CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 maggio 2025, la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza del 13 giugno 2024, ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva sofferto un periodo di custodia cautelare in carcere, cui erano seguiti gli arresti domiciliari, dal 20 giugno 2007 al 19 giugno 2008, nell'ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 10, 14 L. 497/74, dal quale era stato poi assolto con formula "per non aver commesso il fatto" dal Tribunale di Bari con sentenza n. 3490/17 del 28 settembre 2017, divenuta irrevocabile. La Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto sussistente la causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 314, comma 1, c.p.p., individuando una condotta gravemente colposa di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il giudice del rinvio ha fondato la propria decisione su una rinnovata e approfondita analisi delle risultanze investigative, con specifico riferimento alle conversazioni telefoniche e ambientali intercorse tra il ricorrente e lo zio, [OSCURATO:PERSONA], figura centrale dell'associazione dedita al narcotraffico cui, per il titolo custodiale, era intraneo l'istante. Dal materiale captativo la Corte di merito ha tratto non solo l'utilizzo di un linguaggio criptico e l'assiduità di frequentazioni ambigue ma anche la piena consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai traffici illeciti dello zio, disvelata dal contenuto esplicito di alcune conversazioni ambientali relative a consegne di denaro collegate a forniture di stupefacenti. La Corte ha concluso che tale comportamento, connotato da colpa grave, avesse concorso a creare l'apparenza di complicità idonea a determinare l'adozione del provvedimento restrittivo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo la violazione degli artt. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 627, comma 3, 546, lett. e), e 314 c.p.p. Il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio non si sia uniformato alla sentenza di annullamento, incorrendo in una violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e in un vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello ha fondato la nuova decisione sugli stessi argomenti (frequentazioni e intercettazioni) già ritenuti illogici da questa Suprema Corte, urtando contro le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente e pervenendo a conclusioni che "ribaltano" il giudizio di cognizione. In particolare, si duole del fatto che la Corte di merito ha attribuito un significato illecito a conversazioni che il giudice della cognizione aveva ritenuto non probanti o riconducibili a una causa lecita, arrivando a criticare la motivazione "estremamente succinta" della sentenza di assoluzione per eludere il vincolo derivante dall'annullamento. Si aggiunge che: il giudice della riparazione non spiega neanche se le "transazioni ex art. 73 d.P.R. 309/90", mai contestate, che sarebbero disvelate dalle intercettazioni, fossero o meno riconducibili all'ipotesi associativa per la quale è stata applicata la custodia; nel dare rilievo agli incontri con lo zio [OSCURATO:PERSONA] mentre si trovava agli arresti donniciliari, la Corte territoriale non aveva neanche verificato se il provvedimento impositivo della misura vietasse tali visite né specificato le ragioni per le quali il ricorrente dovesse essere a conoscenza dell'attività illecita dello zio, avendo il giudice della cognizione escluso che le conversazioni fra i due parenti potessero riguardare lo spaccio di droga. Il ricorso contesta, inoltre, l'affermazione circa la consapevolezza dell'attività criminosa dello zio, ritenendola una congettura contraria a quanto accertato in sede di merito e non provata. Infine, si duole della statuizione di condanna alle spese del giudizio di legittimità. 2.1 Con i motivi aggiunti, la difesa ripropone e approfondisce gli argomenti esposti con il ricorso ribadendo che la Corte territoriale: aveva assegnato agli elementi valorizzati un significato opposto rispetto al giudice della cognizione eludendo o violando le direttive della sentenza rescindente che avrebbero imposto di verificare la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'attività illecita dello zio [OSCURATO:PERSONA]; aveva omesso di valutare il grado della colpa e l'incidenza che la condotta dell'istante aveva avuto sulla custodia.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo argomento difensivo, che lamenta la violazione dell'obbligo di uniformarsi al decisum della sentenza rescindente, ai sensi dell'art. 627 comma 3 c.p.p., è infondato. La quarta Sezione, con la sentenza di annullamento, aveva censurato la precedente ordinanza della Corte d'appello in quanto non spiegava come "la complessità delle intercettazioni, con un linguaggio criptico, in un solido contesto investigativo, fondi il nesso causale tra un atteggiamento volontario o almeno gravemente colposo consapevole dell'attività dello zio e l'emissione della misura cautelare detentiva". Le deficienze dal provvedimento annullato sono meglio chiarite al punto 11 della sentenza laddove il collegio giudicante, dopo aver puntualizzato i canoni di giudizio che debbono sovrintendere la valutazione del comportamento dell'istante al fine di verificare la sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 314 comma 1 c.p.p., ha precisato: "Nel caso dell'ordinanza impugnata, in tal senso, non appare soddisfare tale consolidato principio l'indicazione del linguaggio criptico utilizzato con i parenti e soprattutto con lo zio [OSCURATO:PERSONA] ma è necessario spiegare se, con grave colpa di [OSCURATO:PERSONA], ciò abbia causato l'apparenza che ha portato a coinvolgerlo nelle indagini e a renderlo destinatario della misura cautelare personale". Va chiarito che l'ordinanza annullata era incentrata sui rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA] e sul linguaggio criptico e sulle cautele che caratterizzavano i dialoghi, sommariamente sintetizzati, fra i medesimi intercorsi, sostenendosi che "erano sintomatiche di rapporti opachi verosimilmente afferenti scambi aventi come riferimento stupefacenti". L'annullamento, quindi, è stato determinato una carenza argomentativa sul nesso eziologico e sulla consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della natura criminale delle attività dello zio. 2. Uniformandosi al dictunn della sentenza rescindente, la Corte territoriale ha analizzato le conversazioni di interesse inserendole nel contesto indiziario sino a quel momento delineato dalle indagini che vedeva [OSCURATO:PERSONA] alla guida di un'associazione dedita al traffico di sostanza stupefacente che smerciava, fra l'altro, droga consegnata da [OSCURATO:PERSONA]. Sono quindi sintetizzate numerose conversazioni che vengono messe in relazione con altre intercettazioni intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] così da comporre un mosaico ricostruttivo che dava conto di passaggi di denaro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] legati a beni, misurabili in grammi, la cui reale natura doveva essere tenuta nascosta nel corso delle telefonate, che [OSCURATO:PERSONA] sapeva essere stati consegnati allo zio da terzi. Il ragionamento probatorio sviluppato nella seconda ordinanza, quindi, procede a una valutazione unitaria delle intercettazioni, di cui valorizza non soltanto il linguaggio criptico e le cautele che imponevano di limitare al minimo indispensabili le informazioni veicolate per telefono, calandola in uno scenario investigativo che vedeva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impegnati nello spaccio di sostanza stupefacente e [OSCURATO:PERSONA] partecipe di traffici illeciti dello zio che sapeva coinvolgere anche [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata, ancora, sottolinea che l'istante, all'epoca delle intercettazioni originanti la custodia cautelare si trovava sottoposto al regime degli arresti donniciliari. 3. Non può, quindi, non condividersi la conclusione cui perviene la Corte territoriale che ha ritenuto che la preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] di procurarsi una SIM e un telefono nuovo non appena ottenuti gli arresti domiciliari, i frequenti contatti con lo zio [OSCURATO:PERSONA] dovuti alla cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] in affari illeciti dello zio [OSCURATO:PERSONA] che sapeva coinvolgevano anche [OSCURATO:PERSONA] e le cautele utilizzate per celare a eventuali intercettatori l'oggetto di tali affari costituiscono condotte gravemente colpose in grado di indurre in errore l' A.G. in ordine al suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Il giudice del rinvio non si è, quindi, limitato a riproporre la precedente motivazione ma ha proceduto a un'autonoma e più approfondita disamina del materiale indiziario, colmando le lacune argomentative evidenziate da questa Corte. Il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata risulta, inoltre, del tutto logico, congruo e coerente con consolidati orientamenti di legittimità che attribuiscono rilievo, ai fini della configurazione della causa ostativa in esame, alle frequentazioni cc.dd. ambigue, sull'assunto che "la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce tuttavia condotta certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano [sul punto, cfr. Sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014 (dep. 2015), Dieni, Rv. 262436; 45418 del 25/1172010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898] " (Sez. 4, n. 48311 del 26/09/2017, D'urso, Rv. 271039 - 01). Dovendosi anche precisare che "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa alla riparazione della detenzione subita, non deve consistere necessariamente in una condotta che, gravemente imprudente o negligente, sia idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in relazione al reato per il quale si è patita la detenzione, sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva (Sez. 4, n. 48311 del 26/09/2017, D'urso, Rv. 271039 - 01 in relazione a un titolo custodiale adottato per i reati di associazione per delinquere aggravata, rapina a mano armata, omicidio, tentata rapina e reati in materia di armi). 