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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 16378/2025

Testo disponibile della fonte

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25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30084/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore rappresentate legale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] e Luce s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e Oggetto:Contratto di somministrazione –Gas e elettricità –Aumento potenza –[OSCURATO:PERSONA] slot – Inadempimento fornitore.

CC 28.02.2025 Ric. n. 30084/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Fornaci n. 38 nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; - c ontroricorrente - avverso la sentenza n. 3160/2022pubblicatail 10 ottobre 202 2 dalla Corted’appello di Milano ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione – premettendo di operare nel settore del lotto, delle lotterie, dei concorsi pronostici ecc. e di averstipulato in data 18.11.2013 un contratto di locazione relativo all’immobile sito in Fidenza, Via XXIV Maggio n. 49 ( in precedenza, condotto in locazione dall’impresa “Non solo divani di [OSCURATO:PERSONA]”), al fine di adibirlo a sala da gioco - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Eni S.p.A. per sentire dichiarare: - il grave ritardo della convenuta nell’esecuzione della richiesta di “voltura al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra Eni S.p.A. e Non solo Divani di [OSCURATO:PERSONA]”, inviata da [OSCURATO:PERSONA] a Eni S.p.A. in data 07.03.2014, richiesta rinnovata sino a luglio dello stesso anno e il grave ritardo di Eni S.p.A. nellafornitura di energia elettrica in favore di [OSCURATO:PERSONA] nei tempi e nella potenza dalla stessa richiesti, con c o nseguente condanna di Eni S.p.A. al risarcimento dei danni tutti cagionatile “quantificati complessivamente, inEuro 84.750,93, ovvero in quegli altri maggiori o minori importi ritenuti”.

Eni S.p.A. si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

CC 28.02.2025 Ric. n. 30084/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi il Tribunale di Milano, c on sentenza n. 8232/2020 rigetta va integralmente le domande attoree, con condanna della società attrice a rifondere alla convenuta ENI le spese di lite;

2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza di prime cure; Eni S.p.A. si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame; la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1840/2021 ha rigettato il gravame, con condanna della appellante a rifondere all’appellata le spese del grado;

3. avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motiv i [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione; EniS.p.A. ha resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia “ Error in procedendo per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per aver la Corte di appello di Milano, introdotto in causa una circostanza mai dedotta dalle parti, nérisultante ex actis, integrante una eccezione nuova sulla base della quale ha definito il giudizio.”; in particolare, assum e che il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione denunciata “andando completamente al di fuori perimetro del contraddittorio sviluppatosi nel giudizio”, asserendo che Eni non avesse affatto condizionato la voltura richiesta dalla Jackpot al pagamento delle bollette inevase (come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in atti),ma avesse legittimamente esercitato il proprio diritto di verificare preliminarmente l’esistenza o meno di una eventuale continuità nel rapporto tra la subentrante e la precedente intestataria dell’utenza, anche in virtù della mancata disdetta del contratto da parte di quest’ultima; CC 28.02.2025 Ric. n. 30084/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

2. con il secondo motivo di ricorso lamenta “ Motivazione, apparente, perplessa e obiettivamente non comprensibile in violazione dell'art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.”; in particolare, ribadisce e insiste nel lamentare che il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a negare la circostanza (oggetto di contraddittorio in prime e seconde cure) che la voltura dell'utenza sia stata sospesa per morosità del precedente intestatario, concentrandosi, viceversa sulla giustificazione della necessità di effettuare non meglio precisati controlli;

3. con il terzo motivo di ricorso denunzia “ Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”; nello specifico, osserva che la Corte d’appello di Milano ha omesso di valutare la circostanza, oggetto di contraddittorio tra le parti ed espressamente riconosciuta da Eni s.p.a. dell’avvenuta richiesta di effettuazione dell’aumento di potenza a Enel s.p.a. solo in data 22 luglio 2014;

