Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 23523/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28151/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 468 /2020 depositatoil 2 7/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In un processo di equa riparazione, instaurato nel 2019 presso Corte di appello di Roma e, dopo declinatoria di competenza,riassunto presso la Corte di appello di Perugia, la parte privata domandava l'equo in- dennizzo per la non ragionevole durata di un processo parimenti ex l. 89/2001, protrattosi per circa dieci anni.

La Corte territoriale , -2 - RG 2 8151 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 35 ) – [OSCURATO:PERSONA]. decidendo sull’opposizione della parte privata,ha acco lto la domanda e liquidato per danno non patrimoniale la somma di euro 2.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; ha liquidato le spese di lite in € 450 oltre a € 27 per esborsi e agli accessori ex tabella n. 8 (procedimenti monitori) d.m. 55/2014( ove i parametri medi per con- troversie di valore fino ad € 5.200, come quella di specie)sono appunto pari ad €

450. Ricorre in cassazione la parte privata con un motivo, illustrato da memoria.

Rimane intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo si censura che la liquidazione delle spese di lite sia stata effettuata sulla base della tabella n. 8 (procedimenti monitori) e non della tabella n. 12 (giudici dinanzi alla Corte di appello) deld.m. 55/2014 e q uindi abbia determinato una diminuzione di circa il 60% rispetto ai parametri minimi fissati da quest’ultima tabella .

S i deduce violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c., nonché dei dd.mm . 55/2014 e 37/2018.

Il motivo è accolto.

Il giudice deve liquidarele spese di lite secondo i parametri ex d.m. 55/2014.

Nei processi di equa riparazione , le spese si liquidano se- condo i parametridei processi contenziosi (cfr. Cass. 11918/2022 , tra le altre).

Nel caso di specie si applicano le tabelle n. 12 per la fase di opposizionedinanzi alla corte territoriale, con l ’osservazione che nella liquidazione non si può scendere al di sotto dei minimi ( cfr. Cass.38506/2021, 1421/2021).

I l decreto impugnato è illegittimo poiché i compensi sonostati liquidati al di sotto d ei minimi .

Il provvedimento impugnato è da cassarein relazione al motivo ac- coltoe con decisione nel merito la liquidazione è da effettuare in dispo- sitivo.In relazione a lle spese del giudizio di legittimità , la liquidazione -3 - RG 2 8151 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 35 ) – [OSCURATO:PERSONA]. è effettuata sulla base delladifferenza tra la somma liquidata dal prov- vedimento impugnatoe quella pretesa dal ricorrente .

A tale proposito , si veda Cass. 6345/2020, ove si significa che tale differenza è il « di- sputatum»della controversia e offre il criterio, integrato da quello del «decisum,per liquidare le ulteriori spese del grado di impugnazione in cui si controverte esclusivamente dell’entità delle spese dei precedenti gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa il provvedimento impugnato in re- lazione al motivo accolto e decide nel merito, liquidando € 1.198,50 oltre a € 27per esborsi per il precedente grado di merito e € 340 oltre a € 30 peresborsi per il giudizio di legittimità , con maggiorazion e delle spese generali, pari al 15% sui compensi, nonché degli accessori di legge, con distrazione in favore de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28151/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 468 /2020 depositatoil 2 7/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In un processo di equa riparazione, instaurato nel 2019 presso Corte di appello di Roma e, dopo declinatoria di competenza,riassunto presso la Corte di appello di Perugia, la parte privata domandava l'equo in- dennizzo per la non ragionevole durata di un processo parimenti ex l. 89/2001, protrattosi per circa dieci anni. La Corte territoriale , -2 - RG 2 8151 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 35 ) – [OSCURATO:PERSONA]. decidendo sull’opposizione della parte privata,ha acco lto la domanda e liquidato per danno non patrimoniale la somma di euro 2.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; ha liquidato le spese di lite in € 450 oltre a € 27 per esborsi e agli accessori ex tabella n. 8 (procedimenti monitori) d.m. 55/2014( ove i parametri medi per con- troversie di valore fino ad € 5.200, come quella di specie)sono appunto pari ad € 450. Ricorre in cassazione la parte privata con un motivo, illustrato da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo si censura che la liquidazione delle spese di lite sia stata effettuata sulla base della tabella n. 8 (procedimenti monitori) e non della tabella n. 12 (giudici dinanzi alla Corte di appello) deld.m. 55/2014 e q uindi abbia determinato una diminuzione di circa il 60% rispetto ai parametri minimi fissati da quest’ultima tabella . S i deduce violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 co. 2 c.c., nonché dei dd.mm . 55/2014 e 37/2018. Il motivo è accolto. Il giudice deve liquidarele spese di lite secondo i parametri ex d.m. 55/2014. Nei processi di equa riparazione , le spese si liquidano se- condo i parametridei processi contenziosi (cfr. Cass. 11918/2022 , tra le altre). Nel caso di specie si applicano le tabelle n. 12 per la fase di opposizionedinanzi alla corte territoriale, con l ’osservazione che nella liquidazione non si può scendere al di sotto dei minimi ( cfr. Cass.38506/2021, 1421/2021). I l decreto impugnato è illegittimo poiché i compensi sonostati liquidati al di sotto d ei minimi . Il provvedimento impugnato è da cassarein relazione al motivo ac- coltoe con decisione nel merito la liquidazione è da effettuare in dispo- sitivo.In relazione a lle spese del giudizio di legittimità , la liquidazione -3 - RG 2 8151 /2021 – S2 – CC 16/03/2023 ( 35 ) – [OSCURATO:PERSONA]. è effettuata sulla base delladifferenza tra la somma liquidata dal prov- vedimento impugnatoe quella pretesa dal ricorrente . A tale proposito , si veda Cass. 6345/2020, ove si significa che tale differenza è il « di- sputatum»della controversia e offre il criterio, integrato da quello del «decisum,per liquidare le ulteriori spese del grado di impugnazione in cui si controverte esclusivamente dell’entità delle spese dei precedenti gradi di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa il provvedimento impugnato in re- lazione al motivo accolto e decide nel merito, liquidando € 1.198,50 oltre a € 27per esborsi per il precedente grado di merito e € 340 oltre a € 30 peresborsi per il giudizio di legittimità , con maggiorazion e delle spese generali, pari al 15% sui compensi, nonché degli accessori di legge, con distrazione in favore de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23523/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris