CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04279/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Imbrogno e al.) Rilevato che l'unico motivo di censura congiuntamente dedotto dai ricorrenti, relativo alla diversa qualificazione giuridica, data già dal giudice di primo grado, del fatto in addebito si rivela improponibile, non essendo stato tempestivamente dedotto con l'atto di appello, circoscritto alla richiesta di assoluzione dall'accusa e in via subordinata a quella di applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Vi9oni [OSCURATO:PERSONA] OEPO9