4. i motiv i di ricorso , che possono essere esaminati congiuntamente ponendo tutti, sotto diversi profili , la medesima questione, sono p.q.r. fondat i e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati; 4.1.la corte d’appello pur avendo, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale in prime cure, ribadito la circostanza pacifica e non contestata tra le parti che Eni avesse, da subito , precisato a [OSCURATO:PERSONA] che i tempi della voltura sarebbero stati rallentati a causa della morosità pregressa del precedente utente , ha contravvenuto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità invocato come violato dalla società ricorrente (recentemente ribadito da questa Corte con la sentenza n.32932/2024, citata in memoria), aggiungendo un tema difensivo ultra petit um , concernente degli imprecisati necessari accertamenti che Eni avrebbe dovuto compiere nel lasso di tempo trascorso dalla CC 28.02.2025 Ric. n. 30084/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi richiesta formale di voltura da parte di [OSCURATO:PERSONA] ( 7 marzo 2014) all’inizio della somministrazione(avvenuta effettivamente a partire dal 17 giugno 2014), al fine di verificare preliminarmente la sussistenzao meno di una eventuale continuità nel rapporto tra la subentrante e la precedente intestataria dell’utenza (ossia l’assenza di un collegamento tra cliente uscente e cliente subentrante); in particolare, la Corte d’appello ha testualmente ritenuto che «legittimamente ha esercitato [Eni] il proprio diritto di verificare preliminarmente l’esistenza o meno di una eventuale continuità nel rapporto tra la subentrante e la precedente intestataria dell’utenza, anche in virtù della mancata disdetta del contratto da parte di quest’ultima» (pag. 8 della sentenza impugnata), pure richiamando , in proposito , la delibera 2018 dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato ( AGCM ) , applicatada Eni n el caso di specie ; ebbene, detto riferimento si pone al di fuori del perimetro del dovere del giudice d’appello di interpretare e qualificare la domanda inmodo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado; difatti, la circostanza aggiunta, all’evidenza, non rientra nella relazione di continenza con i fatti costitutivi della fattispecie giuridica allegati nell'atto introduttivo; va, inoltre , evidenziato che la Corte d’appello ha omesso di esaminare la circostanza secondo cui, a fronte della richiesta di aumento di potenza ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] in data 2 luglio, Eni avevaespressamente riconosciuto di aver la inoltra ta a d Enel s .p. a . solo in data 22 luglio 2014 (come risulta espressamente dalle comparse di costituzione della stessa ENI in primo grado e in appello); nello specifico, la Corte territoriale ha escluso la rilevanza del ritardo(di circa 20 giorni) con cui Eni aveva inoltrato la richiesta di CC 28.02.2025 Ric. n. 30084/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA], affermando che la successiva missiva proveniente da Enel s.p.a. e indirizzata alla medesima [OSCURATO:PERSONA] , con cui informava quest’ultima di aver ricevuto la lettera da Eni in data 25 luglio 2014 per l’aumento di potenza, non avesse alcun valore probatorio in quanto mero indizio proveniente da un terzo (pag. 9 della sentenza impugnata), senza considerare che l’avvalersi di un terzo nell'adempimento dell'obbligazione (nella specie, la richiesta legittimamente ricevuta dall’utente per l’aumento di potenza della fornitura) significa rispondere dei fatti dolosi o colposi di costui a mente dell’art. 1228 o 2049 c.c.; 5.ogni altra questione o profili assorbiti, il ricorso va accolto per quanto di ragione nei suindicati termini e limiti ; la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo applicazione dei suindicati disattesi principi, e provvederà anche in ordinealle spese del giudizio di legittimità .

