CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11378-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - 131co° avverso la sentenza n. 3637/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11378 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 22 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Roma sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], gravame limitato alla statuizione con cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite, riformava la statuizione, condannando l'Istituto al pagamento integrale delle spese del primo grado, liquidate in euro 1.800,00 ed alle spese del grado d'appello liquidate in euro 235,00; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la disposta compensazione in contrasto con l'art. 92 c.p.c. per non essere fondata sull'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'[OSCURATO:PERSONA], pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 e delle tabelle 1 e 2 dei parametri ad esso allegate, degli artt. 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite per essere le stesse liquidate in misura cumulativa per tutte le fasi del giudizio, così da non consentire la valutazione della coerenza con le tariffe professionali di cui all'invocato decreto ministeriale, da ritenersi violate in relazione ai valori medi e massimi dalle stesse risultanti; - che il motivo si rivela infondato dovendosi nella specie far riferimento, non all'orientamento invocato dal ricorrente di cui alla sentenza di questa Corte n. 6018/2018 ove l'illegittimità della statuizione cumulativa delle spese di lite è predicata con riferimento ad una fattispecie in cui la liquidazione cumulativa era riferita a distinti gradi di giudizio, bensì al diverso orientamento espresso da questa Corte con la decisione n. 8824/2017, secondo cui la liquidazione globale delle spese di lite, senza specificazione del valore attribuito alle diverse fasi, è ammessa ove non sia stata prodotta in atti dalla parte vittoriosa una nota specifica, di modo che l'operato della Corte territoriale, in difetto di tale produzione, di cui qui non si fa menzione alcuna, deve ritenersi pienamente legittimo, non essendo censurato il mancato rispetto dei minimi di tariffa relativamente allo scaglione di riferimento (da euro O a euro 1.100,00; che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese per non aver l'Istituto intimato svolto alcuna attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell