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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26943/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30018-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ff 1, che la rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 8282/3/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA per l'anno d'imposta 2005: con tale atto l'Ufficio rettificava il reddito d'impresa imponibile della società contribuente, che si occupa della vendita di ciclomotori; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che per gli stessi fatti vi è stata una sentenza irrevocabile in sede penale per il reato di truffa e la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5923/38/2016, relativa avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA per l'anno d'imposta 2006 nei confronti del medesimo contribuente, ha valutato le operazioni di cessione della parte contribuente come ineccepibili sotto il profilo contabile e fiscale e gli stessi verificatori hanno riconosciuto che i mezzi acquistati erano supportati da regolari fatture, pagate e registrate regolarmente nella contabilità sociale: gli elementi evidenziati non consentono di ritenere provata la conoscenza o conoscibilità da parte della ricorrente del carattere fraudolento delle operazioni.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità Ric. 2017 n. 30018 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -2- dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, e dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova, recependo acriticamente la sentenza n. 560/2006 del Tribunale di Roma in quanto, con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, numerosi erano gli indizi offerti dall'Ufficio; quanto alle vendite dei ciclomotori ad alcune ditte in regime di non imponibilità dell'IVA queste erano prive di alcuna struttura e non avevano mai effettuato alcuna esportazione, ed erano quindi prive della qualifica di esportatore abituale, condizione essenziale per l'acquisto di beni in regime di non imponibilità dell'IVA; quanto alla indebita deduzione di costi, spettava alla parte contribuente l'onere della prova dell'inerenza e dell'esistenza degli stessi, non essendo sufficiente a tal fine la loro contabilizzazione; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia omesso esame di pronunciarsi in merito alla indebita deduzione di costi, non essendo sufficiente a tal fine la loro contabilizzazione. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 30018 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -3- rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 lu hio 2021. [OSCURATO:PERSONA] te auro Mò.cci DtPOSITATA IN aggi, - 5 OTT 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30018-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ff 1, che la rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 8282/3/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA per l'anno d'imposta 2005: con tale atto l'Ufficio rettificava il reddito d'impresa imponibile della società contribuente, che si occupa della vendita di ciclomotori; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che per gli stessi fatti vi è stata una sentenza irrevocabile in sede penale per il reato di truffa e la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5923/38/2016, relativa avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA per l'anno d'imposta 2006 nei confronti del medesimo contribuente, ha valutato le operazioni di cessione della parte contribuente come ineccepibili sotto il profilo contabile e fiscale e gli stessi verificatori hanno riconosciuto che i mezzi acquistati erano supportati da regolari fatture, pagate e registrate regolarmente nella contabilità sociale: gli elementi evidenziati non consentono di ritenere provata la conoscenza o conoscibilità da parte della ricorrente del carattere fraudolento delle operazioni. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità Ric. 2017 n. 30018 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, e dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova, recependo acriticamente la sentenza n. 560/2006 del Tribunale di Roma in quanto, con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, numerosi erano gli indizi offerti dall'Ufficio; quanto alle vendite dei ciclomotori ad alcune ditte in regime di non imponibilità dell'IVA queste erano prive di alcuna struttura e non avevano mai effettuato alcuna esportazione, ed erano quindi prive della qualifica di esportatore abituale, condizione essenziale per l'acquisto di beni in regime di non imponibilità dell'IVA; quanto alla indebita deduzione di costi, spettava alla parte contribuente l'onere della prova dell'inerenza e dell'esistenza degli stessi, non essendo sufficiente a tal fine la loro contabilizzazione; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia omesso esame di pronunciarsi in merito alla indebita deduzione di costi, non essendo sufficiente a tal fine la loro contabilizzazione. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Ric. 2017 n. 30018 sez. MT - ud. 14-07-2021 -3- rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 14 lu hio 2021. [OSCURATO:PERSONA] te auro Mò.cci DtPOSITATA IN aggi, - 5 OTT 20
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