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese del g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30084/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore rappresentate legale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] e Luce s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e Oggetto:Contratto di somministrazione –Gas e elettricità –Aumento potenza –[OSCURATO:PERSONA] slot – Inadempimento fornitore. CC 28.02.2025 Ric. n. 30084/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Fornaci n. 38 nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; - c ontroricorrente - avverso la sentenza n. 3160/2022pubblicatail 10 ottobre 202 2 dalla Corted’appello di Milano ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione – premettendo di operare nel settore del lotto, delle lotterie, dei concorsi pronostici ecc. e di averstipulato in data 18.11.2013 un contratto di locazione relativo all’immobile sito in Fidenza, Via XXIV Maggio n. 49 ( in precedenza, condotto in locazione dall’impresa “Non solo divani di [OSCURATO:PERSONA]”), al fine di adibirlo a sala da gioco - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Eni S.p.A. per sentire dichiarare: - il grave ritardo della convenuta nell’esecuzione della richiesta di “voltura al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra Eni S.p.A. e Non solo Divani di [OSCURATO:PERSONA]”, inviata da [OSCURATO:PERSONA] a Eni S.p.A. in data 07.03.2014, richiesta rinnovata sino a luglio dello stesso anno e il grave ritardo di Eni S.p.A. nellafornitura di energia elettrica in favore di [OSCURATO:PERSONA] nei tempi e nella potenza dalla stessa richiesti, con c o nseguente condanna di Eni S.p.A. al risarcimento dei danni tutti cagionatile “quantificati complessivamente, inEuro 84.750,93, ovvero in quegli altri maggiori o minori importi ritenuti”. Eni S.p.A. si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. CC 28.02.2025 Ric. n. 30084/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi il Tribunale di Milano, c on sentenza n. 8232/2020 rigetta va integralmente le domande attoree, con condanna della società attrice a rifondere alla convenuta ENI le spese di lite; 2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza di prime cure; Eni S.p.A. si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame; la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1840/2021 ha rigettato il gravame, con condanna della appellante a rifondere all’appellata le spese del grado; 3. avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motiv i [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione; EniS.p.A. ha resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia “ Error in procedendo per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per aver la Corte di appello di Milano, introdotto in causa una circostanza mai dedotta dalle parti, nérisultante ex actis, integrante una eccezione nuova sulla base della quale ha definito il giudizio.”; in particolare, assum e che il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione denunciata “andando completamente al di fuori perimetro del contraddittorio sviluppatosi nel giudizio”, asserendo che Eni non avesse affatto condizionato la voltura richiesta dalla Jackpot al pagamento delle bollette inevase (come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e prodotta in atti),ma avesse legittimamente esercitato il proprio diritto di verificare preliminarmente l’esistenza o meno di una eventuale continuità nel rapporto tra la subentrante e la precedente intestataria dell’utenza, anche in virtù della mancata disdetta del contratto da parte di quest’ultima; CC 28.02.2025 Ric. n. 30084/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. con il secondo motivo di ricorso lamenta “ Motivazione, apparente, perplessa e obiettivamente non comprensibile in violazione dell'art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.”; in particolare, ribadisce e insiste nel lamentare che il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a negare la circostanza (oggetto di contraddittorio in prime e seconde cure) che la voltura dell'utenza sia stata sospesa per morosità del precedente intestatario, concentrandosi, viceversa sulla giustificazione della necessità di effettuare non meglio precisati controlli; 3. con il terzo motivo di ricorso denunzia “ Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”; nello specifico, osserva che la Corte d’appello di Milano ha omesso di valutare la circostanza, oggetto di contraddittorio tra le parti ed espressamente riconosciuta da Eni s.p.a. dell’avvenuta richiesta di effettuazione dell’aumento di potenza a Enel s.p.a. solo in data 22 luglio 2014; 4. i motiv i di ricorso , che possono essere esaminati congiuntamente ponendo tutti, sotto diversi profili , la medesima questione, sono p.q.r. fondat i e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati; 4.1.la corte d’appello pur avendo, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale in prime cure, ribadito la circostanza pacifica e non contestata tra le parti che Eni avesse, da subito , precisato a [OSCURATO:PERSONA] che i tempi della voltura sarebbero stati rallentati a causa della morosità pregressa del precedente utente , ha contravvenuto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità invocato come violato dalla società ricorrente (recentemente ribadito da questa Corte con la sentenza n.32932/2024, citata in memoria), aggiungendo un tema difensivo ultra petit um , concernente degli imprecisati necessari accertamenti che Eni avrebbe dovuto compiere nel lasso di tempo trascorso dalla CC 28.02.2025 Ric. n. 30084/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi richiesta formale di voltura da parte di [OSCURATO:PERSONA] ( 7 marzo 2014) all’inizio della somministrazione(avvenuta effettivamente a partire dal 17 giugno 2014), al fine di verificare preliminarmente la sussistenzao meno di una eventuale continuità nel rapporto tra la subentrante e la precedente intestataria dell’utenza (ossia l’assenza di un collegamento tra cliente uscente e cliente subentrante); in particolare, la Corte d’appello ha testualmente ritenuto che «legittimamente ha esercitato [Eni] il proprio diritto di verificare preliminarmente l’esistenza o meno di una eventuale continuità nel rapporto tra la subentrante e la precedente intestataria dell’utenza, anche in virtù della mancata disdetta del contratto da parte di quest’ultima» (pag. 8 della sentenza impugnata), pure richiamando , in proposito , la delibera 2018 dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato ( AGCM ) , applicatada Eni n el caso di specie ; ebbene, detto riferimento si pone al di fuori del perimetro del dovere del giudice d’appello di interpretare e qualificare la domanda inmodo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado; difatti, la circostanza aggiunta, all’evidenza, non rientra nella relazione di continenza con i fatti costitutivi della fattispecie giuridica allegati nell'atto introduttivo; va, inoltre , evidenziato che la Corte d’appello ha omesso di esaminare la circostanza secondo cui, a fronte della richiesta di aumento di potenza ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] in data 2 luglio, Eni avevaespressamente riconosciuto di aver la inoltra ta a d Enel s .p. a . solo in data 22 luglio 2014 (come risulta espressamente dalle comparse di costituzione della stessa ENI in primo grado e in appello); nello specifico, la Corte territoriale ha escluso la rilevanza del ritardo(di circa 20 giorni) con cui Eni aveva inoltrato la richiesta di CC 28.02.2025 Ric. n. 30084/2022 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], affermando che la successiva missiva proveniente da Enel s.p.a. e indirizzata alla medesima [OSCURATO:PERSONA] , con cui informava quest’ultima di aver ricevuto la lettera da Eni in data 25 luglio 2014 per l’aumento di potenza, non avesse alcun valore probatorio in quanto mero indizio proveniente da un terzo (pag. 9 della sentenza impugnata), senza considerare che l’avvalersi di un terzo nell'adempimento dell'obbligazione (nella specie, la richiesta legittimamente ricevuta dall’utente per l’aumento di potenza della fornitura) significa rispondere dei fatti dolosi o colposi di costui a mente dell’art. 1228 o 2049 c.c.; 5.ogni altra questione o profili assorbiti, il ricorso va accolto per quanto di ragione nei suindicati termini e limiti ; la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo applicazione dei suindicati disattesi principi, e provvederà anche in ordinealle spese del giudizio di legittimità . P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese del g
Sentenza Cassazione n. 16378/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris