CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 settembre 1991
Cassazione n. 06784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1991 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato dal ricorrente, in quanto non vi sarebbe prova dell'avvenuta notifica di tale atto presso il domicilio dichiarato dall'imputato in Pescara, [OSCURATO:PERSONA] n. 134; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'ufficiale giudiziario nella relata del 22 novembre 2021 ha attestato che la notifica presso il domicilio dichiarato dall'imputato era stata impossibile, in quanto lo stesso era risultato trasferito, e, dunque, di seguito correttamente la notifica è stata eseguita nelle forme dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorrente, con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado (che ha valorizzato l'elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, oltre che il possesso di un bilancino e una annotazione con i nominativi di numerosi acquirenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il