CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 22977/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13734/2020R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA]- TONIO –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem- poreed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Competenza ci- vile - C ompetenza per territorio - Obbligazioni degli enti pubblici- I giene e sanità pubblica - Strut- tura sanitaria accreditata – Cessione crediti - Do- manda di pagamento delle prestazioni -Tetto di spesa R.G.N. 13734/2020 Ud. 24/04/2025CC Sez. S1- R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 2 di 15 –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata– avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO MILANO n. 120/2020 de- positata il 14/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 120/2020, pubblicata in data 14 gennaio 2020, la Corte d'appello di Milano, nella contumacia dell'appellata [OSCURATO:SOCIETA]. e con l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ha respinto l ' appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 11412/2017 pubblicata il 14 novembre 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 22898/2016, col quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. –cessionaria del credito originariamente vantato dalla clinica [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. –della somma di € 781.075,40 quale resi- duo corrispettivo per prestazioni di assistenza ospedaliera effettuate nell'anno 2012, nell'ambito di un rapporto di convenzionamento tra la detta casa di cura e la stessa [OSCURATO:PERSONA]. L'opponente aveva dedotto molteplici motivi di opposizione: incom- petenza per territorio in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- tere; inammissibilità del decreto per illegittimo frazionamento del cre- dito; carenza di legittimazione attiva della ricorrente in relazione alla fattura n. 19469/2012, in quanto non oggetto di cessione; avvenuto pagamento delle fatture; insussistenza del debito in quanto eccedente Sez. S1- R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 3 di 15 i limiti di spesa previsti per l'azienda sanitaria; erronea applicazione degli interessi al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002. Costituitasi regolarmente [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Milano aveva respinto l'opposizione. 3. Proposto appello da parte della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. era rimasta contumace, mentre era intervenuta in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. quale cessionaria del credito della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha disatteso i tre motivi di gravame articolati dall'odierna ricorrente, osservando, in sintesi: − quanto al primo motivo - col quale si censurava la decisione di prime cure nella parte in cui la stessa non aveva accolto l'ec- cezione di incompetenza territoriale, ritenendo che la stessa fosse stata formulata in modo incompleto non avendo la ricor- rente contestato il forum contractus, e si deduceva, da parte dell'appellante, che, da un lato, il contratto di convenziona- mento non risultava sottoscritto, non operando quindi il foro convenzionale, e, dall'altro lato, anche ritenendo la clausola del contratto vincolante, la stessa stabiliva la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – che, pacifico il fatto che le prestazioni oggetto della domanda di pagamento trova- vano fonte in un titolo contrattuale, l'eccezione di incompe- tenza avrebbe dovuto essere sollevata con riguardo a tutti i fori concorrenti, laddove l'odierna ricorrente non aveva speci- ficamente contestato il forum contractus, con la conseguenza che l'eccezione doveva ritenersi come non proposta, anche in considerazione del fatto che le ulteriori argomentazioni pro- spettate a sostegno del motivo di appello, relative all'esistenza di un foro convenzionale stabilito nel contratto, erano palese- mente tardive; Sez. S1- R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 4 di 15 − quanto al secondo motivo - col quale si censurava la decisione di prime cure nella parte in cui quest'ultima aveva ritenuto sot- tratte ai limiti di spesa le prestazioni di ricovero di emergenza- urgenza rese dalle case di curasulla base della delibera della Regione Campania n.284 del 2005, argomentando invece l'o- dierna ricorrente che non potevano considerarsi urgenti le pre- stazioni rese in regime di pronto soccorso - che, per contro, proprio la delibera n. 284 della Giunta regionale della Campa- nia - richiam ando la delibera DGR 41/04, che definiva come non sottoposte ai limiti di spesa le prestazioni effettuate in re- gime di emergenza – aveva autorizzato la casa di cura all ' e- sercizio delle funzioni di pronto soccorso; che la ratiodella sud- detta delibera si individuava nella impossibilità di program- mare un tetto di spesa con riguardo a prestazioni non preven- tivabili in anticipo,in ragione del loro carattere urgente e come tale non prevedibile, ma al tempo stesso indifferibili; che, in- fine, nell'ambito dell'assistenza di tipo ospedaliero pubblico ed equiparato, tra le prestazioni irrinunciabili non potevano non essere comprese quelle rese in una situazione di urgenza, quali quelle prestate nell'ambito del servizio di pronto soccorso; − quanto al terzo motivo - col quale si censurava la decisione di prime cure per non aver sottratto dalla somma di cui al moni- torio l'importo della fattura n. 19469/2012, deducendo l'o- dierna ricorrente che tale fattura non era stata oggetto di ces- sione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. -che l'eccezione era infon- data,in quanto il G iudice di prime cure aveva rilevato che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento di una fattura diversa da quella n. 19469/2012, senza che tale ragionamento fosse stato sottoposto a critica da Sez. S1- R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 5 di 15 parte dell'appellante, “che si è limitato a dolersi del mancato accoglimento della detta eccezione, senza indicare le ragioni per le quali la decisione del Tribunale sarebbe censurabile”. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: “Violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 38 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza impugnata per viola- zione degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo n. 4, cod. proc. civ. avendo la Corte di Appello di Milano, con motivazione insuf- ficiente, illogica, contraddittoria e, comunque, erronea, ritenuto "come non proposta" l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sollevata dall'ASL Caserta in prime cure e dichiarata erronea- mente inammissibile dal Giudicedi primo grado”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza impugnata per violazione degli 115, 116, 132 secondo comma, n. 4, proc. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. avendo la Corte di Appello di Milano, con motivazione Sez. S1- R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 6 di 15 insufficiente, illogica, contraddittoria e, comunque, erronea, ritenuto sussistente nel presente giudizio un "titolo negoziale", nonostante il contratto relativo all'annualità 2012 non risulti firmato dalle parti, omettendo, tuttavia, di esaminarlo nella parte in cui (art. 8, secondo comma) prevede il foro esclusivo del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce “Violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 15, comma 14, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge con modificazioni con L. 7 agosto 2012 n. 135, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza im- pugnata per violazione degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la Corte di Appello di Milano, con motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria e, co- munque, erronea ritenuto che le prestazioni sanitarie rese dalla casa di cura cedente il credito dedotto in giudizio in regime di emergenza- urgenza (pronto soccorso) non siano sottoposte ai limiti di imposti dalla normativa nazionale vigente e dai provvedimenti attuativi regionali”. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce “Nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 342 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ., avendo la Corte di Ap- pello di Milano, con motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria e, comunque, erronea, ritenuto inammissibile il motivo di appello arti- colato dall'ente ricorrente con riferimento all'irrilevanza statuita dal Giudice di primo grado dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'ASL Caserta, ritenendo la pretesa creditoria erronea- mente su una fattura diversa da quella indicata dalle stesse cessionarie Sez. S1- R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 7 di 15 che, tuttavia, non risulta nell'atto di cessione, peraltro, omettendo di esaminare i mandati di pagamento depositati dall'ASL Caserta conte- nenti l'indicazione di tutte le fatture azionate con il ricorso monitorio e, quindi, la corretta imputazione effettuata dall'ente ricorrente”. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce “Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 9 all. E e 339 all. F, L. n. 2248 del 1865, 69 e 70, R.D. n. 2240 del 1923, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 112, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 342 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la Corte di Appello di Milano, con motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria e, comunque, erro- nea, dichiarato inammissibile il motivo di appello articolato dall'ente ricorrente con riferimento all'irrilevanza statuita dal Giudice di primo grado dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla ASL Caserta, omettendo di rilevare che le cessioni del credito tra la casa di cura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, tra quest'ultima e [OSCURATO:SOCIETA]. sono state rifiutate espressamente dall'ente ricor- rente”. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce “Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 112, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la Corte di Appello di Milano (e il Giudice di primo grado) omesso di dichiarare la nullità del contratto tra l'ASL Caserta e la casa di cura [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'inammissibilità della domanda moni- toria, in quanto detto documento non è stato sottoscritto dalle parti, Sez. S1- R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 8 di 15 nonostante tale eccezione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. 2. I motivi di ricorso sono, nel loro complesso,inammissibili. 2.1. In via preliminare –per evitare inutili ripetizioni nell'esame dei singoli motivi e riscontrando la premessa generale contenuta ne llo stesso ricorso alle pagg. 5 segg. –deve essere evidenziata l'inammis- sibilità della censura – formulata in tutti i motivi – di “motivazione in- sufficiente, illogica, contraddittoria e, comunque, erronea”. È noto che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformu- lazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esauren- dosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto ir- riducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", risultando invece esclusesia qua- lunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) sia la verifica della suffi- cienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, im- plicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sot- toposto al vaglio del giudice di merito. Nel caso in esame – fermo restando che in ogni caso n essuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della deci- Sez. S1- R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 9 di 15 sione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed im- mune da affermazioni reciprocamente inconciliabili – la reiterata do- glianza della ricorrente in null'altro si sostanzia se non in una mera critica del merito della decisione, presentando come profili di contrad- dittorietà o “erroneità” –categoria, quest'ultima, evidentemente estra- nea al disposto di cui agli artt. 360, n. 4), e 132, n. 4), c.p.c. –quelle che sono invece merecensure che investono le valutazioni operate dal giudice del meritoe non l'esistenza di una motivazione immune da ir- rimediabili profili di illogicità. 2.2. Passando all ' esame del primo motivo, l ' inammissibilità dello stesso discende direttamente dal mancato rispetto della regola di spe- cificità di cui all'art. 366 c.p.c.: la ricorrente deduce di avere contestato nelproprio atto di opposizione tutti i possibili fori concorrenti , ma tale deduzione appare del tutto generica e priva della minima riproduzione degli atti processuali con i quali tale deduzione sarebbe avvenuta. Tale carenza viene a precludere anche l'esercizio, ad opera del giu- dice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto è necessariamente all'ammissibilità del motivo di ri- corso che viene ad essere subordinato l'esercizio del potere-dovere del Giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti (Cass. Sez. U -Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sen- tenza n. 15071 del 10/09/2012). Dettoesercizio presuppone, infatti, sempre l'ammissibilità del mo- tivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 Sez. S1 - R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 10 di 15 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di sempli- ficare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). 2.3. Quanto al secondo motivo, la sua inammissibilità deriva dal fatto che lo stesso non coglie l'effettiva ratio decidendi esposta dalla sentenza impugnata in sede di esame del profilo della competenza per territorio. Al di là dei riferimenti alla conclusione del contratto ed al richiamo alforum contractus, infatti, la decisione della Corte ambrosiana si im- pernia sull'affermazione per cui l'odierna ricorrente non aveva provve- duto a contestare tempestivamente tutti i possibili fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., e quindi non solo il c.d. forum contractus – e cioè, per mutuare l'espressione più generale impiegata dalla normadel codice di rito, il luogo ove l'obbligazione era sorta –ma anche tutti gli altri criteri alternativi di competenza, compreso il c.d. forum destinatae solutionis, in relazione al quale- s olo per completezza - si rammenta l'orientamento di questa Corte in base al quale ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbliga- zioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis eventualmente in deroga all ' art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, con la Sez. S1 - R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 11 di 15 conseguenza che la P.A. convenuta che intenda eccepire la incompe- tenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2758 del 08/02/2007). 2.4.Questa Corte ha già chiarito che l'interpretazione degli atti am- ministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibili con il prov- vedimento amministrativo (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019), con la conseguenza che, ai fini della formulazione in sede di legittimità di una censura riferita all'attività interpretativa svolta dal giudice di merito, non è sufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma è necessaria la specificazione deicanoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano, nei limiti di quanto previsto dall'art.360, n. 3 c.p.c., per il caso di violazione di legge, o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del no- vellato art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 15367 del 03/06/2024). Da tali principi, allora, discende direttamente l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso in quanto lo stesso, nel censurare l'interpreta- zione che la Corte d'appello ha dato della Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 284/2005e nell ' argomentare che quest ' ultima non avrebbe natura regolamentare per carenza di generalità ed astrattezza, omette tutta- via di procedere alla censura per violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. dell'esito interpretativo raggiunto dalla Corte di meritoed invocainvece le non pertinenti previsioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., del tutto Sez. S1 - R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 12 di 15 estranee al profiloampiamente argomentato nel mezzo , atteso che tali profili in ogni caso non concernevano le regole di valutazione della prova. 2.5. L' inammissibilità del quarto motivo discende dalla considera- zione per cui, avendo la Corte d'appello dichiarato formalmente inam- missibile ex art. 342 c.p.c. il terzo motivo di appello, tale statuizione avrebbe dovuto essere censurata nella presente sede contestando spe- cificamente la genericità del motivoe provvedendo poi, in ossequio al disposto di cui all'art. 366 c.p.c., alla riproduzione dei suoi passaggi essenziali. Il mezzo articolato dall'odierna ricorrente, invece, si diffonde su una serie di deduzioni –in parte anche in fatto, come i riferimenti alla im- putazione dei pagamenti – che esulano radicalmente dalla tematica della specificità o meno del motivo di appello ed anzi mirano ad illu- strarne la fondatezza. Al di là, allora, dell ' ulteriore profilo di inammissibilità costituito dal fatto che il motivo viene successivamente adedurre in modo non per- tinente profili concernenti le regole di valutazione delle prove, la con- siderazione risolutiva è che, a fronte della decisione di inammissibilità assunta della Corte territoriale, a dover essere argomentata e dimo- strata nella presente sede era l'ammissibilità in sé del motivodi appello enon la fondatezza del medesimo. 2.6.Il quinto motivo viene a sollevare un tema – la mancata accet- tazione, da parte dell'odierna ricorrente, della cessione del credito, - che non risulta neppure affrontato dalla sentenza d'appello e che parte ricorrente non ha dedotto di aver sollevato nei precedenti gradi di giu- dizio, individuando, in ossequio all'art. 366 c.p.c., l'atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione. Sez. S1 - R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 13 di 15 Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio, reitera- tamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'av- venuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del prin- cipio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giu- dizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questionigià comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospet- tazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass.Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/ 2013). Questo non esime, tuttavia, questa Corte dal rilevare che il motivo di ricorso omette radicalmente di confrontarsi con l'orientamento espresso da questa Corte per cui il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70, r.d. n. 2240/1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha rav- visato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la rego- lare esecuzione della prestazione contrattuale, mentre la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'or- dinaria disciplina codicistica(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021, proprio in tema di cessione di credito derivante da pre- stazioni sanitarie erogate in regime di convenzione). Sez. S1 - R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 14 di 15 Da ciò deriva che il divieto di cui al citato art. 70 non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali, potendo– semmai –essere le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richia- marela normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 29420 del 24/10/2023). 2.7. Con riguardo al sesto ed ultimo motivo, invece, deve trovare applicazione il principio per cui la nullitàdel contratto è rilevabile d'uf- ficio in ogni stato e grado del giudizio , e quindi può essere dichiarata anche in sede di legittimità, purché tale accertamento non imponga nuove indagini in fatto (Sez. 3 - Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020; Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019) , indagini che invece si renderebberonecessarie nel caso ora in esame (cfr. Cass. Sez. L - Or- dinanza n. 40896 del 20/12/2021). 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con- seguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella con- troricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate diretta- mente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M Sez. S1 - R.G. 13734/2020 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 15 di 15 [OSCURATO:SOCIETA], dichiara inammissibile il ricorso; condanna laricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggi