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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 17378/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2729/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA diTRIBUNALE VITERBO n. 769/2021 depositata il 16/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 769 del 2021 del Tribunale di Viterbo esponendo, per quanto qui ancora di utilità, che: - con sentenza n. 1467 del 2016 il Giudice di pace di Viterbo aveva condannato la deducente, quale gestore del [OSCURATO:PERSONA] della zona di competenza dell'ATO 1 [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di una somma, in favore dell’utente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., a titolo di danno patrimoniale, per fornitura di acqua contenente arsenico oltre i limiti legali e, come tale, assoggettata al divieto di uso alimentare, in un arco temporale tra gennaio 2013 e settembre 2014; - aveva respinto, invece, la domanda di manleva proposta dalla deducente convenuta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa per tenerla indenne dagli effetti negativi dell’accoglimento della domanda; - la decisione era stata appellata dalla società deducendo l'insussistenza della propria responsabilità contrattuale per il disservizio nonché, specularmente, e al contempo relativamente alla domanda di manleva, la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] per i fatti oggetto di causa, quale titolare di assorbenti poteri d’intervento inerenti alla concessione del servizio di distribuzione idrica; - il Tribunale di Viterbo, pronunciando sul gravame di merito, lo aveva rigettato, osservando che l’inadempimento contrattuale era conclamato, mentre le diverse deduzioni sull’inadeguato esercizio dei poteri pubblicistici regionali finivano per essere attratte dalla giurisdizione del giudice amministrativo a mente dell’art. 133 c.p.a.; resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta, ex art. 360, n. 1, cod. proc. civ., l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Viterbo affermando che la domanda di garanzia impropria, quale valutata al di fuori di un inesistente rapporto contrattuale a titolo di garanzia tra gestore ed ente regionale, non poteva venire in rilievo in quanto sarebbe stata ascrivibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo stato considerato che la pretesa in parola era il riflesso di quella risarcitoria ed afferiva, pertanto, ai profili civilistici della fattispecie; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 141 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e della O.P.C.M. 3921 del 2011, rapportati all'art. 1218 cod. civ, perché il Tribunale avrebbe errato escludendo la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che essa riguardava profili di diritto comune, stante l’intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. d’intervenire sulla qualità dell'acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto a essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità; con il terzo motivo d'impugnazione si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza del Tribunale di Viterbo avrebbe trascurato di considerare il ruolo chiave dell'ente regionale, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all'Autorità d'Ambito 1 [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima, originariamente evocata in lite, con successiva rinuncia alla domanda di manleva nei suoi confronti proposta, ancorché senza l'adozione di una formale sua estromissione dal giudizio), coobbligato con il soggetto gestore del S.I.I. e responsabile dell'impossibilità della distribuzione di acqua potabilizzata; Considerato che non risulta agli atti la notifica del ricorso alla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], utente e litisconsorte processuale necessario: va pertanto ordinata l’integrazione del relativo contraddittorio; P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con termine di 60 giorni dalla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2729/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA diTRIBUNALE VITERBO n. 769/2021 depositata il 16/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 769 del 2021 del Tribunale di Viterbo esponendo, per quanto qui ancora di utilità, che: - con sentenza n. 1467 del 2016 il Giudice di pace di Viterbo aveva condannato la deducente, quale gestore del [OSCURATO:PERSONA] della zona di competenza dell'ATO 1 [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di una somma, in favore dell’utente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., a titolo di danno patrimoniale, per fornitura di acqua contenente arsenico oltre i limiti legali e, come tale, assoggettata al divieto di uso alimentare, in un arco temporale tra gennaio 2013 e settembre 2014; - aveva respinto, invece, la domanda di manleva proposta dalla deducente convenuta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa per tenerla indenne dagli effetti negativi dell’accoglimento della domanda; - la decisione era stata appellata dalla società deducendo l'insussistenza della propria responsabilità contrattuale per il disservizio nonché, specularmente, e al contempo relativamente alla domanda di manleva, la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] per i fatti oggetto di causa, quale titolare di assorbenti poteri d’intervento inerenti alla concessione del servizio di distribuzione idrica; - il Tribunale di Viterbo, pronunciando sul gravame di merito, lo aveva rigettato, osservando che l’inadempimento contrattuale era conclamato, mentre le diverse deduzioni sull’inadeguato esercizio dei poteri pubblicistici regionali finivano per essere attratte dalla giurisdizione del giudice amministrativo a mente dell’art. 133 c.p.a.; resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta, ex art. 360, n. 1, cod. proc. civ., l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Viterbo affermando che la domanda di garanzia impropria, quale valutata al di fuori di un inesistente rapporto contrattuale a titolo di garanzia tra gestore ed ente regionale, non poteva venire in rilievo in quanto sarebbe stata ascrivibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo stato considerato che la pretesa in parola era il riflesso di quella risarcitoria ed afferiva, pertanto, ai profili civilistici della fattispecie; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 141 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e della O.P.C.M. 3921 del 2011, rapportati all'art. 1218 cod. civ, perché il Tribunale avrebbe errato escludendo la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che essa riguardava profili di diritto comune, stante l’intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. d’intervenire sulla qualità dell'acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto a essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità; con il terzo motivo d'impugnazione si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza del Tribunale di Viterbo avrebbe trascurato di considerare il ruolo chiave dell'ente regionale, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all'Autorità d'Ambito 1 [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima, originariamente evocata in lite, con successiva rinuncia alla domanda di manleva nei suoi confronti proposta, ancorché senza l'adozione di una formale sua estromissione dal giudizio), coobbligato con il soggetto gestore del S.I.I. e responsabile dell'impossibilità della distribuzione di acqua potabilizzata; Considerato che non risulta agli atti la notifica del ricorso alla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], utente e litisconsorte processuale necessario: va pertanto ordinata l’integrazione del relativo contraddittorio; P.Q.M. La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con termine di 60 giorni dalla
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