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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30373/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18764-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., p.i. 01549990990 , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 78/2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa - Ricorrentee controricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], cf.97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrentee ricorrente incidental e Avverso la sentenza n. 1390/10/2019della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 26.11.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 30 ma ggio 2023, e successivamente in riconvocazione il 3 ottobre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla pronunciaimpugnata si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’esito di una verifica ispettiva su operazioni doganali di Dogane –Dazi –Royalties –Valore di transazione – Definizione agevolata ex art. 1 L. n. 197/2022 RGN 18764/2020 Consigliere rel.

Federici importazione,effettuante dallo spedizioniere CAD Capodici s.r.l., su incarico della Puma Italia s.p.a. ne gli anni 2008/2010 , rilevò che quest’ultima società, licenziataria di marchi della casa madre tedesca, non aveva incluso nel valore dichiarato in dogana l’importo versato allalicenzianteper l’utilizzo dei suddetti marchi.

Contestando pertanto maggiori dazi e maggiore iva all’importazione, notificòl’avviso di rettifica, irrogando anche le sanzioni.

L’atto fu impugnato, individualmente, da ciascuna società, la Capodici nella qualità di rappresentante indiretto rispondente in solido, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che ne accolse in parte le ragioni con sentenza 597/01/2017.

Nello specifico l’atto impositivo fu annullato limitatamente all’Iva e alle sanzioni.

L’appello proposto da ciascuna delle parti, per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria,esitò nella sentenza n. 1390 / 1 0/2019 .

Il giudice regionale ha annullatola decisione impugnata quanto al l e sanzioni , confermando nel resto le statuizioni di primo grado.

Con sette motivi la società ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane con controricorso , spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

In prossimità dell’adunanza camerale la CAD Capodiciha chiesto prima la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per poi, con la successiva allegazione di ulteriore documentazione, chiedere l’estinzione del giudizio per l’integrale pagamento del debito fiscale da parte della debitrice principale Puma Italia.

All’esito dell’adunanza camerale del 30 maggio 2023e,successivamente alla allegazione della documentazione integrativa, all’esito della riconvocazione del collegio del 3 ottobre 2023, la causa è stata riservatain decisione.

Lacontribuent e, debitrice in solido, ha ritualmente depositato anche memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ.

Considerato che La società ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.

A tal fine ha prima depositato la richiesta di sospensione del giudizio e, nelle more acquisita ulteriore documentazione, da cui si evince l’adesione alla definizione RGN 18764/2020 Consigliere rel.

Federici agevolata della società importatrice, PUMA Italia - del cui debito fiscale risponde in solido l’odierna ricorrente quale spedizioniere rappresentante indiretto-, ha chiesto l’estinzione del giudizio.

Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit.

«L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200).

“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201).

In base al comma 202, “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”.

Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, che si avvale -ai fini della definizione agevolata della propria posizione di debitore RGN 18764/2020 Consigliere rel.

Federici solidale, così come previsto dal comma n. 202 citato - dell’istanza e de l pagamentoeseguito dal debitore principale , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18764-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., p.i. 01549990990 , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 78/2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa - Ricorrentee controricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], cf.97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrentee ricorrente incidental e Avverso la sentenza n. 1390/10/2019della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 26.11.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 30 ma ggio 2023, e successivamente in riconvocazione il 3 ottobre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla pronunciaimpugnata si evince che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’esito di una verifica ispettiva su operazioni doganali di Dogane –Dazi –Royalties –Valore di transazione – Definizione agevolata ex art. 1 L. n. 197/2022 RGN 18764/2020 Consigliere rel. Federici importazione,effettuante dallo spedizioniere CAD Capodici s.r.l., su incarico della Puma Italia s.p.a. ne gli anni 2008/2010 , rilevò che quest’ultima società, licenziataria di marchi della casa madre tedesca, non aveva incluso nel valore dichiarato in dogana l’importo versato allalicenzianteper l’utilizzo dei suddetti marchi. Contestando pertanto maggiori dazi e maggiore iva all’importazione, notificòl’avviso di rettifica, irrogando anche le sanzioni. L’atto fu impugnato, individualmente, da ciascuna società, la Capodici nella qualità di rappresentante indiretto rispondente in solido, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che ne accolse in parte le ragioni con sentenza 597/01/2017. Nello specifico l’atto impositivo fu annullato limitatamente all’Iva e alle sanzioni. L’appello proposto da ciascuna delle parti, per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria,esitò nella sentenza n. 1390 / 1 0/2019 . Il giudice regionale ha annullatola decisione impugnata quanto al l e sanzioni , confermando nel resto le statuizioni di primo grado. Con sette motivi la società ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane con controricorso , spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. In prossimità dell’adunanza camerale la CAD Capodiciha chiesto prima la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per poi, con la successiva allegazione di ulteriore documentazione, chiedere l’estinzione del giudizio per l’integrale pagamento del debito fiscale da parte della debitrice principale Puma Italia. All’esito dell’adunanza camerale del 30 maggio 2023e,successivamente alla allegazione della documentazione integrativa, all’esito della riconvocazione del collegio del 3 ottobre 2023, la causa è stata riservatain decisione. Lacontribuent e, debitrice in solido, ha ritualmente depositato anche memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ. Considerato che La società ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha prima depositato la richiesta di sospensione del giudizio e, nelle more acquisita ulteriore documentazione, da cui si evince l’adesione alla definizione RGN 18764/2020 Consigliere rel. Federici agevolata della società importatrice, PUMA Italia - del cui debito fiscale risponde in solido l’odierna ricorrente quale spedizioniere rappresentante indiretto-, ha chiesto l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201). In base al comma 202, “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196”. Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, che si avvale -ai fini della definizione agevolata della propria posizione di debitore RGN 18764/2020 Consigliere rel. Federici solidale, così come previsto dal comma n. 202 citato - dell’istanza e de l pagamentoeseguito dal debitore principale , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Sp
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