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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13943/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORTE di APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermatola decisione del Tribunale di Frosinone in composizione monocratica del 19/09/2024, cheaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 14 aprile 1975,n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico di centimetri19,5 e lama di cm. 9,5 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arrestoed euro mille di ammenda.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Masecchia, lamentando violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per erroneaapplicazione della legge penale, in relazione alla norma contestata, per non essersiconsiderato trattarsi di oggetto di libera vendita, portato dall’imputato in condizioni diassenza di pericolosità.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite nelgiudizio di legittimità.

La difesa invoca, infatti, una rivalutazione inerente a elementi fattuali,precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, lamentandoanche una inesistente contraddittorietà e illogicità dell’apparato argomentativo delladecisione impugnata.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE di APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermatola decisione del Tribunale di Frosinone in composizione monocratica del 19/09/2024, cheaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4 legge 14 aprile 1975,n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico di centimetri19,5 e lama di cm. 9,5 e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arrestoed euro mille di ammenda.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Masecchia, lamentando violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per erroneaapplicazione della legge penale, in relazione alla norma contestata, per non essersiconsiderato trattarsi di oggetto di libera vendita, portato dall’imputato in condizioni diassenza di pericolosità.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite nelgiudizio di legittimità. La difesa invoca, infatti, una rivalutazione inerente a elementi fattuali,precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, lamentandoanche una inesistente contraddittorietà e illogicità dell’apparato argomentativo delladecisione impugnata.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13943/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris