CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 47416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LANUSEInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LANUSEIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 18 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei - per quanto qui rileva - rigettava la richiesta di convalida dell'arresto effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al tentato di omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Lanusei, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 380, 381 e 391 cod. proc. pen.. Ha, in proposito, sostenuto che l'ordinanza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di diritto alla stregua del quale, in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione ex ante - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale; che, infatti, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe svolto una ricostruzione dei fatti basata su approfondite e complesse valutazioni giuridiche che gli operatori di polizia giudiziaria, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, non erano tenuti a effettuare; che avrebbe, per di più, fondato la sua ricostruzione su circostanze affermate dall'arrestato nel corso dell'udienza di convalida, che non erano, pertanto, note agli ufficiali di polizia che avevano effettuato l'arresto; che, ancora, sulla base di tale ricostruzione, il Giudice per le indagini preliminari sarebbe giunto alla conclusione per cui i fatti compiuti dal Serra non potessero essere qualificati come tentato omicidio ma quali lesioni personali dolose aggravate dall'uso dell'arma, escludendo del tutto che per detto reato fosse consentito l'arresto facoltativo e affermando, poi, contraddittoriamente, che non sussistessero i requisiti per l'arresto facoltativo in flagranza; inoltre, il suddetto Giudice avrebbe omesso di considerare una serie di circostanze assolutamente provate, le uniche conosciute e valutabili dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti, quali il fatto che il Serra aveva sparato in pieno giorno mentre il Piras stava fuggendo, mirando contro la vittima con fucile caricato a panettoni. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen.. Il ricorrente, dopo avere riportato i principi giurisprudenziali in materia di configurabilità del delitto tentato, ha sostenuto che il Giudice per le indagini preliminari, omettendo di considerare le indicate circostanze, che avevano connotato la condotta del Serra, avrebbe violato oltre che "le generiche norme relative agli arresti in flagranza anche le norme relative al tentativo di delitto (genericamente) e al tentativo di omicidio (in termini specifici)". 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Va, innanzitutto, premesso che il ricorso del Procuratore della Repubblica di Lanusei attiene esclusivamente alla mancata convalida dell'arresto e non investe in alcun modo il profilo decisorio relativo al rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari della richiesta di applicazione nei confronti del Serra della misura cautelare; e ciò in conformità della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, "in tema di misure cautelari, non è ammesso il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di rigetto della richiesta del P.M., giacché l'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. limita tale impugnazione a favore dell'imputato nei confronti delle sole ordinanze impositive di Misura cautelare. Conseguentemente, laddove con l'unico atto di ricorso sia stata impugnata l'ordinanza reiettiva contestualmente delle richieste sia di convalida dell'arresto sia di emissione di misura cautelare, lo stesso può essere deciso solo per quanto attiene alla mancata convalida, che costituisce atto distinto, con presupposti e finalità diverse dall'altro" (Cass. Sez. 4, n. 428 del 10/02/1999, Rv. 213540 - 01; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 9524 del 12/06/2019, dep. 2020, Rv. 278565). 2. Tanto premesso, occorre ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis" (Cass. Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Rv. 260084 - 01; cfr., tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, Rv. 278382 - 01, che ha affermato che "ai fini della convalida dell'arresto, il giudice per le indagini preliminari può diversamente qualificare il fatto-reato contestato, per negare la convalida, valorizzando unicamente la situazione che si prospettava alla polizia giudiziaria operante all'atto dell'intervento e non anche elementi sopravvenuti acquisiti nel corso dell'udienza di convalida, che possono assumere rilievo soltanto ai fini della eventuale successiva emissione di una misura cautelare"). 3. Ebbene, nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei non ha fatto buon governo dell'indicato principio di diritto, in quanto la decisione impugnata, con specifico riguardo al rigetto della richiesta di convalida dell'arresto, risulta fondata su elementi sopravvenuti rispetto all'intervento degli agenti operanti e, quindi, assunta senza rispettare il fondamentale criterio dell'esame della situazione ex ante, ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato, atteso che - come osservato - in materia di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. In altri termini, l'ordinanza impugnata, anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, si è spinta a compiere una più pregnante valutazione di Merito. 4. Alla stregua dei superiori rilievi, si deve dare atto della legittimità dell'atto compiuto dalla polizia giudiziaria e, conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, essendo la fase di convalida dell'arresto ormai definitivamente esaurita. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Cos