CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 31999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 17740 / 20 19 r.g. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], S [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Salerno, al [OSCURATO:PERSONA] n. 33, in persona del liquidatore e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Salerno, al [OSCURATO:PERSONA] n. 33, in persona del liquidatore e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Salerno, al [OSCURATO:PERSONA] n. 33, in persona del liquidatore e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Salerno, al [OSCURATO:PERSONA] n. 33, in persona del liquidatore e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e Daniele di Bartolo, con cui elettivamente domiciliano in Roma, al la via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent i - Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 contro [OSCURATO:PERSONA] “SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.”, in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegataal controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] d’Ampezzo n. 269. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.. - intimate - avverso la sentenza n. cron. 519 /20 19 , del la CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositatain data 12/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/09/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sulmona, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero presso quell’Ufficio, dichiarò il fallimento della società di fatto (estendendolo ai sensi dell'art. 147 l.fall. ai singoli soci) che ritenne essere stata costituita - per l'esercizio in comune dell'attività economica consistente nella gestione di un centro termale ed alberghiero in Raiano - tra le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (originaria proprietaria della struttura produttiva), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] prima, che le aveva trasferito gran parte del proprio patrimonio immobiliare), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (affittuaria del centro termale), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nominata, rispettivamente , trustee e Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 guardiano del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] , nei quali erano confluite le partecipazioni dei soci delle altre società ed i loro beni personali) e la persona fisica [OSCURATO:PERSONA] (amministratore e socio di maggioranza delle società ad esclusione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata e partecipata dal [OSCURATO:PERSONA]). 2. Decidendo sull’unico reclamo promosso avverso la predetta sentenza da tutti gli indicati soci, - che eccepirono l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona, in favore di quello di Salerno, e contestarono sia la sussistenza dell'insolvenza delle due maggiori società titolari dell'intero patrimonio immobiliare, da cui il tribunale aveva tratto l'accertamento dell'insolvenza della società di fatto, sia la ritenuta configurabilità di quest’ultima tra i reclamanti - l’adita Corte di Appello di L'Aquila, considerato ammissibile, in quella sede, l’intervento, adesivo dipendente, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., accolse la descritta eccezione di incompetenza territoriale, dispose la trasmissione della sentenza al Tribunale di Salerno per gli adempimenti previsti dall'art. 9-bis l.fall. ed assegnò il termine per la riassunzione del giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Salerno. 2.1. Quest’ultima, con sentenza del 12 aprile 2019, n. 519, respinse il reclamo suddetto. 2.2. Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, la stesse ritenne: i) infondata la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Pubblico Ministero richiedente il fallimento; ii ) « priva di pregio […] l’eccezione deireclamanti in merito alla segnalazione ex art. 7 L.F. a firma della Dr.ssa G. Bilò del Tribunale di Sulmona»; iii) condivisibile l’esistenza, affermata dal tribunale, di una super società di fatto tra i reclamanti, che il primo giudice aveva desunto dalla complessiva valutazione di plurimi elementi, compiutamente descritti anche dalla corte salernitana, la quale, a sua volta, valutò i rilievi critici dei ricorrenti come inidonei «a mutare la conclusione cui è pervenuto il Tribunale perché non solo non inficiano la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma sono altresì infondati»; iv) Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 sussistente lo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da cui il tribunale aveva tratto l'accertamento dell'insolvenza della società di fatto. 3. Per la cassazione dell’appena descritta decisione hanno proposto un unico ricorso [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a sette motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] della “Società di fatto fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ha resistito con controricorso, corredato da analoga memoria. Non hanno svolto difese, invece, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, la Procura Generale della repubblica presso la Corte di appello di Salerno e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anch’esse destinatarie della notificazione del ricorso suddetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione dell'art. 6 L.F. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, dato dalla mancata produzione in giudizio della segnalazioneex art. 7 della L.F. da parte del Giudice Civile». Assumono i ricorrenti che il Pubblico Ministero, allorquando propone la richiesta di fallimento, non è sollevato dall'onere di allegare e dimostrare la propria legittimazione ad agire. Nella specie, il Pubblico Ministero, avendo agito ai sensi dell'art. 7 l.fall. - per avere ricevuto la notitia decoctionis dal giudice dinanzi al quale, a suo tempo, pendeva il procedimento prefallimentare della [OSCURATO:PERSONA] (una delle compagini della società di fatto), conclusosi col rigetto della domanda -avrebbe dovuto depositare, al fine di comprovare la propria legittimazione, il testo della segnalazione d'insolvenza ricevuta da quel giudice. La mancata allegazione della segnalazione -si conclude - « non consente di valutare se essa sia stata redatta in ossequio ai rigidi canoni Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 dettati dal n. 2 dell'art. 7 L.F., oppure se in essa sono contenute considerazioni su soggetti di cui il Giudice civile non poteva conoscere perché estranei al procedimento e, quindi, ci troveremmo in ogni caso dinanzi ad un'iniziativa d'ufficio»; II) «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 25 Cost.», per essere stata la richiesta di fallimento proposta da un Pubblico Ministero presso un [OSCURATO:PERSONA] (il Tribunale di Sulmona) incompetente territorialmente; né la stessa era stata raccolta da qualsivoglia rappresentante degli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno o della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello della medesima città; III) «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 147, comma 5, L.F. Cost.», avendo la corte territoriale ravvisato l'esistenza di un'unica attività d'impresa tra differenti società di capitali «in ragione della circostanza che l'attività imprenditoriale delle singole società fosse funzionalmente collegata alla gestione di un complesso alberghiero, non preoccupandosi di scrutinare adeguatamente l'oggetto sociale delle singole società, ognuna delle quali orientato a perseguire distinte missioni economiche». Essa, inoltre, aveva pure omesso di accertare l'esistenza di un cd. "gruppo orizzontale", essendo, nel caso di specie, l'esistenza della società di fatto riferibile alla presenza di un soggetto dominante ([OSCURATO:PERSONA]): ciò in contrasto col diritto vivente che ripudia l'estensione del fallimento prevista dall'art. 147, comma 5, l.fall. al dominus (società o persona fisica) dell'insolvenza del gruppo di società organizzato verticalmente e da questi utilizzato in via strumentale; IV) «Ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione trale parti, non essendo stati valutati i documenti che attestano il pagamento dei canoni di locazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (prodotti nel fascicolo telematico del giudizio d'Appello dinanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila n. 1782/2018 r.g.a.c. dalla pagina 71 alla pag. 100 del Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 file "allegati al reclamo") e del bonifico per € 236.242,00 della Regione Abruzzo in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (prodotto nel fascicolo telematico del giudizio d'Appello dinanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila 1782/2018 r.g.a.c. pag. 101 del file "allegati al reclamo")». Si lamenta il preteso omesso esame di documenti asseritamente comprovanti il pagamento dei canoni di locazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché il bonifico di €. 236.242,00 della Regione Abruzzo in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laddove il Tribunale di Sulmona, a sostegno dell'esistenza di un controllo di gruppo da parte del Melillo, aveva indicato due operazioni (il mancato pagamento dei suddetti canoni di locazione ed il conferimento, da parte del Melillo, nella [OSCURATO:PERSONA] del predetto importo di €. 236.242,00), «le quali dimostrerebbero un'unione tra i patrimoni delle società e riferibilità alpatrimonio del Melillo delle decisioni stesse». In altri termini, si ascrive alla corte salernitana di non aver valutato alcuni documenti, prodotti nel giudizio di reclamo e rilevanti ai fini della decisione, risultando così vanificati due argomenti a partire dai quali essa aveva confermato l'esistenza della società di fatto tra i reclamanti; V) «Ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non essendo stati valutati il bilancio 2015 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositato nel fascicolo prefallimentare, ed essendo state omesse, nella valutazione della situazione patrimoniale al 2016 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le voci riportate a pag. 57 della C.T.P. redatta dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione prodotta ai n. 2, 3 e 4 del file "allegati al reclamo", depositato nel fascicolo telematico». Sostengono i ricorrenti che la corte d’appello non aveva valutato il bilancio 2015 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., depositato nel fascicolo prefallimentare, altresì omettendo di considerare, quanto alla situazione patrimoniale del 2016 della medesima società, talune voci riportate nella consulenza tecnica di parte depositata nel corso del giudizio prefallimentare, con particolare riferimento ad un debito di €. 882.052,85 Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 verso l'Erario. Inoltre, il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto svalutabili alcuni crediti, verso l'Erario, per €. 200.000, nonché portati da due decreti ingiuntivi, uno dei quali (per € 282.000,00) garantito da iscrizione ipotecaria; VI) «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 5 L.F., per non aver considerato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse stata posta in liquidazione». Si ascrive alla corte distrettuale di non aver considerato che uno degli enti componenti la società di fatto dichiarata fallita, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era stata posta in liquidazione, sia pure successivamente alla notifica della richiesta di fallimento, così erroneamente applicando - quanto alla valutazione della sua insolvenza - i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alle società in esercizio; VII) «Ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., mancata valutazione della c.t.u. eseguita nella procedura per espropriazione immobiliare n. 40/2014 R.Es. presso il Tribunale di Sulmona, depositata con autonoma nota di deposito nel fascicolo telematico del giudizio d'appello presso la Corte d'Appello di Salerno il 9 agosto 2018, che valuta l'immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in € 10.279.755,27». La corrispondente censura, anch’essa formulata con riguardo alla valutazione della situazione economica della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., lamenta che il giudice del merito non aveva considerato le risultanze di una perizia eseguita nel corso della procedura di esecuzione immobiliare pendente, prima della dichiarazione di fallimento, sull'immobile di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., stimatodalla detta perizia in oltre dieci milioni di euro, a fronte di una debitoria di poco più di tremilioni di euro. Secondo i ricorrenti, ove la Corte territoriale avesse considerato tale valore, avrebbe dovuto escludere che la [OSCURATO:PERSONA] versasse in stato di insolvenza, stante la rilevante prevalenza del valore dell'attivo immobiliare rispetto all'ammontare della debitoria. 2. La prima delle descritte doglianze si rivela complessivamente insuscettibile di accoglimento.Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 2.1. Invero, essa, innanzitutto, prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). 2.2. Della specifica questione ivi posta, peraltro, non vi è traccia nella sentenza oggi impugnata (che, invece, da un lato, ha ritenuto «priva di pregio […] l’eccezione dei reclamanti in merito alla segnalazioneex art. 7 L.F. a firma della Dr.ssa G. Bilò del Tribunale di Sulmona»; dall’altro, ha affrontato, respingendola, la diversa «eccezione di incompetenza territoriale del Pubblico Ministero» cui l’art. 7 l.fall. conferisce la legittimazione a richiedere il fallimento), né i ricorrenti hanno riprodotto nel loro odierno ricorso - in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso -il verbale dell’udienza del 10 gennaio 2019, celebratasi innanzi alla Corte di appello di Salerno, nel corso della quale hanno affermato (cfr. pag. 10-11 del medesimo ricorso) di averla sollevata (è pacifico, invece, che la medesima eccezione non fosse stata sollevata nel reclamo originariamente promosso innanzi alla Corte di appello di L’Aquila. Cfr.pag. 3 della memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. dei ricorrenti). 2.2.1. Va qui ricordato, allora, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 2.3. Le argomentazioni della censura, infine, mostrano di non considerare che, come già puntualizzato dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità: i) la ratiodell'art. 7 l.fall., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del Pubblico Ministero alla presentazione della corrispondente richiesta in tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis ( cfr . Cass. n. 26407 del 2021; Cass. n. 2339 del 2016; Cass. n. 10679 del 2014). Alteris verbis, quell’articolo è volto a favorire quanto più possibile un ampio flusso informativo alla Procura della Repubblica, in ragione dell’interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cass., SU, n. 9409 del 2013). Pertanto, al fine di consentire l’iniziativa della parte pubblica, non è necessario che il procedimento dal quale emerga l’insolvenza riguardi direttamente il debitore, come, del resto, agevolmente testimonia l’indirizzo ermeneutico secondo cui il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., sia quando la notitia decoctionissia stata appresa nel corso di un procedimento penale, anche se Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 avviato nei confronti di soggetti diversi dal medesimo imprenditore e conclusosi con esito favorevole alle persone sottoposte alle indagini (cfr. Cass. n. 20400 del 2017), sia ogni volta che la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma predetta, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale, sicché esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (cfr. Cass. n. 26407 del 2021; Cass.n. 646 del 2019); ii) l'art. 7, n. 2, l.fall., nel consentire al Pubblico Ministero di avanzare la richiesta di fallimento sulla base di una segnalazione dell'insolvenza proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile, estende la relativa facoltà all'intero corso del procedimento stesso. L'atto in questione, d’altronde, non costituisce espressione di un potere decisorio, configurandosi come un atto neutro, assunto prima facie dall'organo procedente e neppure richiede una delibazione sommaria dello stato d'insolvenza, la cui valutazione è rimessa al Pubblico Ministero (cfr. Cass. n. 19927 del 2017; Cass. n. 18277 del 2015; Cass. n. 26043 del 2013; Cass. n. 9858 del 2012). Né rileva l'estraneità della segnalazione all'oggetto della controversia pendente dinanzi al suo autore, richiedendosi soltanto che la notitia decoctionis sia emersa dagli atti o dagli accertamenti compiuti (cfr., in motivazione, Cass.n. 19927 del 2017). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo questa Corte già sancito che il Pubblico Ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore in tutti i casi in cui abbia appreso istituzionalmente una notitia decoctionis, a prescindere dalla circostanza che il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento sia diverso da quello presso cui svolge le sue funzioni nei procedimenti penali, sicché non è necessaria la rinnovazione della detta richiesta da parte del Pubblico Ministero che sia intervenuto all'udienza davanti al giudice competente (cfr. Cass. n. 20400 del 2017).Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 3.1. Alle esaustive considerazioni giustificative di questa affermazione può in questa sede farsi rinvio, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., non offrendo il tenore delle odierne argomentazioni dei ricorrenti elementi significativi al fine di mutare l’orientamento suddetto. 3.2. Per mera completezza, inoltre, va ricordato che l’art. 9-bis, comma 4, l.fall. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), stabilisce che “qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’art. 18 l.fall., l’appello(rectius: il reclamo. Ndr) per le questioni diverse dalla competenza è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente”. E’ evidente che la mera “riassunzione” di quel giudizio comporta la continuazione, innanzi al giudice ad quem , di quello stesso giudizio originariamente iniziato innanzi al giudice dichiaratosi incompetente ( cfr . art. 50 cod. proc. civ.), mantenendo, dunque, piena efficacia gli atti processuali fino ad allora compiuti. 4. Il terzo motivo di ricorso si rivela complessivamente inammissibile. 4.1. Invero, la corte di merito, innanzitutto, ha ricordato - peraltro condividendola - la puntuale ricostruzione fattuale posta dal Tribunale di Sulmona a sostegno dell'accertata configurabilità di una (super)società di fatto tra gli odierni ricorrenti (cfr., amplius, pag. 10-12 della sentenza impugnata, da intendersi, qui, per brevità, interamente riprodotte), evidenziando una fitta rete di dati, legami e rapporti anche contrattuali nei fatti intercorsi tra questi ultimi e ritenendo, in proposito, che, dal complesso delle descritte circostanze, il menzionato tribunale «…ha ben posto in evidenza la sussistenza degli elementi costitutivi di una società di fatto tra i reclamanti sulla base di dati, precisi e concordanti, acquisiti dalle autorità inquirenti e, segnatamente dalla Guardia di Finanza». Elementi tutti da cui, anche secondo la medesima corte, era agevole inferire l'esistenza di una cooperazione tra il Melillo e le società odierne ricorrenti «avente ad oggetto la gestione del complesso turistico termale sito in Raiano».Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 4.1.1. La stessa, inoltre, ha valutato i rilievi critici dei reclamanti (cfr. amplius, pag. 12-14 della menzionata sentenza, pure da intendersi qui riprodotte), giudicandoli inidonei «a mutare la conclusione cui è pervenuto il Tribunale perché non solo non inficiano la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma sono altresì infondati». 4.2. Esula, poi, dagli stretti confini specificamente delimitati dal motivo in esame il ripercorrere il dibattito pluridecennale sulla tematica del fallimento della cd. supersocietà di fatto (così qualificandosi la società di fatto, o occulta, tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali), che ha ripetutamente coinvolto anche la Consulta (cfr. Corte cost.7 dicembre 2017, n. 255; Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 15; Corte cost.12 dicembre 2014, n. 276) e che può considerarsi, ormai, parte del diritto fallimentare vivente. E’ sufficiente qui rammentare che i leading case in materia (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; Cass. n. 1095 del 2016) hanno superato le obiezioni - fondate sul disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. -al riconoscimento della configurabilità di una società di persone non registrata partecipata (per fatti concludenti) da società di capitali, disinnescando altresì gli effetti potenzialmente sovversivi insiti nella possibilità teorica di considerare nulla tale società (riconoscendo, cioè, che anche a voler ammettere la nullità della supersocietà di fatto, la stessa, ai sensi dell'art. 2332 cod. civ., opererebbe come causa di scioglimento, così non elidendo il rapporto sociale con effetto retroattivo). La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha dato ingresso ad un'interpretazione che non solo ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia, ma consente di affermare che, una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentiasul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 dunque un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva - in via “discendente” - dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta al soggetto collettivo e, per ripercussione, ai suoi soci ai sensi dell'art. 147 l.fall.. 4.3. Tuttaviaè altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 10507 del 2016, cui adde, in motivazione, Cass. n. 12120 del 2016, entrambe richiamate dalla più recente Cass. n. 7903 del 2020) che la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietàdi fatto. Simile circostanza - si dice - può semmai costituire indice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art. 2497 cod. civ.); la quale "holding" di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 15346 del 2016; Cass. n. 5520 del 2017). 4.3.1. Orbene la Corte d'appello di Salerno -come agevolmente emerge da quanto si è riferito nel precedente § 4.1. -si è sostanzialmente attenuta ai detti principi (è insussistente, quindi, la denunciata violazione dell’art.147 l.fall.), avendo opinato, giustappunto, che potesse reputarsi esistente, nel caso concreto, il comune intento sociale perseguito dai singoli pretesi associati, concretamente individuato nell’esistenza di una cooperazione tra il Melillo e le società odierne ricorrenti «avente ad oggetto la gestione del complesso turistico termale sito in Raiano». Essa, in altri termini, ha ritenuto configurabile l'affectio societatis tra l'imprenditore individuale Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: tutti questi soggetti, posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazione, avevano agito nel comune interesse sociale, consistente nella realizzazione del profitto derivante dalla comune gestione del complesso alberghiero termale di Raiano. In tal guisa, dunque, la medesima corte ha confermato il fallimento della supersocietà di fatto accertata tra questi ultimi, previa analisi dei singoli elementi di prova desumibili dagli atti di causa. Si tratta, in questa prospettiva, di una valutazione in fatto, non contrastante coi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della fattispecie (alla quale ci si riferisce) della supersocietà, rilevante ai fini dell'art. 147 legge fall.. Come tale, detta valutazione resta insindacabile in Cassazione. 4.4. L’odierna censura, invece, mira ad ottenere una rivisitazione, ad opera di questa Corte, di tale valutazione, invocando la verifica delle attività che le singole società, componenti la supersocietà di fatto, avrebbero dovuto svolgere secondo i rispettivi statuti (peraltro nemmeno riprodotti in ricorso) onde inferirne l’assenza del collegamento funzionale all’esercizio, in via di fatto, dell’impresa comune. Insistere su tale aspetto, tuttavia, è poco proficuo in questa sede, perché si dimentica totalmente che il giudizio di legittimità, come è noto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022). 5. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile nel suo complesso.Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 5.1. Invero, la corte territoriale ha rimarcato (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata) che «L'assunto del pagamento dei canoni di affitto da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., […], è rimasto privo di riscontro, stante la mancata produzione da parte dei reclamanti della documentazione indicata a supporto (v. reclamo a pag, 18, ove i ricorrenti assumono che "Sul punto c'è documentazione comprovante all'interno della procedura esecutiva n, 40/20.14 R.Es. presso il Tribunale di Sulmona,,."). Infine, non è stato rinvenuto alcun atto - prodotto dai reclamanti - che possa suffragare la tesi secondo cui la somma di € 236.242,00 non costituisce - come ritenuto dal Tribunale - un versamento in conto capitale del Melillo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., bensì un contributo ricevuto dalla Regione Abruzzo. In proposito, si rileva che nelle note autorizzate la difesa dei reclamanti assume che tale circostanza sarebbe stata attestata e documentata dalla relazione del c.t.p., dott. [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, dall'esame di detta relazione, detto versamento non risulta né attestato dal detto professionista né documentato dagli allegati alla stessa, giustapposti all'elaborato senza un indice che dia conto del numero e del contenuto degli allegati». 5.2. Va ricordato, poi, che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità: i) il mancato esame di un documentopuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un fatto controverso e decisivo della lite e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa; ii) sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021). 5.3. Nel caso di specie, le circostanze fattuali sottostanti la documentazione di cui è lamentato l’omesso esame sono state specificamente ponderate dalla corte territoriale, la quale, peraltro, - come si è già riferito nel precedente § 4.1. - ha tratto il proprio convincimento circa la configurabilità della supersocietàdi fatto tra gli odierni ricorrenti non soltanto da quelle circostanze (di per sé sole, dunque, non determinanti ai fini della decisione), ma da una valutazione complessiva di una pluralità anche di altri elementi di prova e documenti (cfr. pag. 10-14 della sentenza impugnata). 5.3.1. Da un lato, dunque, non sussiste la decisività, nei termini prima indicati, della documentazione di cui si assume l’omesso esame; dall’altro, è utile ricordare il costante orientamento secondo il quale il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), -come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e qui applicabile ratione temporis (risultando impugnata una sentenza pubblicata il 12 aprile 2019 - non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. 5.3.2. In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). 6. Il quinto motivo di ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile. 6.1. Invero, come agevolmente emerge dalla lettura delle pagine da 16 a 20 della sentenza oggi impugnata (da intendersi, per brevità, qui interamente riprodotte), la corte territoriale - contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti -non ha affatto omesso di valutare i "fatti contabili" dedotti dai reclamanti, ma li ha considerati analiticamente e nel loro complesso, giungendo a conclusioni diverse (ed evidentemente non gradite) da quelle da essi oggi invocate. 6.2. La censura per omesso esame del fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dunque, è insussistente, mentre, laddove la stessa insiste affinché si ritenga (diversamente da quanto opinato dalla corte salernitana) l'attendibilità dei documenti ivi menzionati, mostra Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 nuovamente di non considerare che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cas s., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021), altresì ribadendosi che la valutazione del materiale istruttorio è riservata al giudice di merito. 6.3. Da ultimo, il diverso ed ulteriore profilo di censura svolto dai ricorrenti, in relazione al medesimo motivo, nella loromemoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ. (laddove, invocandosi quanto sancito da Cass. n. 6030 del 2021, si è dedotto che, nella specie, «…difetta qualsiasi valutazione dello stato di insolvenza dellasupersocietà di fatto, essendosi limitata la corte di appello ad una valutazione atomistica dei dati delle singole società che la compongono…». Cfr. pag. 10-11), è parimenti inammissibile perché, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la memoria predetta non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (cfr., ex multis, Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006). 7. Il sesto ed il settimo motivo di ricorso, infine, scrutinabili congiuntamente perché entrambi volti a contestare la ritenuta configurabilità di una situazione di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,sono inammissibili. 7.1. E’ opportuno premettere che la corte territoriale, dopo aver ritenuto utilizzabile, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza di quest’ultima, il criterio applicabile alle società in esercizio piuttosto che in liquidazione volontaria (tanto sul presupposto che la liquidazione della stessa sarebbe stata deliberata dopo la notifica della richiesta di fallimento del Pubblico Ministero di Sulmona, e, come tale, sarebbe stata irrilevante, non potendosi consentire al destinatario della stessa di scegliere, strumentalmente, il criterio che deve guidare l’[OSCURATO:PERSONA] nel procedere all’accertamento predetto), ha comunque effettuato il medesimo accertamento considerando anche il secondo dei menzionati criteri, Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 giungendo, pure in tal caso, a ritenere sussistente l’insolvenza (patrimoniale) de qua. 7.2. Orbene, il settimo motivo di ricorso contesta, sostanzialmente, proprio le risultanze di questo secondo accertamento, ma si rivela inammissibile. 7.2.1. Esso, infatti, mostra nuovamente di non considerare che quella corte ha comunque ritenuto inattendibili (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata) le scritture contabili (anche) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (così come quelle della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), sicché l’odierna censura, da un lato, pecca di decisività, posto che, in ipotesi, la sola considerazione del valore del complesso immobiliare ivi descritto non consentirebbe comunque (in assenza di scritture contabili attendibili) di esprimere, con certezza, giudizi sulla insussistenza di una insolvenza patrimoniale della medesima società; dall’altro, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una inammissibile rivalutazione di fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 5987 del 2021), riservata, invece, esclusivamente alla ponderazione del giudice di merito. 7.3. Da ciò consegue, allora, l’inammissibilità anche del sesto motivo, atteso che la corrispondente doglianza investe, in particolare, la prima, autonoma ratio decidendi posta dalla medesima corte a fondamento del proprio predetto convincimento circa lo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assumendo i ricorrenti che la sentenza impugnata aveva erroneamente utilizzato, a tal fine, il criterio applicabile alle società in esercizio piuttosto che in liquidazione volontaria. 7.3.1. Si è già visto, tuttavia, disattendendosi il settimo motivo, che la seconda, autonoma ratio decidendi fondante il menzionato convincimento della corte territoriale è rimasta vanamente impugnata. Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o infruttuosa impugnazione di unadi esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione inutilmente impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017). 8. In conclusione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, a carico dei menzionati ricorrenti,in solido tra loro, giusta il principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna, in solido tra loro, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, che si liquidano in € Ric. 2019n. 17740sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esbors