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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22955/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 30/09/2025, la Corte di appello di Palermo in funzione digiudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere ilvincolo della continuazione in proprio favore tra gli illeciti oggetto della sentenza emessadalla Corte di appello di Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal 04/12/2023 (che loaveva condannato alla pena complessiva di anni tredici, mesi quattro di reclusione per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed una serie di altri reati di estorsioni già posti incontinuazione) e quelli oggetto della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminarepresso il Tribunale di Palermo in data 06/11/2007, irrevocabile dal 04/06/2011 (che lo avevacondannato – a seguito di giudizio abbreviato – alla pena complessiva di anni nove direclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e altre duecondotte di estorsione e tentata estorsione).Aveva rideterminato la pena, ai sensi dell’art. 81 cod. pen. in anni diciassette direclusione.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un unico articolato motivo ha lamentato inosservanza delle norme penali e processualie violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nonché mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc. pen.La difesa evidenzia che la condotta di cui all’art. 416-bis cod. pen. oggetto dellasentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal04/12/2023 era temporalmente collocata «a far data dal 6 novembre 2007», mentre lacondotta di cui all’art. 416-bis cod. pen., oggetto della sentenza emessa dal Giudice perl’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo in data 06/11/2007, irrevocabile dal04/06/2011, è stata contestata (e ritenuta) «fino al 02/11/2017».

Le due sentenze farebbero,quindi, riferimento ad una medesima condotta, per via della sovrapposizione dellecontestazioni per il periodo dal 09/11/2017 al 15/02/2014, nel corso del quale il ricorrenteaveva già espiato una pena.La difesa, pertanto, si duole del mancato riconoscimento dell’assorbimento della penagià espiata dal ricorrente con riferimento alla seconda sentenza in quella irrogata con laprima.

Secondo la difesa, la Corte avrebbe dovuto porre come pena base quella di cui allasentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo in data06/11/2007, irrevocabile dal 04/06/2011, applicando su di essa un aumento conassorbimento del suddetto periodo di detenzione.Sotto altro profilo il ricorrente evidenzia che nella sentenza emessa dalla Corte diappello di Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal 04/12/2023, la pena irrogata era cosìcalcolata: «pena base per il capo 2), anni quindici di reclusione, aumentata di mesi sedici peri capi 19), 22) e 28), mesi 228; aumentata di mesi sei per ciascuno dei capi 21) e 23), mesi240; ridotta per il rito a mesi 160 (anni tredici e mesi quattro di reclusione)».Quel calcolo doveva considerarsi errato perché nella indicazione di mesi sedici per icapi 19), 22) e 28), non doveva farsi riferimento alla misura di mesi sedici per ciascuna dellecontestazioni ma alla somma complessiva degli aumenti per tutte e tre le contestazioni; ciòveniva confermato dal fatto che la successiva indicazione di aumento di mesi sei «perciascuno dei capi 21) e 23)», segnalava una diversa scelta di ripartizione degli aumenti suognuna delle contestazioni e non sul loro complesso.Pertanto, chiedeva la rideterminazione del calcolo complessivo della pena a seguitodell’applicazione dell’art. 81 cod. pen.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.In ordine al primo profilo relativo al computo del presofferto, il giudice dell’esecuzioneha correttamente richiamato la giurisprudenza secondo cui «in tema di esecuzione, il periododi detenzione subito senza titolo non può detrarsi per fungibilità dalla pena irrogata per unreato permanente la cui consumazione si sia protratta oltre detto periodo, giacché, data lastruttura unitaria del reato permanente, non è possibile operarne una scomposizione in unapluralità di reati, alcuni anteriori ed altri posteriori alla esecuzione dello stato detentivorivelatosi senza titolo» (Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025 Cc., dep. 02/04/2025, Rv. 287785 –01).Poiché il periodo di espiazione dal 09/11/2007 al 15/02/2014 è cristallizzato nei capi diimputazione concernenti il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., non è applicabile il dettatodell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che riguarda il caso in cui la detenzione fungibile èsolo quella espiata successivamente alla commissione del reato per il quale deve esseredeterminata la pena da eseguire.Quanto al dedotto errore di calcolo nella determinazione della pena in continuazioneper i capi 19) 22) e 28), il giudice dell’esecuzione ha applicato la medesima penadeterminata dal giudice della cognizione, pertanto, è evidente che non può essersi verificatoalcun errore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

E’ infondato il primo motivo con il quale si lamenta che del mancato riconoscimentodell’assorbimento della pena già espiata dal ricorrente con riferimento alla sentenza delGiudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo in data 06/11/2007,irrevocabile dal 04/06/2011 in quella irrogata con la sentenza emessa dalla Corte di appellodi Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal 04/12/2023.La tesi difensiva poggia sulla circostanza che entrambe le sentenze hanno ad oggetto ilreato permanente di cui all’art. 416-bis cod. pen.: quella dalla Corte di appello di Palermo indata 20/12/2022, irrevocabile dal 04/12/2023 aveva accertato una condotta temporalmentecollocata «a far data dal 6 novembre 2007», mentre la sentenza emessa dal Giudice perl’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo in data 06/11/2007, irrevocabile dal04/06/2011, aveva accertato una condotta protrattasi «fino al 02/11/2017».

Vi era, quindi,una sovrapposizione delle contestazioni (e delle condotte ritenute) per il periodo dal09/11/2017 al 15/02/2014, nel corso del quale il ricorrente aveva già espiato una pena.Questa pena, secondo la difesa, andava scomputata dal presofferto e se ne dovevatenere conto nel calcolo della continuazione.Orbene, rileva la Corte che la condotta associativa relativa al periodo fino al 2novembre 2007 è stata accertata con la sentenza successiva all’inizio del periodo didetenzione di cui si parla, ma tale circostanza non può rilevare ai fini dell’applicazionedell’art. 81 cod. pen., che calcola la pena da eseguire, rimanendo poi all’organodell’esecuzione la verifica su quella già espiata e quella eventuale ancora da espiare.E quanto agli adempimenti a carico del Procuratore Generale territoriale in caso diavvenuto riconoscimento della continuazione tra reati le cui pene separatamente inflittesiano state già interamente espiate, come si annota nella motivazione di Sez. 1, n. 6072 del24/05/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272101 – 01, «ove si pongano problemi di fungibilità tra lecarcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, chepuò considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve esserescisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da potersi individuare quellecommesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l'aliquota di sanzione del relativoframmento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi,la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta (tra le altre, Sez. 1, n. 38400 del18/09/2009, Agresta, Rv. 244837; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383;Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618)»La questione dedotta non rileva, quindi, ai fini del calcolo della pena in relazione ai reatiposti in continuazione, ma al più può avere rilevanza ai fini dell’esecuzione della penacomplessiva risultante dal cumulo e a fini diversi da quelli correlati all’applicazione dell’art.81 cod. pen. dopo che fatti oggetto di più sentenze siano ritenuti avvinti da un medesimodisegno criminoso.3.

Sotto altro profilo il ricorrente denunciava un errore di calcolo e lo ricavava dallasentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal04/12/2023.Nella parte dedicata al calcolo della pena in tale sentenza si leggeva: «pena base per ilcapo 2), anni quindici di reclusione, aumentata di mesi sedici per i capi 19), 22) e 28), mesi228; aumentata di mesi sei per ciascuno dei capi 21) e 23), mesi 240; ridotta per il rito amesi 160 (anni tredici e mesi quattro di reclusione)».Veniva quindi indicata la misura di mesi sedici per i capi 19), 22) e 28); però, secondo ilricorrente, non doveva farsi riferimento alla misura di mesi sedici per ciascuna dellecontestazioni ma alla somma complessiva degli aumenti per tutte e tre le contestazioni; nesarebbe venuta conferma dal fatto che la successiva indicazione di aumento di mesi sei «perciascuno dei capi 21) e 23)», che segnalava con la più appropriata locuzione («perciascuno») una diversa scelta di ripartizione degli aumenti su ognuna delle contestazioni enon sul loro complesso.Questa interpretazione avrebbe dovuto indurre il giudice dell’esecuzione ad effettuareun calcolo che tenesse conto della misura più mite degli aumenti per i capi 19), 22) e 28).Tuttavia va evidenziato che, ammesso che errore di calcolo vi fosse stato, esso sarebbecomunque contenuto una sentenza divenuta irrevocabile e sul punto confermata neisuccessivi gradi di giudizio; senza che questo errore sia stato oggetto di censura e senzache sia stato rilevato nel procedimento di cognizione.Esso insomma risulta coperto dal giudicato e non rendendo di per sé solo illegale lapena finale, non può certamente essere messo in discussione in sede di incidente diesecuzione.Peraltro, il giudice dell’esecuzione ha proceduto ad un nuovo calcolo tenendo conto nonsolo dell’entità della commisurazione degli aumenti ma del metodo di calcolo contenuto nellasentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal04/12/2023.Nel provvedimento impugnato si sottolinea come l’interpretazione del giudicato nonconsentiva altra conclusione che ritenere che per i capi 19), 22) e 28) si fosse ritenutocongruo un aumento maggiore rispetto agli altri reati satellite, pari a sedici mesi di reclusioneper ciascuna di queste condotte, proprio perché la somma complessiva dei tre aumenti,aggiunto alla pena di quindici anni di reclusione, veniva indicata in mesi 228 di reclusione, eperché su questo calcolo si era pronunciato anche il giudice di appello, condividendolointegralmente.4.

Il ricorso è, pertanto, infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 30/09/2025, la Corte di appello di Palermo in funzione digiudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere ilvincolo della continuazione in proprio favore tra gli illeciti oggetto della sentenza emessadalla Corte di appello di Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal 04/12/2023 (che loaveva condannato alla pena complessiva di anni tredici, mesi quattro di reclusione per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed una serie di altri reati di estorsioni già posti incontinuazione) e quelli oggetto della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminarepresso il Tribunale di Palermo in data 06/11/2007, irrevocabile dal 04/06/2011 (che lo avevacondannato – a seguito di giudizio abbreviato – alla pena complessiva di anni nove direclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e altre duecondotte di estorsione e tentata estorsione).Aveva rideterminato la pena, ai sensi dell’art. 81 cod. pen. in anni diciassette direclusione.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con un unico articolato motivo ha lamentato inosservanza delle norme penali e processualie violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nonché mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc. pen.La difesa evidenzia che la condotta di cui all’art. 416-bis cod. pen. oggetto dellasentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal04/12/2023 era temporalmente collocata «a far data dal 6 novembre 2007», mentre lacondotta di cui all’art. 416-bis cod. pen., oggetto della sentenza emessa dal Giudice perl’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo in data 06/11/2007, irrevocabile dal04/06/2011, è stata contestata (e ritenuta) «fino al 02/11/2017». Le due sentenze farebbero,quindi, riferimento ad una medesima condotta, per via della sovrapposizione dellecontestazioni per il periodo dal 09/11/2017 al 15/02/2014, nel corso del quale il ricorrenteaveva già espiato una pena.La difesa, pertanto, si duole del mancato riconoscimento dell’assorbimento della penagià espiata dal ricorrente con riferimento alla seconda sentenza in quella irrogata con laprima. Secondo la difesa, la Corte avrebbe dovuto porre come pena base quella di cui allasentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo in data06/11/2007, irrevocabile dal 04/06/2011, applicando su di essa un aumento conassorbimento del suddetto periodo di detenzione.Sotto altro profilo il ricorrente evidenzia che nella sentenza emessa dalla Corte diappello di Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal 04/12/2023, la pena irrogata era cosìcalcolata: «pena base per il capo 2), anni quindici di reclusione, aumentata di mesi sedici peri capi 19), 22) e 28), mesi 228; aumentata di mesi sei per ciascuno dei capi 21) e 23), mesi240; ridotta per il rito a mesi 160 (anni tredici e mesi quattro di reclusione)».Quel calcolo doveva considerarsi errato perché nella indicazione di mesi sedici per icapi 19), 22) e 28), non doveva farsi riferimento alla misura di mesi sedici per ciascuna dellecontestazioni ma alla somma complessiva degli aumenti per tutte e tre le contestazioni; ciòveniva confermato dal fatto che la successiva indicazione di aumento di mesi sei «perciascuno dei capi 21) e 23)», segnalava una diversa scelta di ripartizione degli aumenti suognuna delle contestazioni e non sul loro complesso.Pertanto, chiedeva la rideterminazione del calcolo complessivo della pena a seguitodell’applicazione dell’art. 81 cod. pen.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.In ordine al primo profilo relativo al computo del presofferto, il giudice dell’esecuzioneha correttamente richiamato la giurisprudenza secondo cui «in tema di esecuzione, il periododi detenzione subito senza titolo non può detrarsi per fungibilità dalla pena irrogata per unreato permanente la cui consumazione si sia protratta oltre detto periodo, giacché, data lastruttura unitaria del reato permanente, non è possibile operarne una scomposizione in unapluralità di reati, alcuni anteriori ed altri posteriori alla esecuzione dello stato detentivorivelatosi senza titolo» (Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025 Cc., dep. 02/04/2025, Rv. 287785 –01).Poiché il periodo di espiazione dal 09/11/2007 al 15/02/2014 è cristallizzato nei capi diimputazione concernenti il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., non è applicabile il dettatodell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che riguarda il caso in cui la detenzione fungibile èsolo quella espiata successivamente alla commissione del reato per il quale deve esseredeterminata la pena da eseguire.Quanto al dedotto errore di calcolo nella determinazione della pena in continuazioneper i capi 19) 22) e 28), il giudice dell’esecuzione ha applicato la medesima penadeterminata dal giudice della cognizione, pertanto, è evidente che non può essersi verificatoalcun errore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. E’ infondato il primo motivo con il quale si lamenta che del mancato riconoscimentodell’assorbimento della pena già espiata dal ricorrente con riferimento alla sentenza delGiudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo in data 06/11/2007,irrevocabile dal 04/06/2011 in quella irrogata con la sentenza emessa dalla Corte di appellodi Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal 04/12/2023.La tesi difensiva poggia sulla circostanza che entrambe le sentenze hanno ad oggetto ilreato permanente di cui all’art. 416-bis cod. pen.: quella dalla Corte di appello di Palermo indata 20/12/2022, irrevocabile dal 04/12/2023 aveva accertato una condotta temporalmentecollocata «a far data dal 6 novembre 2007», mentre la sentenza emessa dal Giudice perl’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo in data 06/11/2007, irrevocabile dal04/06/2011, aveva accertato una condotta protrattasi «fino al 02/11/2017». Vi era, quindi,una sovrapposizione delle contestazioni (e delle condotte ritenute) per il periodo dal09/11/2017 al 15/02/2014, nel corso del quale il ricorrente aveva già espiato una pena.Questa pena, secondo la difesa, andava scomputata dal presofferto e se ne dovevatenere conto nel calcolo della continuazione.Orbene, rileva la Corte che la condotta associativa relativa al periodo fino al 2novembre 2007 è stata accertata con la sentenza successiva all’inizio del periodo didetenzione di cui si parla, ma tale circostanza non può rilevare ai fini dell’applicazionedell’art. 81 cod. pen., che calcola la pena da eseguire, rimanendo poi all’organodell’esecuzione la verifica su quella già espiata e quella eventuale ancora da espiare.E quanto agli adempimenti a carico del Procuratore Generale territoriale in caso diavvenuto riconoscimento della continuazione tra reati le cui pene separatamente inflittesiano state già interamente espiate, come si annota nella motivazione di Sez. 1, n. 6072 del24/05/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272101 – 01, «ove si pongano problemi di fungibilità tra lecarcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, chepuò considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve esserescisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da potersi individuare quellecommesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l'aliquota di sanzione del relativoframmento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi,la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta (tra le altre, Sez. 1, n. 38400 del18/09/2009, Agresta, Rv. 244837; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, Calzolaio, Rv. 246383;Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618)»La questione dedotta non rileva, quindi, ai fini del calcolo della pena in relazione ai reatiposti in continuazione, ma al più può avere rilevanza ai fini dell’esecuzione della penacomplessiva risultante dal cumulo e a fini diversi da quelli correlati all’applicazione dell’art.81 cod. pen. dopo che fatti oggetto di più sentenze siano ritenuti avvinti da un medesimodisegno criminoso.3. Sotto altro profilo il ricorrente denunciava un errore di calcolo e lo ricavava dallasentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal04/12/2023.Nella parte dedicata al calcolo della pena in tale sentenza si leggeva: «pena base per ilcapo 2), anni quindici di reclusione, aumentata di mesi sedici per i capi 19), 22) e 28), mesi228; aumentata di mesi sei per ciascuno dei capi 21) e 23), mesi 240; ridotta per il rito amesi 160 (anni tredici e mesi quattro di reclusione)».Veniva quindi indicata la misura di mesi sedici per i capi 19), 22) e 28); però, secondo ilricorrente, non doveva farsi riferimento alla misura di mesi sedici per ciascuna dellecontestazioni ma alla somma complessiva degli aumenti per tutte e tre le contestazioni; nesarebbe venuta conferma dal fatto che la successiva indicazione di aumento di mesi sei «perciascuno dei capi 21) e 23)», che segnalava con la più appropriata locuzione («perciascuno») una diversa scelta di ripartizione degli aumenti su ognuna delle contestazioni enon sul loro complesso.Questa interpretazione avrebbe dovuto indurre il giudice dell’esecuzione ad effettuareun calcolo che tenesse conto della misura più mite degli aumenti per i capi 19), 22) e 28).Tuttavia va evidenziato che, ammesso che errore di calcolo vi fosse stato, esso sarebbecomunque contenuto una sentenza divenuta irrevocabile e sul punto confermata neisuccessivi gradi di giudizio; senza che questo errore sia stato oggetto di censura e senzache sia stato rilevato nel procedimento di cognizione.Esso insomma risulta coperto dal giudicato e non rendendo di per sé solo illegale lapena finale, non può certamente essere messo in discussione in sede di incidente diesecuzione.Peraltro, il giudice dell’esecuzione ha proceduto ad un nuovo calcolo tenendo conto nonsolo dell’entità della commisurazione degli aumenti ma del metodo di calcolo contenuto nellasentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 20/12/2022, irrevocabile dal04/12/2023.Nel provvedimento impugnato si sottolinea come l’interpretazione del giudicato nonconsentiva altra conclusione che ritenere che per i capi 19), 22) e 28) si fosse ritenutocongruo un aumento maggiore rispetto agli altri reati satellite, pari a sedici mesi di reclusioneper ciascuna di queste condotte, proprio perché la somma complessiva dei tre aumenti,aggiunto alla pena di quindici anni di reclusione, veniva indicata in mesi 228 di reclusione, eperché su questo calcolo si era pronunciato anche il giudice di appello, condividendolointegralmente.4. Il ricorso è, pertanto, infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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