CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 1997
Cassazione n. 44283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1997 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorrente ripropone questionf in fatto, formulando ipotesi alternative di valutazione delle prove, non confrontandosi con la ricostruzione completa e coerente contenuta nelle conformi sentenze di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de9 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente