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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2020

Cassazione n. 19101/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3665/2021 R.G. proposto da S.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente del c.d.a. p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via

V. Colonna, n. 40 –ricorrente – contro Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via degli Appennini, n. 46 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Campania n. 3118/01/2020 depositata il 23 giugno 2020 Oggetto: Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di rettifica (n. 312651/7 del 2015), emesso dal Comune di Napoli (d’ora in poi controricorrente), con cui è stata richiesta una maggiore imposta IMU per l’anno 2015 alla S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) in relazione a 1189 unità immobiliari per un totale di €159.573,42; - la CTP ha accolto parzialmente il ricorso, sulla base di una rideterminazione degli importi effettuata dal Comune, odierno controricorrente, liquidando l’imposta dovutain € 54.457,00; - la CTR ha confermato la decisione di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: • è infondata la censura relativa alla mancanza di motivazione dell'atto impugnato,in quanto dalla lettura dello stesso è possibile vincere tutti gli elementi richiesti dall'articolo 7 della l. n. 212 del 2000 e , inoltre, è chiaro il ragionamento logico giuridico fatto dal Comuneche giustifica la pretesa tributaria per cui è causa, il quale ha consentito alla società appellante il pieno eserciziodel diritto di difesa ; • è i nfondata la censura relativa all'omessa pronuncia del giudice di primo grado sul difetto di contraddittorio endoprocedimentale; sebbene il primo giudice non si sia pronunciato in proposito l'eccezione è infondata dovendo trovare applicazione il principio di legittimità secondo cui l'obbligo del preventivo contraddittorio è imposto solo per i tributi cosiddetti armonizzati; • è inf ondata la doglianza relativa all'omessa pronuncia dei giudici di prime curesu tutte le valutazioni di merito addotte dalla ricorrente,essendosi la sentenza di primo grado limitata a recepire acriticamente il contenuto delle controdeduzioni del Comune; il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senzaessere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti anche se allegati dalle parti; • nel merito , per quanto riguarda gli immobili censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 8 , particella 616, sub 25 e 26 , per i quali l'appellante lamenta l'omessa notifica dei relativi avvisi di accertamento, non erano ancora vigenti le disposizioni di cui all’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente ai soggetti intestatari della partita; • per quanto riguarda gli immobili censiti nel NCEU del [OSCURATO:PERSONA] alla sezione CHI, foglio 28, p articella 656, sub 2 e 18 e gli immobili censiti NCEU del [OSCURATO:PERSONA] alla sezione POR, Foglio 2, particella 343, sub 10, Sezione POR, foglio 2, par ticella 349 , sub 28, Sezione SCA, foglio 8, particella 736, sub 40, 45, 48, l'entità della pretesa è stata quantificata nell'imposta dovuta così come segnalata nella scheda del cespite non potendo assegnare il Comunele somme versate ai singoli cespiti; è onere del contribuente verificare se le risultanze dell'avviso di accertamento corrispondono alle medesime risultanze sul quale egli stesso ha proceduto dell'imposta; • c on riguardo all'immobile censito nel NCEU del [OSCURATO:PERSONA] alla sezione SGU, foglio 2, particella 83, sub 6 per la quale l'appellante dichiara che trattasi di cabina elettrica per la trasformazione della media in bassa tensione si tratta di immobile a destinazione speciale che si sviluppa su tre livelli, utilizzato quale autorimessa con la denominazione di G ran G arage Incoronata; di contro la cabina elettrica dichiarata dall'appellante risulta identificata ai sub 423 e 424 in ditta E Distribuzione; ne consegue che la rendita iscritta in catasto pari a 98.440,82 risulta essere corretta e in ordine alla stessa avrebbe dovuto essere sollevata doglianza nei confronti dell'ex UTE nel termine di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza; • c on riferimento agli immobili censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 5, particella 242 , sub 5, 7, 8, 10, 13 complesso immobiliare di via Terracina e sezione SCA, foglio 21 , particella 596 , sub da 14 a 39 per i quali l'appellante lamenta l'omessa notifica dei relativi avvisi di accertamento, la notifica dei relativi avvisi è avvenuta mediante spedizione massiva e l'imponibile IMU di ciascun cespite era stato correttamente calcolato rivalutando la rendita del 5% e moltiplicato il tutto per il coefficiente proprio di ciascuna categoria in piena osservanza delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del d.lgs. n. 504 del 1992 di concerto con l’art. 13, commi 4 e 5 del d.l. n 201 del 2011; • c on riferimento all'area fabbricabile di via [OSCURATO:PERSONA] dei Capri n. 22 di circa metri quadri 870 , per il quale il contribuente chiedeva l'applicazione dell'imposta sul valore venale quantificato in euro 200/220 mila circa, anziché sui valori risultanti in catasto le censure sono infondate,si tratta di immobili ancora iscritti in catasto per i quali il Comunene riconosce l'inagibilità ed applica la riduzione prevista per norma del 50%; - il ricorrente propone ricorso fondato su tre motiv i e deposita istanza di sospensione, il controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il pri mo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212; in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in subordine il travisamento dei fatti sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 74 della l. 21 novembre 2000, n. 342, in ordine all’illegittimità dell’applicazione di sanzioni e interessi con riferimento agli immobili censiti nel NCEU del [OSCURATO:PERSONA] alla sezione CHI, foglio 8, particella 616, sub 25 e 26,

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in subordine l’omesso esame di un fato decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La doglianza è riferita a quella parte di motivazione in cui si fa riferimento agli immobili censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 5, particella 242 , sub 5, 7, 8, 10, 13, complesso immobiliare di via Terracina e sezione SCA, foglio 21 , particella 596 , sub da 14 a 39 per i quali l'appellante, odierna ricorrente, ha lamentatol'omessa notifica dei relativi avvisi di accertamento e su cui la sentenza impugnata ha osservato che la notifica dei relativi avvisi è avvenuta mediante spedizione massiva..

Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di sospensione del procedimento depositatadalla ricorrente il 26 maggio 2023, con la quale ha dichiarato di volere avvalersi della procedura di definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022.

In proposito ha rappresentato che il [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla suddetta procedura con delibera n. 14 del 22 marzo 2023.

Ai sensi dell’art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

Il comma 197 del medesimo articolo prevede che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» (Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56).

Il comma 205 dello stesso articolo dispone che: «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici» (Comma modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14);

5. Rilevato che il Comune di Napoli ha effettivamente aderito alla suddetta procedura con la citata delibera n. 14 del 2023, deve essere dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3665/2021 R.G. proposto da S.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente del c.d.a. p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via V. Colonna, n. 40 –ricorrente – contro Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via degli Appennini, n. 46 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Campania n. 3118/01/2020 depositata il 23 giugno 2020 Oggetto: Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di rettifica (n. 312651/7 del 2015), emesso dal Comune di Napoli (d’ora in poi controricorrente), con cui è stata richiesta una maggiore imposta IMU per l’anno 2015 alla S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) in relazione a 1189 unità immobiliari per un totale di €159.573,42; - la CTP ha accolto parzialmente il ricorso, sulla base di una rideterminazione degli importi effettuata dal Comune, odierno controricorrente, liquidando l’imposta dovutain € 54.457,00; - la CTR ha confermato la decisione di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: • è infondata la censura relativa alla mancanza di motivazione dell'atto impugnato,in quanto dalla lettura dello stesso è possibile vincere tutti gli elementi richiesti dall'articolo 7 della l. n. 212 del 2000 e , inoltre, è chiaro il ragionamento logico giuridico fatto dal Comuneche giustifica la pretesa tributaria per cui è causa, il quale ha consentito alla società appellante il pieno eserciziodel diritto di difesa ; • è i nfondata la censura relativa all'omessa pronuncia del giudice di primo grado sul difetto di contraddittorio endoprocedimentale; sebbene il primo giudice non si sia pronunciato in proposito l'eccezione è infondata dovendo trovare applicazione il principio di legittimità secondo cui l'obbligo del preventivo contraddittorio è imposto solo per i tributi cosiddetti armonizzati; • è inf ondata la doglianza relativa all'omessa pronuncia dei giudici di prime curesu tutte le valutazioni di merito addotte dalla ricorrente,essendosi la sentenza di primo grado limitata a recepire acriticamente il contenuto delle controdeduzioni del Comune; il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senzaessere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti anche se allegati dalle parti; • nel merito , per quanto riguarda gli immobili censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 8 , particella 616, sub 25 e 26 , per i quali l'appellante lamenta l'omessa notifica dei relativi avvisi di accertamento, non erano ancora vigenti le disposizioni di cui all’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente ai soggetti intestatari della partita; • per quanto riguarda gli immobili censiti nel NCEU del [OSCURATO:PERSONA] alla sezione CHI, foglio 28, p articella 656, sub 2 e 18 e gli immobili censiti NCEU del [OSCURATO:PERSONA] alla sezione POR, Foglio 2, particella 343, sub 10, Sezione POR, foglio 2, par ticella 349 , sub 28, Sezione SCA, foglio 8, particella 736, sub 40, 45, 48, l'entità della pretesa è stata quantificata nell'imposta dovuta così come segnalata nella scheda del cespite non potendo assegnare il Comunele somme versate ai singoli cespiti; è onere del contribuente verificare se le risultanze dell'avviso di accertamento corrispondono alle medesime risultanze sul quale egli stesso ha proceduto dell'imposta; • c on riguardo all'immobile censito nel NCEU del [OSCURATO:PERSONA] alla sezione SGU, foglio 2, particella 83, sub 6 per la quale l'appellante dichiara che trattasi di cabina elettrica per la trasformazione della media in bassa tensione si tratta di immobile a destinazione speciale che si sviluppa su tre livelli, utilizzato quale autorimessa con la denominazione di G ran G arage Incoronata; di contro la cabina elettrica dichiarata dall'appellante risulta identificata ai sub 423 e 424 in ditta E Distribuzione; ne consegue che la rendita iscritta in catasto pari a 98.440,82 risulta essere corretta e in ordine alla stessa avrebbe dovuto essere sollevata doglianza nei confronti dell'ex UTE nel termine di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza; • c on riferimento agli immobili censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 5, particella 242 , sub 5, 7, 8, 10, 13 complesso immobiliare di via Terracina e sezione SCA, foglio 21 , particella 596 , sub da 14 a 39 per i quali l'appellante lamenta l'omessa notifica dei relativi avvisi di accertamento, la notifica dei relativi avvisi è avvenuta mediante spedizione massiva e l'imponibile IMU di ciascun cespite era stato correttamente calcolato rivalutando la rendita del 5% e moltiplicato il tutto per il coefficiente proprio di ciascuna categoria in piena osservanza delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del d.lgs. n. 504 del 1992 di concerto con l’art. 13, commi 4 e 5 del d.l. n 201 del 2011; • c on riferimento all'area fabbricabile di via [OSCURATO:PERSONA] dei Capri n. 22 di circa metri quadri 870 , per il quale il contribuente chiedeva l'applicazione dell'imposta sul valore venale quantificato in euro 200/220 mila circa, anziché sui valori risultanti in catasto le censure sono infondate,si tratta di immobili ancora iscritti in catasto per i quali il Comunene riconosce l'inagibilità ed applica la riduzione prevista per norma del 50%; - il ricorrente propone ricorso fondato su tre motiv i e deposita istanza di sospensione, il controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il pri mo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212; in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in subordine il travisamento dei fatti sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 74 della l. 21 novembre 2000, n. 342, in ordine all’illegittimità dell’applicazione di sanzioni e interessi con riferimento agli immobili censiti nel NCEU del [OSCURATO:PERSONA] alla sezione CHI, foglio 8, particella 616, sub 25 e 26, 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in subordine l’omesso esame di un fato decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La doglianza è riferita a quella parte di motivazione in cui si fa riferimento agli immobili censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 5, particella 242 , sub 5, 7, 8, 10, 13, complesso immobiliare di via Terracina e sezione SCA, foglio 21 , particella 596 , sub da 14 a 39 per i quali l'appellante, odierna ricorrente, ha lamentatol'omessa notifica dei relativi avvisi di accertamento e su cui la sentenza impugnata ha osservato che la notifica dei relativi avvisi è avvenuta mediante spedizione massiva.. Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di sospensione del procedimento depositatadalla ricorrente il 26 maggio 2023, con la quale ha dichiarato di volere avvalersi della procedura di definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022. In proposito ha rappresentato che il [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla suddetta procedura con delibera n. 14 del 22 marzo 2023. Ai sensi dell’art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». Il comma 197 del medesimo articolo prevede che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» (Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera c), del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56). Il comma 205 dello stesso articolo dispone che: «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici» (Comma modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14); 5. Rilevato che il Comune di Napoli ha effettivamente aderito alla suddetta procedura con la citata delibera n. 14 del 2023, deve essere dis
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