CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 06044/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO' (7 /dato avviso alle partì;/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto per il reato di furto aggravato in concorso (artt. 81 cpv, 110, 624, 625 n. 6 e 61 n. 7 cod. pen.) Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, va rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimi per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto i ricorsi sono stati proposti avverso sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 / • Il con re