Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 1969

Cassazione n. 28453/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti al giudice d’appello per la rinnovazione del giudizio; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Firenzein epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile per genericità il gravame da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del 4 dicembre 2020, che lo aveva condannato per il delitto di evasione.

1.1. Con un primo motivo, egli lamenta la nullità della sentenza impugnata, per non aver avuto notizia del giudizio di appello, in quanto il relativo atto di citazione,essendo nelle more deceduto il proprio difensore di fiducia nonché domiciliatario, gli è stato notificato presso il difensore d’ufficio successivamente nominatogli, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché secondo le regole ordinarie dell’art. 157, stesso codice (si citano, a conforto, precedenti di legittimità).

1.2. L a seconda doglianza consiste nella violazione dell’art. 581, cod. proc. pen., contestandosi la ritenuta genericità dell’appello.

Con questo, infatti,era stata chiesta la rimodulazione della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, indicando i profili rilevanti a tal fine (buon comportamento processuale, condizioni di vita disagiate, lieve entità del fatto per il quale era stata applicata la custodia domiciliare violata).

In particolare, il riferimento al “furto di un bene di scarso valore economico”, erroneamente stigmatizzato dalla Corte d’appello come eccentrico, si riferiva al reato sotteso alla misura cautelare ed era stato addotto, con l’appello, a confutazione dei profili valorizzati dal primo giudice per negare quelle attenuanti (numerosi precedenti dell’imputato e tipo di reato commesso).

In ogni caso,si lamenta come il giudice d’appello abbia compiuto un sindacato sul fondamento del motivo di gravame, non consentitogli.

2. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso, con trasmissione degli atti al giudice d’appello per la rinnovazione del giudizio.

3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato il primo motivo di ricorso, con la conseguente necessità di rinnovare il giudizio d’appello, rimanendo perciò superata l’ulteriore doglianza. 2.In tema di notificazioni, il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un'ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione: sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l'imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (richiamate nell'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 161), non potendosi ritenere che l'imputato sia stato nell'effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto» (Sez. 2, n. 14947 del 11/02/2020, Ugoletti, Rv. 278836; Sez. 6, n. 13417 del 08/03/2016, Bona, Rv. 266739).

A tanto si aggiunga che, dalla consultazione del fascicolo processuale, consentita al giudice di legittimità in ragione della natura processuale della questione sottopostagli, non risulta che siano stati effettuati gli adempimenti di cui all'art. 28, disp. att. cod. proc. pen., vale a dire la comunicazione senza ritardo all'imputato del nominativo del difensore di ufficio, con l'avvertimento della possibilità per lui di nominare in qualunque momento un difensore di fiducia; né vi sono elementi da cui poter desumere con tranquillità che l'imputato abbia comunque avuto contatti con il difensore d'ufficio nominatogli (corretto, in proposito, il riferimento difensivo a Sez. 2, n. 35841 dell’11/09/2024, Mbdodji, non mass.).

3. Tanto premesso, poiché la notificazione dell’atto di citazione a giudizio in appello all’imputato è stata effettuata,a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficionominatogli a sèguito del decesso di quello di fiducia nonché suo domiciliatario, la nullità del processo d’appello è incontestabile.

In tema di notificazione della citazione dell’imputato, infatti, ricorre nullità assoluta ed insanabile, a norma dell’art. 179, cod. proc. pen., nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell’imputato (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; ribadita, tra le altre, da Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028).

4. La sentenza impugnata, dunque, dev’essere annullata, con rinvio del processo al giudice d’appello, perché rinnovi il giudizio.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti al giudice d’appello per la rinnovazione del giudizio; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Firenzein epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile per genericità il gravame da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del 4 dicembre 2020, che lo aveva condannato per il delitto di evasione. 1.1. Con un primo motivo, egli lamenta la nullità della sentenza impugnata, per non aver avuto notizia del giudizio di appello, in quanto il relativo atto di citazione,essendo nelle more deceduto il proprio difensore di fiducia nonché domiciliatario, gli è stato notificato presso il difensore d’ufficio successivamente nominatogli, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché secondo le regole ordinarie dell’art. 157, stesso codice (si citano, a conforto, precedenti di legittimità). 1.2. L a seconda doglianza consiste nella violazione dell’art. 581, cod. proc. pen., contestandosi la ritenuta genericità dell’appello. Con questo, infatti,era stata chiesta la rimodulazione della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, indicando i profili rilevanti a tal fine (buon comportamento processuale, condizioni di vita disagiate, lieve entità del fatto per il quale era stata applicata la custodia domiciliare violata). In particolare, il riferimento al “furto di un bene di scarso valore economico”, erroneamente stigmatizzato dalla Corte d’appello come eccentrico, si riferiva al reato sotteso alla misura cautelare ed era stato addotto, con l’appello, a confutazione dei profili valorizzati dal primo giudice per negare quelle attenuanti (numerosi precedenti dell’imputato e tipo di reato commesso). In ogni caso,si lamenta come il giudice d’appello abbia compiuto un sindacato sul fondamento del motivo di gravame, non consentitogli. 2. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso, con trasmissione degli atti al giudice d’appello per la rinnovazione del giudizio. 3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo di ricorso, con la conseguente necessità di rinnovare il giudizio d’appello, rimanendo perciò superata l’ulteriore doglianza. 2.In tema di notificazioni, il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un'ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione: sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l'imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (richiamate nell'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 161), non potendosi ritenere che l'imputato sia stato nell'effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto» (Sez. 2, n. 14947 del 11/02/2020, Ugoletti, Rv. 278836; Sez. 6, n. 13417 del 08/03/2016, Bona, Rv. 266739). A tanto si aggiunga che, dalla consultazione del fascicolo processuale, consentita al giudice di legittimità in ragione della natura processuale della questione sottopostagli, non risulta che siano stati effettuati gli adempimenti di cui all'art. 28, disp. att. cod. proc. pen., vale a dire la comunicazione senza ritardo all'imputato del nominativo del difensore di ufficio, con l'avvertimento della possibilità per lui di nominare in qualunque momento un difensore di fiducia; né vi sono elementi da cui poter desumere con tranquillità che l'imputato abbia comunque avuto contatti con il difensore d'ufficio nominatogli (corretto, in proposito, il riferimento difensivo a Sez. 2, n. 35841 dell’11/09/2024, Mbdodji, non mass.). 3. Tanto premesso, poiché la notificazione dell’atto di citazione a giudizio in appello all’imputato è stata effettuata,a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficionominatogli a sèguito del decesso di quello di fiducia nonché suo domiciliatario, la nullità del processo d’appello è incontestabile. In tema di notificazione della citazione dell’imputato, infatti, ricorre nullità assoluta ed insanabile, a norma dell’art. 179, cod. proc. pen., nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell’imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; ribadita, tra le altre, da Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028). 4. La sentenza impugnata, dunque, dev’essere annullata, con rinvio del processo al giudice d’appello, perché rinnovi il giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, c
Sentenza Cassazione n. 28453/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris