Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 38586/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24180-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro in termini prescritti dalla legge; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 21004/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21004/2019 pubblicata il 29 ottobre 2019, accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e riformava la decisione del Giudice di Pace di Roma che condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento CE 261/2004, per il ritardo superiore a 10 ore con cui l'areo era giunto a destinazione. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale di Roma, il quale, con sentenza n. 21004- 2019, pubblicata il 29 ottobre 2019, modificava la decisione di prime cure, riconoscendo all'appellante al pagamento di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria, compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] impugna la suddetta decisione con ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte Considerato che: Il ricorso per cassazione non risulta depositato (art. 369 c.p.c.), pur essendo stato notificato in data 2 luglio 2020, tramite pec, alla [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 24180 sez.

M3 ud. 21-09-2021 -2- La controricorrente ha depositato il ricorso (allegato A al controricorso).

Il ricorso va dichiarato improcedibile, atteso che il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez.

Un., n. 4859 del 30/07/1981, n. 4859 ; cfr. poi analogamente Cass. 10/01/2001, n. 252; Cass. 09/11/2017, n.26529; Cass.25/02/2020, n.4917); Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare l'esistenza dei presupposti processuali di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2021 dalla Sesta Sezione civile, sottosezione terza, della Corte di Cassazione.

Il Presidente 113

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24180-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro in termini prescritti dalla legge; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorren te - avverso la sentenza n. 21004/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21004/2019 pubblicata il 29 ottobre 2019, accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e riformava la decisione del Giudice di Pace di Roma che condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento CE 261/2004, per il ritardo superiore a 10 ore con cui l'areo era giunto a destinazione. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale di Roma, il quale, con sentenza n. 21004- 2019, pubblicata il 29 ottobre 2019, modificava la decisione di prime cure, riconoscendo all'appellante al pagamento di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria, compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] impugna la suddetta decisione con ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato con memoria. Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte Considerato che: Il ricorso per cassazione non risulta depositato (art. 369 c.p.c.), pur essendo stato notificato in data 2 luglio 2020, tramite pec, alla [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24180 sez. M3 ud. 21-09-2021 -2- La controricorrente ha depositato il ricorso (allegato A al controricorso). Il ricorso va dichiarato improcedibile, atteso che il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4859 del 30/07/1981, n. 4859 ; cfr. poi analogamente Cass. 10/01/2001, n. 252; Cass. 09/11/2017, n.26529; Cass.25/02/2020, n.4917); Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare l'esistenza dei presupposti processuali di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2021 dalla Sesta Sezione civile, sottosezione terza, della Corte di Cassazione. Il Presidente 113
Sentenza Cassazione n. 38586/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris