Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22975/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello rilevava che il ricorrente aveva presentato una precedente istanza di ricusazione - poi rinunciata - e che quella in esame era una mera riproposizione della prima, sicché doveva ritenersi tardiva, tenuto conto che a fondamento dell'istanza non erano state ragioni diverse da quella già presentate.

A ciò si aggiungeva che l'istanza era manifestamente infondata in quanto non adduceva alcuno dei motivi considerati tassativamente dall'art. 37 cod. proc. pen. 2.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 34 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il ricorrente riteneva che il procedimento penale sarebbe stato aperto per rafforzare le deduzioni delle controparti in altro procedimento; il rinvio a giudizio nel presente procedimento costituirebbe un'automatica ed indebita anticipazione del separato giudizio, che si risolverebbe in un'intromissione della giurisdizione penale in quella civile, competente per la risoluzione della questione.

2.2. Con memoria veniva allegata istanza di rimessione, ritenuta dal ricorrente rilevante ai fini della valutazione del ricorso. 2.3.11 ricorso è inammissibile.

La Corte di appello con motivazione ineccepibile e rilevava (a) da un lato la tardività dell'istanza che si configurava come meramente relativa di quella precedentemente rinunciata; (b) dall'altro la sua manifesta infondatezza, in quanto le argomentazioni addotte non rientravano in alcuno dei motivi che possono sostenere l'istanza di ricusazione sensi dell'articolo 37 del codice di rito; le eccezioni proposte erano, infatti, relative alla responsabilità del ricorrente per il reato contestato, dunque estranee alla disciplina della ricusazione.

La motivazione del provvedimento impugnato non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il giorno 13 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello rilevava che il ricorrente aveva presentato una precedente istanza di ricusazione - poi rinunciata - e che quella in esame era una mera riproposizione della prima, sicché doveva ritenersi tardiva, tenuto conto che a fondamento dell'istanza non erano state ragioni diverse da quella già presentate. A ciò si aggiungeva che l'istanza era manifestamente infondata in quanto non adduceva alcuno dei motivi considerati tassativamente dall'art. 37 cod. proc. pen. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 34 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il ricorrente riteneva che il procedimento penale sarebbe stato aperto per rafforzare le deduzioni delle controparti in altro procedimento; il rinvio a giudizio nel presente procedimento costituirebbe un'automatica ed indebita anticipazione del separato giudizio, che si risolverebbe in un'intromissione della giurisdizione penale in quella civile, competente per la risoluzione della questione. 2.2. Con memoria veniva allegata istanza di rimessione, ritenuta dal ricorrente rilevante ai fini della valutazione del ricorso. 2.3.11 ricorso è inammissibile. La Corte di appello con motivazione ineccepibile e rilevava (a) da un lato la tardività dell'istanza che si configurava come meramente relativa di quella precedentemente rinunciata; (b) dall'altro la sua manifesta infondatezza, in quanto le argomentazioni addotte non rientravano in alcuno dei motivi che possono sostenere l'istanza di ricusazione sensi dell'articolo 37 del codice di rito; le eccezioni proposte erano, infatti, relative alla responsabilità del ricorrente per il reato contestato, dunque estranee alla disciplina della ricusazione. La motivazione del provvedimento impugnato non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 13 apri
Sentenza Cassazione n. 22975/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris