CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00401/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 5 febbraio 2024, depositata il 7 febbraio 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna alla pena di mesi quattro di arresto pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il l’11 dicembre 2023 in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 159 del 2011. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 2 cod. pen., evidenziando che la conclusione della Corte territoriale sarebbe errata in quanto nel caso di specie, nel quale il reato è stato commesso in data antecedente il 30 dicembre 2022, non si applicherebbe l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. che prevede a pena di inammissibilità che all’atto di appello sia allegata la dichiarazione o elezione di domicilio. 3. In data 8 ottobre 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 2 cod. pen.581, comma 1-ter, cod. proc. pen. evidenziando che nel caso di specie si applicherebbe la norma più favorevole in vigore al momento della commissione del reato, che non prevedeva a pena di inammissibilità che all’atto di impugnazione fosse allegata la dichiarazione o l’elezione di domicilio. La doglianza è infondata. 2.1. La questione della successione di leggi processuali nel tempo in relazione al diritto di impugnazione è stata oggetto di due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 27614 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lista, Rv. 236537 - 01, hanno stabilito che in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, si applica il principio tempus regit actum e che questo impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. Il principio così espresso si è consolidato nel tempo attraverso numerose pronunce delle sezioni semplici ed è stato da ultimo ribadito e confermato nella sentenza Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv. 287855 – 01. In tale pronuncia le Sezioni unite, chiamate a risolvere la questione di diritto intertemporale circa il regime da applicare alle impugnazioni in un caso sovrapponibile a quello in esame, hanno evidenziato che a tali atti - che considerati isolatamente e nel proprio aspetto formale, hanno effetti istantanei, sono dotati di una propria autonomia e svolgono una funzione “autoreferenziale” - si applica il principio di irretroattività della legge stabilito dall'art. 11 preleggi sintetizzato nella tradizionale formula tempus regit actum per cui si deve fare riferimento alla data di pronuncia della sentenza da impugnare «posto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e termini per esercitarla» (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv. 287855 – 01). 2.2. Nel caso di specie la Corte di appello si è conformata i principi indicati e l’inammissibilità dell’appello è stata correttamente dichiarata in quanto la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 11 dicembre 2023 ed è questa la data cui fare riferimento al fine di individuare le formalità con le quali avrebbe dovuto essere proposta l’impugnazione. In materia processuale e comunque in materia di impugnazioni, infatti, come evidenziato dalle pronunce in precedenza indicate, si applica il principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi e non quanto previsto dall’art. 2 cod. pen. invocato dalla difesa per cui il riferimento alla data di commissione del reato, seppure questa è antecedente alla modifica dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. vigente allorché è stata pronunciata la sentenza e, nel caso di specie pure quando è stata depositata l’impugnazione il 21 dicembre 2023, risulta inconferente. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il r