CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27973/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LVXIC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Z2F14) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc, pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per i reati rispettivamente ascritti. Ritenuto che i rispettivi motivi sollevati (per [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere il Giudice valutato l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; per [OSCURATO:PERSONA]; violazione dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore I