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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28426/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12256-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c/o Studio legale [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio Oggetto R.G.N. 12256/2019 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1090/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/02/2019 R.G.N. 3029/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con sentenza n. 6495 del 2022, con cui questa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Monti e condannato lo stesso al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la correzione della citata sentenza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario;

2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.

È stata depositata memoria nell’interesse della società.

Considerato che:

4. per la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Cass. Sez.

Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi da Cass. 10 gennaio 2011, n. 293, e, da ultimo, Cass. 17/5/2017, n. 12437), all'omissione di pronuncia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso (Cass. 24/02/2016, n. 3566);

5. tuttavia, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha esercitato il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (in tali esatti termini, v.

Cass., ord. 12 luglio 2011, n. 15346; Cass. 22/8/2014, n. 18157; Cass. 10/2/2016, n. 2691);

6. nella specie, il ricorso è stato proposto dal difensore che ha dichiarato di agire quale procuratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in forza di procura alle liti presente agli atti del giudizio definito con la sentenza n. 6495/22, ma tale ricorso risulta formato e sottoscritto dal solo procuratore (v.

Cass. n. 18157/2014, cit.), sicché permane la necessità che l'atto, prima di ogni altra decisione, sia notificato anche alla parte da lui rappresentata, nel termine reputato congruo come in dispositivo e con riserva, all'esito della verifica dell'ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione.

P.Q.M.

La Corte dispone notificarsi il ricorso alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12256-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c/o Studio legale [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 16, presso lo studio Oggetto R.G.N. 12256/2019 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1090/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/02/2019 R.G.N. 3029/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con sentenza n. 6495 del 2022, con cui questa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Monti e condannato lo stesso al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la correzione della citata sentenza nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario; 2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. È stata depositata memoria nell’interesse della società. Considerato che: 4. per la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi da Cass. 10 gennaio 2011, n. 293, e, da ultimo, Cass. 17/5/2017, n. 12437), all'omissione di pronuncia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso (Cass. 24/02/2016, n. 3566); 5. tuttavia, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha esercitato il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (in tali esatti termini, v. Cass., ord. 12 luglio 2011, n. 15346; Cass. 22/8/2014, n. 18157; Cass. 10/2/2016, n. 2691); 6. nella specie, il ricorso è stato proposto dal difensore che ha dichiarato di agire quale procuratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in forza di procura alle liti presente agli atti del giudizio definito con la sentenza n. 6495/22, ma tale ricorso risulta formato e sottoscritto dal solo procuratore (v. Cass. n. 18157/2014, cit.), sicché permane la necessità che l'atto, prima di ogni altra decisione, sia notificato anche alla parte da lui rappresentata, nel termine reputato congruo come in dispositivo e con riserva, all'esito della verifica dell'ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione. P.Q.M. La Corte dispone notificarsi il ricorso alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; r
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