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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23621/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. –[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 06/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 4625 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sulricorso iscritt o al numero 4625 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73H68 L736G) SCIMENI Pietro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75B01 G224S) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23 H501S) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempor e ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2650/2019, pubblicatain data 24 giugno 2019; Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa I mediciindicati in epigrafe come ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],iscritti a corsi di specializzazione per le profes- sioni sanitarie in anni accademici successivi al 1990/1991 ed anteriori al 2006/2007, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, non- ché del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA],per otte- nere il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordi- namento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta ope- ratività dei cui effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007o, quanto meno, gli adeg uamenti eco- nomici previsti per legge della stessa borsa di studio.

Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Venezia.

La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, che aveva omesso di decidere in ordine ad alcune domande avanzate in via subordinata dagli attori, ha comunque confermato il rigetto integrale delle domande stesse.

Ricorrono i mediciindicati in epigrafe come ricorrenti, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri e gli altri Ministeri indicati in epigrafe.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte.

Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risar- cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41,45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’art. 360 nn. 3 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’ art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.».

I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.

Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 I ricorrentisostengono che la corte d’appello avrebbe erronea- mente escluso il loro diritto a ottenere, in via di indennizzo e/o comunque risarcitoria, la differenza tra la borsa di studio per- cepita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma laconcreta operatività dei cui ef- fetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007 ovvero, quanto meno, gli adeguamenti economici previsti dalla legge in relazione alla suddetta borsa di studio.

I suddetti motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

Su tutte le questioni di diritto oggetto delle censure dei ricor- renti, la decisione impugnata è, infatti, conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni della relativa motivazione), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che le difese dei ricorrenti non offrono argomenti idonei a rimeditare (cfr., tra le più recenti pronunzie massi- mate: Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018 , Rv. 648963 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14168del 24/05/2019, Rv. 653939 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 8503del 06/05/2020, Rv. 657919 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019 , Rv. 654216 – 01: in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di le- gittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; su taliultimi punt i , conf., altresì: Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n.

Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 15014dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a pag. 10, nonché Cass., Sez. 3, Ordi- nanzan. 12702 del 10/05/2023, che richiama a sua volta Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018;in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati:Sez.

L , Sentenza n. 20403 del 22/09/2009 , Rv. 610255 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 1891 del 09/02/2012 , Rv. 620912 – 01; Sez.

L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 –01; S ez.

L , Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021 , Rv. 660867 – 01 ; con specifico ri- guardo alla questionedegli incrementi della borsa di studio di cui al D. Lgs. n. 257 del 1991, cfr.,in particolare : Sez.

L, Sen- tenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 –01; Sez.

L , Or- dinanza n. 18670 del 27/07/2017 , Rv. 645008 – 02; Sez .

L , Ordinanza n. 9104del 01/04/2021, Rv. 660868 –01 ; cfr., inol- tre, tra le innumerevoli decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 17184 del 15/06/2023; Sez. 1 , Sentenza n. 36427 del 13/12/2022;Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 31311 del 24/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 31112 del 21/10/2022; Sez. 6 - 3 , Or- dinanza n. 30793 del 19/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordinanze n. 30506, 30507, 30508, 30700 e 30710 del 18/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 28665 del 03/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanzenn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018): l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di la- voro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione –lavoro, oggetto Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvi- sata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta at- tività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sop- perire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costi- tuiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla for- mazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conse- guimento, a fine corso, di un titolo abilitante, sicché è inappli- cabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribu- zione ivi contenuto; gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole uni- versitarie di specializzazione in medicina e chirurgia deri- vantidalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – chenon prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi –devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legi- slativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta ade- guata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i me- dici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordina- mento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costitui- sce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comuni- tari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trat- tamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007; l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione con- fermata dall’art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha con- solidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al fi- nanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6; in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata re- munerazione, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni ac- cademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una mano- vra di politica economica riguardante la generalità degli emolu- menti retributivi in senso lato erogati dallo Stato; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto d.lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della legge 29 dicembre 1990, n.428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa.

È opportuno sottolineare che, in realtà, ancor prima che infon- dato, il secondo motivo del ricorso risulta in realtà inammissi- bile, in quanto non coglie adeguatamente la effettiva ratio de- cidendialla base della statuizione impugnata sul punto contro- verso, relativo al riconoscimento dei pretesi automatici Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 incrementi dovuti per legge, in base all’art. 6 del decreto legi- slativo n. 257 del 1991, dell’importo della borsa di studio per- cepita dagli attori (indicizzazione annuale in relazione al tasso programmato di inflazione e adeguamento triennale).

Fermo restando quanto sopra esposto in relazione alla insussi- stenza del diritto dei ricorrenti alla percezione (anche a titolo risarcitorio) di tali incrementi, in realtà in relazione agli adegua- menti dell’importo della borsa di studio ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991, la corte d’appello ha riget- tato la domanda per la ritenuta prescrizione delle relative pre- tese e nel ricorso tale ratio decidendinon risulta oggetto di spe- cifiche censure. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile . 2.1Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. 2.2Ritiene la Corte che sussistano, altresì, i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una ulteriore somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..

Il ricorso, infatti, risulta manifestamente infondato in diritto, sussistendo, con riguardo alle questioni fatte valere, un indi- rizzo interpretativo di questa Corte consolidatosi in epoca am- piamente anteriore a quello di proposizione del ricorso stesso, il quale non espone argomenti idonei a contrastarlo.

Dunque, la proposizione della presente impugnazione costitui- sce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdi- zioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della dili- genza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate e, Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 comunque, una impugnazione di legittimità non suscettibile di accoglimento.

La Corte stima equo contenere tale condanna, in favore delle amministrazioni controricorrenti, nella complessiva misura di € 1.000,00.

La condanna al pagamento delle spese, nonché dell’ulteriore somma dovuta in base all’art. 96, comma 3, c.p.c.,è disposta in solido a carico di tutti i ricorrentionerati, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., in considerazione del loro interesse comune al ricorso, derivante dall’identità delle questioni sollevate, nonché dalla convergenza dei relativi atteggiamenti difensivi (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916del 17/10/2016, Rv. 642932 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018, Rv. 648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Rv. 651335 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019, Rv. 653446 –01; Sez. 1 , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 , Rv. 663943 -02).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile i l ricors o ; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore delleamministrazioni controricorrenti, liquidandole, in solido tra i ricorrenti stessi,in complessivi € 3.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge; - condanna , inoltre, i ricorrent i, tra loro in solido , a pagare , in favore delle amministrazionicontroricorrenti, l’ulteriore somma di € 1.000 ,00 , ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. –[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 4625 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sulricorso iscritt o al numero 4625 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73H68 L736G) SCIMENI Pietro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75B01 G224S) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23 H501S) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempor e ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2650/2019, pubblicatain data 24 giugno 2019; Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I mediciindicati in epigrafe come ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],iscritti a corsi di specializzazione per le profes- sioni sanitarie in anni accademici successivi al 1990/1991 ed anteriori al 2006/2007, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, non- ché del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA],per otte- nere il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordi- namento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta ope- ratività dei cui effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007o, quanto meno, gli adeg uamenti eco- nomici previsti per legge della stessa borsa di studio. Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Venezia. La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, che aveva omesso di decidere in ordine ad alcune domande avanzate in via subordinata dagli attori, ha comunque confermato il rigetto integrale delle domande stesse. Ricorrono i mediciindicati in epigrafe come ricorrenti, sulla base di due motivi. Resistono con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri e gli altri Ministeri indicati in epigrafe. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risar- cimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepi- mento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41,45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’art. 360 nn. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), dell’art. 11 della Legge n. 370/99, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517e dell’ art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.». I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente. Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 I ricorrentisostengono che la corte d’appello avrebbe erronea- mente escluso il loro diritto a ottenere, in via di indennizzo e/o comunque risarcitoria, la differenza tra la borsa di studio per- cepita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma laconcreta operatività dei cui ef- fetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007 ovvero, quanto meno, gli adeguamenti economici previsti dalla legge in relazione alla suddetta borsa di studio. I suddetti motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Su tutte le questioni di diritto oggetto delle censure dei ricor- renti, la decisione impugnata è, infatti, conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni della relativa motivazione), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che le difese dei ricorrenti non offrono argomenti idonei a rimeditare (cfr., tra le più recenti pronunzie massi- mate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018 , Rv. 648963 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14168del 24/05/2019, Rv. 653939 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 8503del 06/05/2020, Rv. 657919 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019 , Rv. 654216 – 01: in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di le- gittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; su taliultimi punt i , conf., altresì: Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 15014dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a pag. 10, nonché Cass., Sez. 3, Ordi- nanzan. 12702 del 10/05/2023, che richiama a sua volta Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018;in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati:Sez. L , Sentenza n. 20403 del 22/09/2009 , Rv. 610255 – 01; Sez. L , Sentenza n. 1891 del 09/02/2012 , Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 –01; S ez. L , Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021 , Rv. 660867 – 01 ; con specifico ri- guardo alla questionedegli incrementi della borsa di studio di cui al D. Lgs. n. 257 del 1991, cfr.,in particolare : Sez. L, Sen- tenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 –01; Sez. L , Or- dinanza n. 18670 del 27/07/2017 , Rv. 645008 – 02; Sez . L , Ordinanza n. 9104del 01/04/2021, Rv. 660868 –01 ; cfr., inol- tre, tra le innumerevoli decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 17184 del 15/06/2023; Sez. 1 , Sentenza n. 36427 del 13/12/2022;Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 31311 del 24/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 31112 del 21/10/2022; Sez. 6 - 3 , Or- dinanza n. 30793 del 19/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordinanze n. 30506, 30507, 30508, 30700 e 30710 del 18/10/2022; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 28665 del 03/10/2022; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanzenn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018): l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di la- voro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione –lavoro, oggetto Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvi- sata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta at- tività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sop- perire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costi- tuiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla for- mazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conse- guimento, a fine corso, di un titolo abilitante, sicché è inappli- cabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribu- zione ivi contenuto; gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole uni- versitarie di specializzazione in medicina e chirurgia deri- vantidalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – chenon prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi –devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legi- slativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta ade- guata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i me- dici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordina- mento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costitui- sce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comuni- tari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trat- tamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007; l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione con- fermata dall’art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha con- solidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al fi- nanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6; in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata re- munerazione, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni ac- cademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una mano- vra di politica economica riguardante la generalità degli emolu- menti retributivi in senso lato erogati dallo Stato; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto d.lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della legge 29 dicembre 1990, n.428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa. È opportuno sottolineare che, in realtà, ancor prima che infon- dato, il secondo motivo del ricorso risulta in realtà inammissi- bile, in quanto non coglie adeguatamente la effettiva ratio de- cidendialla base della statuizione impugnata sul punto contro- verso, relativo al riconoscimento dei pretesi automatici Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 incrementi dovuti per legge, in base all’art. 6 del decreto legi- slativo n. 257 del 1991, dell’importo della borsa di studio per- cepita dagli attori (indicizzazione annuale in relazione al tasso programmato di inflazione e adeguamento triennale). Fermo restando quanto sopra esposto in relazione alla insussi- stenza del diritto dei ricorrenti alla percezione (anche a titolo risarcitorio) di tali incrementi, in realtà in relazione agli adegua- menti dell’importo della borsa di studio ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991, la corte d’appello ha riget- tato la domanda per la ritenuta prescrizione delle relative pre- tese e nel ricorso tale ratio decidendinon risulta oggetto di spe- cifiche censure. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile . 2.1Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. 2.2Ritiene la Corte che sussistano, altresì, i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una ulteriore somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.. Il ricorso, infatti, risulta manifestamente infondato in diritto, sussistendo, con riguardo alle questioni fatte valere, un indi- rizzo interpretativo di questa Corte consolidatosi in epoca am- piamente anteriore a quello di proposizione del ricorso stesso, il quale non espone argomenti idonei a contrastarlo. Dunque, la proposizione della presente impugnazione costitui- sce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdi- zioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della dili- genza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate e, Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 comunque, una impugnazione di legittimità non suscettibile di accoglimento. La Corte stima equo contenere tale condanna, in favore delle amministrazioni controricorrenti, nella complessiva misura di € 1.000,00. La condanna al pagamento delle spese, nonché dell’ulteriore somma dovuta in base all’art. 96, comma 3, c.p.c.,è disposta in solido a carico di tutti i ricorrentionerati, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., in considerazione del loro interesse comune al ricorso, derivante dall’identità delle questioni sollevate, nonché dalla convergenza dei relativi atteggiamenti difensivi (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916del 17/10/2016, Rv. 642932 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018, Rv. 648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Rv. 651335 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019, Rv. 653446 –01; Sez. 1 , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 , Rv. 663943 -02). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile i l ricors o ; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore delleamministrazioni controricorrenti, liquidandole, in solido tra i ricorrenti stessi,in complessivi € 3.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito ed accessori di legge; - condanna , inoltre, i ricorrent i, tra loro in solido , a pagare , in favore delle amministrazionicontroricorrenti, l’ulteriore somma di € 1.000 ,00 , ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Ric. n. 4625/2020 –Sez. 3 – A d. 21 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da part
Sentenza Cassazione n. 23621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris