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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 30477/2024

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14796-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 50 – controricorrent e – per la cassazione della sentenza n. 2 43 del 20 1 8 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 13 marzo 20 1 8 (R.G.N. 1106/2016).

R.G.N.14796/2018 Cron.

Rep.

C.C. 29/05/2024 giurisdizione Indennità di disoccupazione.

Decadenza dall’azione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 9 maggio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Lucca di condannare l’INPS al pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione, richiesta con domanda amministrativa dell’11 febbraio 2010 in seguito al licenziamento del 31 gennaio 2010, che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Il Tribunale ha respinto la domanda, in ragione dell’insussistenza del requisito contributivo nel biennio antecedente.

2. –Con la sentenza n. 243 del 2018, depositata il 13 marzo 2018, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame della lavoratrice e, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha condannato l’INPS a corrispondere il trattamento di disoccupazione ordinaria.

La Corte territoriale ha accolto la domanda, evidenziando che anche le giornate di apprendistato sono utili a perfezionare il requisito contributivo.

L’esclusione di tali giornate, valutate ai fini della speciale indennità di disoccupazione regolata dall’art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, «[n]on risponde, infatti, ad alcun criterio sistematico». 3.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di due motiv i , contro la sentenza d’appello. 4.–La signora [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.– Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 8.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,nel testo sostituito dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,e lamenta che la Corte di merito non abbia dichiarato d’ufficio la decadenza dalla domanda giudiziale, proposta tardivamente il 9 ottobre 2014, a fronte di una decisione sul ricorso amministrativo, tempestivamente adottata il 27 maggio 2010. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 maggio 2009 (Accesso all’indennità di disoccupazione per sospensioni dell’attività lavorativa), in relazione all’art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Avrebbe errato la Corte d’appello di Firenze nel ritenere che il periodo coperto da contribuzione figurativa, relativo all’attività di apprendistato, sia utile al raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione, prescritto per il diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria. 3.–Il primo motivo è fondato. 4.– Si deve osservare, preliminarmente, che nessun ostacolo si frappone all’esame in sede di legittimità della questione inerente alla decadenza dall’azione giudiziaria. -4 - L’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, configura una decadenza sostanziale di ordine pubblico,posta a pr esidio dell ’ interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni sull’erogazione di spese destinate a grava re su i conti pubblici (Cass., sez. lav., 7 maggio 2024, n. 12400, e Cass., sez.

VI-L, 9 novembre 2018, n. 28639).

Ne discende che tale decadenza può essere sempre rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., in ogni stato e grado del processo e, qualora non si richiedano nuovi accertamenti di fatto, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, poiché la materia previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti (Cass., sez. lav., 12 agosto 2022, n. 24750).

Il rilievo d’ufficio è precluso dal giudicato (Cass., sez.

VI - L, 29 febbraio 2016, n. 3990).

Tale preclusione, nondimeno, nel caso di specie non sussiste.

Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, «nella decisione di merito adottata,senza che il giudice si sia espressamente pronunciato sulla tempestività o meno dell’azione giudiziaria rispetto alla decadenza sostanziale comminata dalla legge per il decorso dei termini prescritti per il suo esercizio, non è ravvisabile una decisione implicita sulla questione, suscettibile di passare in giudicato in difetto di impugnazione» (Cass., sez. lav., 28 ottobre 2009, n. 22820, punto 3 dei Motivi della decisione).

Né sono stati enunciati elementi idonei a suffragare il vincolo di un pregresso giudicato sulla questione della decadenza. 5.–Il ricorrente ha analizzato tutti i dati di fatto pertinenti ai fini della disamina dell’eccezione di decadenza.

L’Istitutoha dimostra to che l’istanza della signora [OSCURATO:PERSONA], presentata nel febbraio 2010, è stata rigettata in sede di prima istruttoria, con provvedimento confermato dal [OSCURATO:PERSONA] -5 - INPS il 27 maggio 2010.

La domanda giudiziale, per contro, è stata proposta soltanto il 9 ottobre 2014.

Gli antecedenti di fatto sono statipuntualmente esposti nel ricorso (pagine 7 e 8), che offre gl’indispensabili ragguagli e li corroboracon il richiamo agli atti processuali rilevanti e, in particolare, allo stesso ricorso introduttivo della lavoratrice.

Non possono essere condivisi, pertanto, i rilievi formulati nel controricorso (pagina 5)e ribaditi nella memoria illustrativa (pagina 2) in ordine alla genericità delle deduzioni del ricorso e all’irrilevanza, in chiave confessoria, delle dichiarazioni estrapolate dall’atto introduttivo del giudizio.

Né la parte controricorrente ha addotto alcun elemento circostanziato, al fine di contrastare la ricostruzione tratteggiata nel ricorso (cfr., in tal senso, la pagina 4 della memoria illustrativa del ricorrente). 6.–Nel caso di specie, si riscontra un provvedimento espresso di rigetto del ricorso amministrativo, risalente al 27 maggio 2010.

L’azione dinanzi all’autorità giudiziaria è stata dunque propostail 9 ottobre 2014,ben oltre il termine di un anno previsto dall’art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, per le controversie in materia prestazioni della Gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che include, tra l’altro, le gestioni per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Il terminedi un anno, invero, decorre « dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione» (art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, richiamato dal terzo comma). -6 - Come ha evidenziato il ricorrente (pagina 5 della memoria illustrativa), alla parte controricorrente non gioverebbe neppure il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda, sancito dalla più favorevole norma di chiusura dell’art. 47 (Cass., S.U., 29 maggio 2009, n. 12718), che, in difetto di un provvedimentodi decisione sul ricorso, correla il decorso dell’anno alla scadenza del termine ditrecento giorni, prescritt o per l ’ esaurimento del procedimento amministrativo. 7.– L’accoglimento del motivo inerente alla questione della decadenza implica l’assorbimento dell’esame della seconda censura, che approfondisce il profilo, logicamente consequenziale, del merito della pretesa. 8.–Il ricorso è, dunque, accolto in riferimento alla prima censura e la sentenza d’appello è cassata per quanto di ragione. 9.–Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa, pertanto, può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), con il rigetto dell’originaria domanda. 10.–La controvertibilità delle questioni dibattute e la circostanza che la questione della decadenza sia stata posta nel contraddittorio fra le parti solo in sede di legittimità , con il supporto degl’imprescindibili elementi di fatto e di diritto, inducono a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbita la seconda critica; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;decidendo nel merito, rigetta l’ori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14796-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 50 – controricorrent e – per la cassazione della sentenza n. 2 43 del 20 1 8 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 13 marzo 20 1 8 (R.G.N. 1106/2016). R.G.N.14796/2018 Cron. Rep. C.C. 29/05/2024 giurisdizione Indennità di disoccupazione. Decadenza dall’azione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 9 maggio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Lucca di condannare l’INPS al pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione, richiesta con domanda amministrativa dell’11 febbraio 2010 in seguito al licenziamento del 31 gennaio 2010, che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha respinto la domanda, in ragione dell’insussistenza del requisito contributivo nel biennio antecedente. 2. –Con la sentenza n. 243 del 2018, depositata il 13 marzo 2018, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame della lavoratrice e, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha condannato l’INPS a corrispondere il trattamento di disoccupazione ordinaria. La Corte territoriale ha accolto la domanda, evidenziando che anche le giornate di apprendistato sono utili a perfezionare il requisito contributivo. L’esclusione di tali giornate, valutate ai fini della speciale indennità di disoccupazione regolata dall’art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, «[n]on risponde, infatti, ad alcun criterio sistematico». 3.–L’INPS ricorre per cassazione, sulla base di due motiv i , contro la sentenza d’appello. 4.–La signora [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.– Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista dell’adunanza in camera di consiglio. -3 - 8.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,nel testo sostituito dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,e lamenta che la Corte di merito non abbia dichiarato d’ufficio la decadenza dalla domanda giudiziale, proposta tardivamente il 9 ottobre 2014, a fronte di una decisione sul ricorso amministrativo, tempestivamente adottata il 27 maggio 2010. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 maggio 2009 (Accesso all’indennità di disoccupazione per sospensioni dell’attività lavorativa), in relazione all’art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Avrebbe errato la Corte d’appello di Firenze nel ritenere che il periodo coperto da contribuzione figurativa, relativo all’attività di apprendistato, sia utile al raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione, prescritto per il diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria. 3.–Il primo motivo è fondato. 4.– Si deve osservare, preliminarmente, che nessun ostacolo si frappone all’esame in sede di legittimità della questione inerente alla decadenza dall’azione giudiziaria. -4 - L’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo modificato dall’art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, configura una decadenza sostanziale di ordine pubblico,posta a pr esidio dell ’ interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni sull’erogazione di spese destinate a grava re su i conti pubblici (Cass., sez. lav., 7 maggio 2024, n. 12400, e Cass., sez. VI-L, 9 novembre 2018, n. 28639). Ne discende che tale decadenza può essere sempre rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., in ogni stato e grado del processo e, qualora non si richiedano nuovi accertamenti di fatto, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, poiché la materia previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti (Cass., sez. lav., 12 agosto 2022, n. 24750). Il rilievo d’ufficio è precluso dal giudicato (Cass., sez. VI - L, 29 febbraio 2016, n. 3990). Tale preclusione, nondimeno, nel caso di specie non sussiste. Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, «nella decisione di merito adottata,senza che il giudice si sia espressamente pronunciato sulla tempestività o meno dell’azione giudiziaria rispetto alla decadenza sostanziale comminata dalla legge per il decorso dei termini prescritti per il suo esercizio, non è ravvisabile una decisione implicita sulla questione, suscettibile di passare in giudicato in difetto di impugnazione» (Cass., sez. lav., 28 ottobre 2009, n. 22820, punto 3 dei Motivi della decisione). Né sono stati enunciati elementi idonei a suffragare il vincolo di un pregresso giudicato sulla questione della decadenza. 5.–Il ricorrente ha analizzato tutti i dati di fatto pertinenti ai fini della disamina dell’eccezione di decadenza. L’Istitutoha dimostra to che l’istanza della signora [OSCURATO:PERSONA], presentata nel febbraio 2010, è stata rigettata in sede di prima istruttoria, con provvedimento confermato dal [OSCURATO:PERSONA] -5 - INPS il 27 maggio 2010. La domanda giudiziale, per contro, è stata proposta soltanto il 9 ottobre 2014. Gli antecedenti di fatto sono statipuntualmente esposti nel ricorso (pagine 7 e 8), che offre gl’indispensabili ragguagli e li corroboracon il richiamo agli atti processuali rilevanti e, in particolare, allo stesso ricorso introduttivo della lavoratrice. Non possono essere condivisi, pertanto, i rilievi formulati nel controricorso (pagina 5)e ribaditi nella memoria illustrativa (pagina 2) in ordine alla genericità delle deduzioni del ricorso e all’irrilevanza, in chiave confessoria, delle dichiarazioni estrapolate dall’atto introduttivo del giudizio. Né la parte controricorrente ha addotto alcun elemento circostanziato, al fine di contrastare la ricostruzione tratteggiata nel ricorso (cfr., in tal senso, la pagina 4 della memoria illustrativa del ricorrente). 6.–Nel caso di specie, si riscontra un provvedimento espresso di rigetto del ricorso amministrativo, risalente al 27 maggio 2010. L’azione dinanzi all’autorità giudiziaria è stata dunque propostail 9 ottobre 2014,ben oltre il termine di un anno previsto dall’art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, per le controversie in materia prestazioni della Gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che include, tra l’altro, le gestioni per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Il terminedi un anno, invero, decorre « dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione» (art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, richiamato dal terzo comma). -6 - Come ha evidenziato il ricorrente (pagina 5 della memoria illustrativa), alla parte controricorrente non gioverebbe neppure il termine di un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda, sancito dalla più favorevole norma di chiusura dell’art. 47 (Cass., S.U., 29 maggio 2009, n. 12718), che, in difetto di un provvedimentodi decisione sul ricorso, correla il decorso dell’anno alla scadenza del termine ditrecento giorni, prescritt o per l ’ esaurimento del procedimento amministrativo. 7.– L’accoglimento del motivo inerente alla questione della decadenza implica l’assorbimento dell’esame della seconda censura, che approfondisce il profilo, logicamente consequenziale, del merito della pretesa. 8.–Il ricorso è, dunque, accolto in riferimento alla prima censura e la sentenza d’appello è cassata per quanto di ragione. 9.–Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa, pertanto, può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), con il rigetto dell’originaria domanda. 10.–La controvertibilità delle questioni dibattute e la circostanza che la questione della decadenza sia stata posta nel contraddittorio fra le parti solo in sede di legittimità , con il supporto degl’imprescindibili elementi di fatto e di diritto, inducono a compensare le spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbita la seconda critica; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;decidendo nel merito, rigetta l’ori
Sentenza Cassazione n. 30477/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris