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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33984/2023

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il 15 maggio 1944; avverso la ordinanza n. 221/2022 RG Sequestri del Tribunale di Roma del 17 ottobre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 17 ottobre 2022 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la ordinanza con la quale in data 11 marzo 2022 il Gip del Tribunale di Roma aveva, a sua volta, rigettato la richiesta di dissequestro di quanto sottoposto a vincolo cautelare nell'ambito del provvedimento penale a carico del predetto [OSCURATO:PERSONA], indagato per avere - in qualità di gestore di fatto di numerose società apparentemente eroganti servizi ma, in realtà, prive di una effettiva operatività - emesso, in concorso con gli individui formalmente investiti delle cariche sociali di tali imprese commerciali, moltissime fatture relative ad operazioni inesistenti indirizzate a due studi notarili romani, i cui titolari, notar [OSCURATO:PERSONA] e notar [OSCURATO:PERSONA], sono oggetto di separato procedimento penale, onde consentire a costoro l'abbattimento del reddito imponibile.

Il Tribunale, osservato che la impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento essenzialmente alla assenza del fumus delicti a suo carico, essendo lo stesso estraneo alla gestione delle società cartiere, ed alla errata determinazione del profitto del reato, essendo stata al [OSCURATO:PERSONA] attribuito, quale profitto della sua condotta, il vantaggio eventualmente conseguito attraverso la utilizzazione delle fatture emesse per operazioni inesistenti e non il compenso che l'emittente avrebbe conseguito per la emissione dei documenti "fasulli", ha considerato che la legittimità del sequestro già era stata esaminata in sede di riesame nonché in un precedente appello cautelare.

Ha, d'altra parte,osservato il Tribunale che la contestazione del fumus commissi delicti, è inammissibile posto che in data 29 marzo 2022 è stato emesso il decreto che dispone il giudizio a carico del [OSCURATO:PERSONA], sicchè la questione non è più suscettibile di essere esaminata in sede cautelare.

Ha aggiunto il Tribunale che anche il rilievo sulla determinazione del profitto non è fondato; ad avviso dell'organo giudicante, infatti, il meccanismo delittuoso ideato dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito alle società cartiere di evadere l'Iva riportata nelle fatture che costituirebbe il profitto conseguito con il reato contestato all'indagato.

Neppure vi sarebbe sproporzione fra l'ammontare del valore dei beni sequestrati ed il profitto cito sarebbe derivato dalla commissione del reato contestato. 2Avverso la ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del [OSCURATO:PERSONA], allegando quali fatti nuovi tali da giustificare la proposizione dell'appello cautelare la circostanza che i debiti tributari dei soggetti che si erano avvantaggiati dalle fatture emesse per operazioni inesistenti sono stati da questi saldati; a tale circostanza ha aggiunto la sostanziale ritrattazione delle dichiarazioni a suo carico fatte da tela [OSCURATO:PERSONA]; ancora, la proporzione fra il residuo debito ed i beni sequestrati nonché la erroneità del calcolo del profitto da reato che egli avrebbe conseguito.

Ciò detto, il ricorrente ha altresì contestato la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza oltre che la violazione di legge per essere stato sottopiosto a sequestro non il prezzo del reato a lui contestato ma il profitto che sarebbe stato conseguito attraverso l'utilizzo delle fatture emesse per operazioni fittizie.

Infine, quanto al sequestro relativo all'asserita evasione di imposte su di lui personalmente gravanti, il ricorrente ha osservato che la circostanza a lui addebitata comprova il fatto che lo stesso non gestiva le società "cartiere", in quanto nessuno avrebbe emesso fatture relative ad operazioni inesistenti indirizzate a se stesso. [OSCURATO:PERSONA] 4 Il ricorso è inammissibile.

Osserva, infatti, la Corte che, come chiaramente espresso nella ordinanza impugnata, la vicenda che attualmente la occupa già è stata oggetto di due impugnazioni di carattere cautelare in precedenti occasioni; una in sede di riesame ed un'altra, come la presente, in sede di appello cautelare.

In un primo caso - come segnalato nella ordinanza impugnata che sul punto non è stata minimamente contestata - il provvedimento con il quale l'istanza di riesame presentata dal [OSCURATO:PERSONA] era stata disattesa non è stato oggetto di ulteriore impugnazione ed è, pertanto, divenuto definitivo; parimenti il rigetto di un precedente appello cautelare, definito con ordinanza del Tribunale di Roma del 4 novembre 2011 reiettiva del gravame presentato dal [OSCURATO:PERSONA], è divenuto definitivo in quanto non assoggettato ad ulteriore impugnazione.

Ciò considerato, osserva il Collegio che il rinnovato sindacato sugli elementi già esaminati nelle precedenti sedi cautelari è attualmente inibito in forza del cosiddetto giudicato cautelare venutosi a formare. 3A tale proposito è sufficiente rimandare ai principi in materia più volte affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame opera allo stato degli atti, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2016, n. 10976); si tratta, pertanto, di verificare se in sede di appello cautelare il ricorrente aveva lamentato il fatto che non fossero stati adeguatamente valutati, in quanto ritualmente esposti, degli elementi che avrebbero dovuto avere la forza di "rompere" il vincolo derivante dal preesistente "giudicato cautelare".

Tale verifica, come vedremo, conduce a risultati negativi per il ricorrente.

Ed infatti, il ricorrente ha evidenziato che uno (si ribadisce: uno solo) dei due soggetti che avrebbero fatto uso delle fatture per operazioni inesistenti emesse da taluna delle molteplici società che erano di fatto amministrate dal [OSCURATO:PERSONA] ha saldato l'importo delle imposte il cui versamento era da lui omesso per effetto dell'utilizzo delle fatture di cui sopra; che uno dei soggetti che con le sue dichiarazioni avevano contribuito alla formazione del quadro accusatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] ha ritrattato le proprie propalazioni; che il valore degli immobili sequestrati è di molto superiore all'importo per il quale sono stati staggiti; infine, che l'importo assoggettato a sequestro sia riferito al totale del fatturato considerato falso e non al solo vantaggio che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto dalla emissione delle fatture di cui alla provvisoria contestazione.

Si tratta, all'evidenza, di elementi irrilevanti ai fini del superamento del giudicato cautelare.

Invero, quanto al primo aspetto, al di là della circostanza che l'eventuale saldo delle obbligazioni tributarie scaturenti dall'utilizzo delle fatture emessa dal [OSCURATO:PERSONA] è operazione che è riferita ad uno soltanto dei presunti utilizzatori, si osserva che essa, anche fosse stata totalitaria, non sarebbe stata comunque decisiva per quanto riguarda la posizione del [OSCURATO:PERSONA], considerata la indipendenza che si riscontra fra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ed il reato di loro utilizzazione al fine di evadere le imposte (vi è, semmai, da dire che la condotta di notar [OSCURATO:PERSONA] - cioè il soggetto che avrebbe appianato il proprio debito fiscale - parrebbe ricognitivo della effettività della frode fiscale da lui realizzata tramite l'utilizzo della fatture de quibus).

La ritrattazione dello [OSCURATO:PERSONA], al di là della genericità del riferimento ad essa contenuto nel ricorso (neppure è chiaro quando e come la stessa sarebbe 4stata fatta), costituendo le dichiarazioni di quello solo uno dei numerosi tasselli sulla base dei quali è stata ricostruita l'accusa provvisoriamente contestata all'attuale ricorrente, non appare comunque fattore idoneo a giustificare la revisione del quadro cautelare già cristallizzatosi a carico del [OSCURATO:PERSONA].

I due restanti profili segnalati dal ricorrente, quello relativo alla pretesa sproporzione fra il valore effettivo dei beni sequestrati e l'importo monetario da assoggettare a sequestro è stato considerato dal Tribunale del riesame, richiamando la inattualità temporale della valutazione cui il ricorrente si è riferito e la documentata congruità di quella operata dall'Ufficio, con motivazione certamente non apparente e, pertanto, non attaccabile in sede di ricorso per cassazione avverso un provvedimento cautelare in materia reale (si veda, infatti, il chiaro tenore letterale dell'art. 325, comma 1, in fine, cod. proc. pen.), mentre quello riguardante l'entità della somma confiscabile - delimitata dal solo prezzo del reato in provvisoria contestazione e non dal profitto che terzi potrebbe conseguire attraverso l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti - trattasi evidentemente di elemento di censura non frutto di una qualche res nova e, pertanto, non suscettibile di "rompere" il giudicato cautelare già formatosi sul punto.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] élente ([OSCURATO:PERSONA] GEN (Gast NpREAZZA) DE ' 17- CORTE DI CASSAZIONE U.R.P.

CENTRALE P r p,c,-) Q — —N , ek)_ 1.1e(c e,t,,e cm_si, Jg v L3• 3 C) C6-5ce)0 ¦i\Q_C ()e .0.P L t\ KeC,? 9 h il t }^‘.9•,( 9 L, [OSCURATO:PERSONA] Aless-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ce) il 15 maggio 1944; avverso la ordinanza n. 221/2022 RG Sequestri del Tribunale di Roma del 17 ottobre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 17 ottobre 2022 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la ordinanza con la quale in data 11 marzo 2022 il Gip del Tribunale di Roma aveva, a sua volta, rigettato la richiesta di dissequestro di quanto sottoposto a vincolo cautelare nell'ambito del provvedimento penale a carico del predetto [OSCURATO:PERSONA], indagato per avere - in qualità di gestore di fatto di numerose società apparentemente eroganti servizi ma, in realtà, prive di una effettiva operatività - emesso, in concorso con gli individui formalmente investiti delle cariche sociali di tali imprese commerciali, moltissime fatture relative ad operazioni inesistenti indirizzate a due studi notarili romani, i cui titolari, notar [OSCURATO:PERSONA] e notar [OSCURATO:PERSONA], sono oggetto di separato procedimento penale, onde consentire a costoro l'abbattimento del reddito imponibile. Il Tribunale, osservato che la impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento essenzialmente alla assenza del fumus delicti a suo carico, essendo lo stesso estraneo alla gestione delle società cartiere, ed alla errata determinazione del profitto del reato, essendo stata al [OSCURATO:PERSONA] attribuito, quale profitto della sua condotta, il vantaggio eventualmente conseguito attraverso la utilizzazione delle fatture emesse per operazioni inesistenti e non il compenso che l'emittente avrebbe conseguito per la emissione dei documenti "fasulli", ha considerato che la legittimità del sequestro già era stata esaminata in sede di riesame nonché in un precedente appello cautelare. Ha, d'altra parte,osservato il Tribunale che la contestazione del fumus commissi delicti, è inammissibile posto che in data 29 marzo 2022 è stato emesso il decreto che dispone il giudizio a carico del [OSCURATO:PERSONA], sicchè la questione non è più suscettibile di essere esaminata in sede cautelare. Ha aggiunto il Tribunale che anche il rilievo sulla determinazione del profitto non è fondato; ad avviso dell'organo giudicante, infatti, il meccanismo delittuoso ideato dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito alle società cartiere di evadere l'Iva riportata nelle fatture che costituirebbe il profitto conseguito con il reato contestato all'indagato. Neppure vi sarebbe sproporzione fra l'ammontare del valore dei beni sequestrati ed il profitto cito sarebbe derivato dalla commissione del reato contestato. 2Avverso la ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del [OSCURATO:PERSONA], allegando quali fatti nuovi tali da giustificare la proposizione dell'appello cautelare la circostanza che i debiti tributari dei soggetti che si erano avvantaggiati dalle fatture emesse per operazioni inesistenti sono stati da questi saldati; a tale circostanza ha aggiunto la sostanziale ritrattazione delle dichiarazioni a suo carico fatte da tela [OSCURATO:PERSONA]; ancora, la proporzione fra il residuo debito ed i beni sequestrati nonché la erroneità del calcolo del profitto da reato che egli avrebbe conseguito. Ciò detto, il ricorrente ha altresì contestato la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza oltre che la violazione di legge per essere stato sottopiosto a sequestro non il prezzo del reato a lui contestato ma il profitto che sarebbe stato conseguito attraverso l'utilizzo delle fatture emesse per operazioni fittizie. Infine, quanto al sequestro relativo all'asserita evasione di imposte su di lui personalmente gravanti, il ricorrente ha osservato che la circostanza a lui addebitata comprova il fatto che lo stesso non gestiva le società "cartiere", in quanto nessuno avrebbe emesso fatture relative ad operazioni inesistenti indirizzate a se stesso. [OSCURATO:PERSONA] 4 Il ricorso è inammissibile. Osserva, infatti, la Corte che, come chiaramente espresso nella ordinanza impugnata, la vicenda che attualmente la occupa già è stata oggetto di due impugnazioni di carattere cautelare in precedenti occasioni; una in sede di riesame ed un'altra, come la presente, in sede di appello cautelare. In un primo caso - come segnalato nella ordinanza impugnata che sul punto non è stata minimamente contestata - il provvedimento con il quale l'istanza di riesame presentata dal [OSCURATO:PERSONA] era stata disattesa non è stato oggetto di ulteriore impugnazione ed è, pertanto, divenuto definitivo; parimenti il rigetto di un precedente appello cautelare, definito con ordinanza del Tribunale di Roma del 4 novembre 2011 reiettiva del gravame presentato dal [OSCURATO:PERSONA], è divenuto definitivo in quanto non assoggettato ad ulteriore impugnazione. Ciò considerato, osserva il Collegio che il rinnovato sindacato sugli elementi già esaminati nelle precedenti sedi cautelari è attualmente inibito in forza del cosiddetto giudicato cautelare venutosi a formare. 3A tale proposito è sufficiente rimandare ai principi in materia più volte affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame opera allo stato degli atti, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2016, n. 10976); si tratta, pertanto, di verificare se in sede di appello cautelare il ricorrente aveva lamentato il fatto che non fossero stati adeguatamente valutati, in quanto ritualmente esposti, degli elementi che avrebbero dovuto avere la forza di "rompere" il vincolo derivante dal preesistente "giudicato cautelare". Tale verifica, come vedremo, conduce a risultati negativi per il ricorrente. Ed infatti, il ricorrente ha evidenziato che uno (si ribadisce: uno solo) dei due soggetti che avrebbero fatto uso delle fatture per operazioni inesistenti emesse da taluna delle molteplici società che erano di fatto amministrate dal [OSCURATO:PERSONA] ha saldato l'importo delle imposte il cui versamento era da lui omesso per effetto dell'utilizzo delle fatture di cui sopra; che uno dei soggetti che con le sue dichiarazioni avevano contribuito alla formazione del quadro accusatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] ha ritrattato le proprie propalazioni; che il valore degli immobili sequestrati è di molto superiore all'importo per il quale sono stati staggiti; infine, che l'importo assoggettato a sequestro sia riferito al totale del fatturato considerato falso e non al solo vantaggio che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto dalla emissione delle fatture di cui alla provvisoria contestazione. Si tratta, all'evidenza, di elementi irrilevanti ai fini del superamento del giudicato cautelare. Invero, quanto al primo aspetto, al di là della circostanza che l'eventuale saldo delle obbligazioni tributarie scaturenti dall'utilizzo delle fatture emessa dal [OSCURATO:PERSONA] è operazione che è riferita ad uno soltanto dei presunti utilizzatori, si osserva che essa, anche fosse stata totalitaria, non sarebbe stata comunque decisiva per quanto riguarda la posizione del [OSCURATO:PERSONA], considerata la indipendenza che si riscontra fra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ed il reato di loro utilizzazione al fine di evadere le imposte (vi è, semmai, da dire che la condotta di notar [OSCURATO:PERSONA] - cioè il soggetto che avrebbe appianato il proprio debito fiscale - parrebbe ricognitivo della effettività della frode fiscale da lui realizzata tramite l'utilizzo della fatture de quibus). La ritrattazione dello [OSCURATO:PERSONA], al di là della genericità del riferimento ad essa contenuto nel ricorso (neppure è chiaro quando e come la stessa sarebbe 4stata fatta), costituendo le dichiarazioni di quello solo uno dei numerosi tasselli sulla base dei quali è stata ricostruita l'accusa provvisoriamente contestata all'attuale ricorrente, non appare comunque fattore idoneo a giustificare la revisione del quadro cautelare già cristallizzatosi a carico del [OSCURATO:PERSONA]. I due restanti profili segnalati dal ricorrente, quello relativo alla pretesa sproporzione fra il valore effettivo dei beni sequestrati e l'importo monetario da assoggettare a sequestro è stato considerato dal Tribunale del riesame, richiamando la inattualità temporale della valutazione cui il ricorrente si è riferito e la documentata congruità di quella operata dall'Ufficio, con motivazione certamente non apparente e, pertanto, non attaccabile in sede di ricorso per cassazione avverso un provvedimento cautelare in materia reale (si veda, infatti, il chiaro tenore letterale dell'art. 325, comma 1, in fine, cod. proc. pen.), mentre quello riguardante l'entità della somma confiscabile - delimitata dal solo prezzo del reato in provvisoria contestazione e non dal profitto che terzi potrebbe conseguire attraverso l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti - trattasi evidentemente di elemento di censura non frutto di una qualche res nova e, pertanto, non suscettibile di "rompere" il giudicato cautelare già formatosi sul punto. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] élente ([OSCURATO:PERSONA] GEN (Gast NpREAZZA) DE ' 17- CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE P r p,c,-) Q — —N , ek)_ 1.1e(c e,t,,e cm_si, Jg v L3• 3 C) C6-5ce)0 ¦i\Q_C ()e .0.P L t\ KeC,? 9 h il t }^‘.9•,( 9 L, [OSCURATO:PERSONA] Aless-
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