CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 35822/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16542-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 04/05/2020C udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] È stato proposto ricorso per regolamento di competenza da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona del 4 maggio 2020, resa nel giudizio fra la medesima Bende! e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Verona ha disposto la sospensione del giudizio, e art.295 c.p.c., ravvisando il nesso di pregiudizialità fra l'oggetto della causa dinanzi ad esso pendente e altra controversia, costituita dal procedimento avviato già nel 2006 (attrice l'odierna ricorrente) e deciso in secondo grado con sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2015/2016, impugnata in cassazione con ricorso iscritto al n. RG 5337/2017, non ancora definito. Il ricorso per regolamento è proposto sulla base di tre motivi, il terzo dei quali denuncia l'errore di diritto commesso dal giudice, nell'avere disposto la sospensione necessaria con riferimento a un giudizio, asserito pregiudicante, definito con pronuncia di merito. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, in materia, hanno stabilito il seguente principio: «in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.» (Cass., S.U., n. 21736/2017). L'accoglimento del terzo, preliminare, motivo comporta l' assorbimento dei restanti, i quali investono le ragioni sostanziali della sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.; pertanto quelle stesse ragioni, come esattamente rilevato dal Procuratore Generale, potranno essere considerate dal giudice del merito, se e quando egli ritenga di adottare un provvedimento discrezionale di sospensione in forza Ric, 2020 n. 16542 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- dell'art. 337 c.p.c., tenuto conto del generale .nJa vor per le ipotesi sospensive (v. per tutte Cass., S.U. 14670/2003 e successive conformi. Le parti, pertanto, debbono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Verona per la prosecuzione del giudizio. Spese al merito. P. Q.M. accoglie l'istanza; cassa l'ordinanza; dichiara la competenza del Tribunale di Verona dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021. Il Presidente ,11./Vi/U) nppet,,T 7r,"!,t4 CANCELLO%