4. Generico e comunque infondato risulta anche il secondo argomento difensivo secondo cui la Corte territoriale, oltre a violare i vincoli imposti dalla sentenza rescindente, avrebbe ribaltato il giudizio di cognizione. Premesso che non è vero che le "captazioni" dal giudice della cognizione sono state ritenute connesse "ad altra necessità non illecita", né avrebbero potuto esserlo, considerato che l'esigenza di inviare le foto alla fidanzata non poteva essere collegata alle conversazioni che riguardavano la cointeressenza fra zio e nipote o l'esigenza di procurarsi una nuova sim, non è dato comprendere, leggendo il ricorso, quali fatti ritenuti non provati dal giudice 4 della cognizione quello della riparazione aveva ritenuto provati o le circostanza che il primo aveva ritenute dimostrate e che il secondo aveva ignorato. La sentenza di assoluzione, infatti, ha ritenuto che fra zio e nipote fossero intervenute conversazioni che rivelavano il loro coinvolgimento in "questioni" che tuttavia non era stato possibile individuare. Nel provvedimento impugnato tali questioni assumono rilevanza non perché disvelatrici di ipotesi di spaccio ma in quanto, per le cautele adottate, per l'attività illecita dei soggetti coinvolti e per i passaggi di denaro a esse connesse potevano creare l'apparenza dell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione di [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, nel coinvolgimento del primo nell'attività di spaccio gestita dalla consorteria. Anche sotto tale profilo l'ordinanza impugnata risulta uniformarsi ai canoni di giudizio fissati dalla sentenza rescindente che, al punto 9, vietava di ritenere accertate -o non accertate- circostanze escluse - o affermate - dal giudice della cognizione e, al punto 10, prescriveva al giudice del rinvio di valutare il materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione non per stabilire la rilevanza penale delle condotte dell'istante ma se erano state un fattore condizionante dell'ingiusta detenzione. 5. Non maggior fondamento risultano avere i motivi aggiunti, che muovono da un principio enunciato dalle Sezioni unite D'Ambrosio in relazione all'ipotesi di cui all'art. 314 comma 2 c.p.p., non applicabile al caso di specie, non essendo intervenuto alcun provvedimento che ha sancito l'ingiustizia formale della cautela sofferta dall'istante (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'ambrosio, Rv. 247663 - 01). La doglianza prospettante l'omessa graduazione della colpa ravvisabile nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] e sull'incidenza della medesima sulla custodia, che riprende quanto già esposto nel ricorso, non si confronta con la motivazione contestata che connota come gravemente colposo il comportamento dell'istante e lo pone in relazione di "concausalità con il provvedimento restrittivo adottato". Gli altri argomenti risultano proposti già con il ricorso e la loro manifesta infondatezza è stata in precedenza illustrata. 6. Un ultimo argomento va affrontato, avendo la difesa chiesto la revoca della condanna alle spese disposta dalla Corte territoriale. Va osservato che la statuizione contestata è stata adottata proprio in forza del principio della soccombenza, avendo la Corte territoriale respinto l'istanza, e risulta motivata in maniera congrua, avendo il collegio giudicante ritenuto che l'Avvocatura dello Stato avesse esplicato attività difensiva diretta a contrastare la pretesa del ricorrente. Il ricorso chiede alla Corte di legittimità di procedere a valutare la specificità di una memoria difensiva che non risulta neppure allegata al ricorso, chiamando, quindi, questa Corte a una valutazione, spettante alla Corte d'appello, di un atto processuale non conoscibile, essendo precluso al giudice di legittimità l'accesso al fascicolo processuale, ovvero a disporre una compensazione delle spese che non trova alcuna giustificazione nel respingimento della richiesta risarcitoria. Il motivo è, quindi, inammissibile. 7. L'esito del giudizio comporta infine la condanna del ricorrente a