescrizione parziale del creditoda TFR, facendo decorrere il termine quinquennale dalla cessazione dell’ultimorapporto, invece che dalle singole scadenze dei molteplici contratti a termine cheavevano formalmente regolato il rapporto tra le parti. La censura non può trovareaccoglimento. La sentenza impugnata ha infatti ritenuto che la successione deicontratti formalmente autonomi non valesse a frammentare, sul piano giuridico, ilrapporto accertato in giudizio come unico rapporto subordinato, sì che le apparentisoluzioni di continuità restavano prive di autonoma rilevanza, con la conseguenzache il termine prescrizionale relativo al TFR decorreva dalla cessazione del rapportocomplessivamente considerato.8. Anche sotto tale profilo, la ricorrente mira in sostanza a sostituire allaqualificazione unitaria accolta dalla Corte territoriale una diversa ricostruzione,fondata sulla valorizzazione segmentata dei singoli contratti. Ma una voltaconfermata – per le ragioni esposte in relazione ai primi motivi – la correttezzadella qualificazione del rapporto come unitario rapporto di lavoro subordinato, restacoerente e giuridicamente corretta la conclusione per cui le formali scansionitemporali dei contratti non impediscono di far decorrere la prescrizione del TFRdalla cessazione finale del rapporto. Il motivo deve pertanto essere rigettato.9. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il contro ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 28del d.lgs. n. 81 del 2015, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto maturata la decadenza dalla domanda volta alla prosecuzione oricostituzione del rapporto di lavoro, nonostante il riconoscimento della naturasubordinata, ab origine, dei rapporti formalmente qualificati come autonomi.Secondo l’assunto del ricorrente incidentale, in una fattispecie di riqualificazione diNumero registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026contratti di collaborazione autonoma in un rapporto subordinato a tempoData pubblicazione 31/07/2026indeterminato, non troverebbe ingresso il regime decadenziale tipicodell’impugnazione del termine o del licenziamento, onde la Corte territorialeavrebbe dovuto disporre la ricostituzione del rapporto.10. Il motivo non può essere accolto.La sentenza impugnata, nel pronunciarsi sul capo di domanda relativo allacondanna della società al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 28 d.lgs. n. 81del 2015, ha osservato che la stessa fosse da respingere in forza del maturarsi delladecadenza dall’azione, tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione exart. 416 cod. proc. civ.Seguendo, dunque, la specifica prospettazione della parte istante, ha rilevatoche la domanda in esame risultava proposta per la prima volta nel presentegiudizio, instaurato con ricorso depositato il 5 febbraio 2021, quando eranoampiamente decorsi i termini per l’impugnazione stragiudiziale del contratto atempo determinato ai sensi dell’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 comemodificato dall’art. 1, comma 1, lett. c) d.l. n. 87 del 2018 conv. In l. n. 96 del2018, pari a giorni 180, come anche i successivi 180 giorni per la proposizionedell’azione giudiziaria prevista dall’art. 6 l. n. 604 del 1966.La Corte territoriale ha ritenuto che la lettera del 26 giugno 2018 nonconteneva alcun riferimento alla illegittimità dei termini apposti ai contratti dicollaborazione intercorsi tra le parti, per cui ha escluso che potesse valere comeutile atto stragiudiziale di impugnativa idoneo ad evitare la decadenza.Inoltre, tale funzione non poteva attribuirsi al ricorso introduttivo proposto, indata 8 marzo 2019, dal dipendente con ricorso ex art. 1, comma 47, legge n. 92del 2012, conclusosi con il rigetto della domanda diretta a far valere l’asseritainefficacia o illegittimità del licenziamento orale che sarebbe intervenuto allacessazione del rapporto, perché anche tale atto non conteneva alcuna domanda diNumero registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026accertamento della nullità del termine, né di trasformazione del contratto a tempoData pubblicazione 31/07/2026determinato, né di riconoscimento dell’indennità ex art. 28 d.lgs. n. 81 del 2015.11. Il ricorrente incidentale, senza evidenziare alcun errore nella ricostruzionefattuale e giuridica del ragionamento svolto dalla Corte d’appello, denuncial’inapplicabilità alla fattispecie della disciplina dell’indennità dovuta per il caso deicontratti a termine illegittimi, trattandosi di riqualificazione del contratto autonomoin contratto di lavoro subordinato.Nel rappresentare tale ragione il ricorrente dimentica, tuttavia, che il contenutodella propria domanda, come testualmente riprodotta dalla sentenza impugnata ecome riprodotta in tutti gli atti senza contestazione alcuna, è proprio ilriconoscimento del diritto alla indennità di cui all’art. 28 d.lgs. n. 81 del 2015, chepostula la declaratoria di illegittimità di contratti a termine e che è soggetta alladecadenza indicata dalla sentenza impugnata e correttamente accertata.La pretesa sottesa al motivo incidentale (diritto al ripristino del rapporto dilavoro accertato con ordine di riammissione in servizio) è capo di domanda che lasentenza non ha esaminato e che il ricorrente non ha neanche allegato essere statoformulato nei gradi di merito, per cui non è deducibile per la prima volta in questasede. Neppure si tratta di mera qualificazione giuridica di fatti definitivamenteaccertati, posto che la presente sentenza non ha accertato la nullità di contratti atempo determinato, ma ha qualificato in termini di rapporto di lavoro subordinatoun rapporto formalmente indicato come di lavoro autonomo.12. Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuovequestioni di diritto che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dalgiudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto digravame o di contestazione nel giudizio di appello. In materia di procedimentocivile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1,c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazionegiuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa,Numero registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suoData pubblicazione 31/07/2026esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi daquelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto inimmediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limitidella domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi oquelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formatooggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiestoo diverso da quello domandato (Cass. n. 5832 del 03/03/2021 (Rv. 660681 - 01).13. Il richiamo alla sentenza di questa Corte di legittimità n. 29006 del 2020,dunque, seppure relativo alla disciplina delle conseguenze della riqualificazionegiudiziale del contratto di lavoro autonomo, non si rivela pertinente, alla luce deldivieto di introdurre nel giudizio di legittimità domande non proposte nei gradi dimerito.12. In definitiva, il ricorso principale va rigettato in tutte le sue articolazioni,così come il ricorso incidentale va, a sua volta, rigettato. La reciproca soccombenzadetermina la compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 92, secondocomma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa interamente trale parti le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026Data pubblicazione 31/07/2026principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 12523/2023Numero sezionale 2824/2026Numero di raccolta generale 24343/2026Data pubblicazione 31/07/2026