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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 44946/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto di una banconota da 50 euro sottratta dal portafoglio di [OSCURATO:PERSONA] (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

I) Violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito alla ritenuta non necessità di procedere alla ricognizione fotografica dell'imputata nel corso del dibattimento; nullità dell'individuazione personale e fotografica.

II) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto al motivo sub I), che sconfina nel merito, è appena il caso di rilevare come la sentenza impugnata abbia logicamente evidenziato che la persona offesa, sentita in dibattimento, riferiva di avere riconosciuto con sicurezza la ricorrente, quale autrice materiale del delitto, quando gli operanti gliel'avevano portata davanti, sicché sarebbe stata del tutto superflua una terza ricognizione in dibattimento, dopo la prima avvenuta nell'immediatezza del fatto e la seconda a distanza di qualche giorno.

3.2. Quanto al motivo sub II), si osserva che la Corte territoriale ha motivatamente e adeguatamente riconosciuto la recidiva, avuto riguardo al precedente specifico (e recente) a carico della prevenuta ed in considerazione delle specifiche modalità del fatto ragionevolmente reputate sintomatiche di una et, 4 _t? accentuata pericolosità, in quant posto in essere con particolare capacità e scaltrezza.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Ranaldi Eman4ele Di ,/7 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto di una banconota da 50 euro sottratta dal portafoglio di [OSCURATO:PERSONA] (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito alla ritenuta non necessità di procedere alla ricognizione fotografica dell'imputata nel corso del dibattimento; nullità dell'individuazione personale e fotografica. II) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al motivo sub I), che sconfina nel merito, è appena il caso di rilevare come la sentenza impugnata abbia logicamente evidenziato che la persona offesa, sentita in dibattimento, riferiva di avere riconosciuto con sicurezza la ricorrente, quale autrice materiale del delitto, quando gli operanti gliel'avevano portata davanti, sicché sarebbe stata del tutto superflua una terza ricognizione in dibattimento, dopo la prima avvenuta nell'immediatezza del fatto e la seconda a distanza di qualche giorno. 3.2. Quanto al motivo sub II), si osserva che la Corte territoriale ha motivatamente e adeguatamente riconosciuto la recidiva, avuto riguardo al precedente specifico (e recente) a carico della prevenuta ed in considerazione delle specifiche modalità del fatto ragionevolmente reputate sintomatiche di una et, 4 _t? accentuata pericolosità, in quant posto in essere con particolare capacità e scaltrezza. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Ranaldi Eman4ele Di ,/7 [OSCURATO:PERSONA]
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