CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 30132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30956/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1191/2020 depositata il11/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contro la sentenza del 14/05/2020con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato il fallimento della predetta società , contumace, disattendendo sia la doglianza relativa al perfezionamento della notifica ex art. 15 l.fall., sia quella relativa alla sussistenza dei presupposti di fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall.; 2. –avverso detta decisione il reclamante ha proposto ricorso per cassazione in tremotivi; gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – con il primo motivo si lamenta la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 327, comma 2 e 291, comma 1, c.p.c. nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 15 l.fall., 140, 143, 145 e 149 c.p.c. con riguardo alla ir ritualità della notifica del ricorso e del decreto ex art. 15, comma 3, l.fall.; 2.2. – il secondo mezzo – rubricato « violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. su fatti decisivi della controversia. Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali di cui agli artt. 138, 139, 140, 143 e 145 c . p . c . e dell’art. 2 697 c . c . » – deduce che vi sarebbe stata in atti la prova dell’inesistenza della notificazione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio: 2.3. – il terzo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, 15 e 18 l.fall. in ragione del difetto dei requisiti di fallibilità della società o comunque della carenza di motivazione al riguardo; 3. –i primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati; 3.1. – dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso risulta: che in data 17/04/2019 venne depositato il ricorso per dichiarazione di fallimento; che in data 19/04/2019 emerse l’impossibilità di procedere alla notifica a mezzo pec a cura della cancelleria; che in data 30/05/2019 il creditore ricorrente curò la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale della società, che risultò parimenti impossibile per irreperibilità della stessa; che in data 10/07/2019,nei termini per la prima udienza, il creditore tentò una ulteriore ed irrituale – ma superflua – notifica ex art. 140 c.p.c. presso una unità locale della società, ad un civico errato; che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il tribunale autorizzò l’istante a procedere a nuova notifica , ritualmente effettuata tramite deposito presso la casa comunale della sede legale; 3.2. –così ricostruita, la vicenda notificatoria risulta regolare e conforme alle prescrizioni dell’art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) che detta una disciplina speciale e distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo; 3.3. – in particolare, dopo aver previsto che il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese (ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) e che l'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente, la norma in commento dispone che quando, per qualsiasi ragione, detta notificazione telematica di cancelleria non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica del ricorso e del decreto deve essere eseguita a cura del ricorrente, dapprima mediante accesso di persona dell’[OSCURATO:PERSONA] presso la sede legale del debitore, e poi, qualora neppure questa modalità sia attuabile per l'irreperibilità del destinatario, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro delle imprese, perfezionandosi al momento del deposito (cfr. da ultimo Cass. 5858/2022, 23618/2023); 3.4. – a nulla rileva che nel procedimento notificatorio si sia inserito anche un tentativo di notifica ex art. 140 c.p.c. presso l’indirizzo errato di una unità locale, poiché i restanti passaggi prescritti dalla legge sono stati comunque rispettati; 4. –il terzo motivo è inammissibile; 4.1 – con una congrua motivazione, sicuramente superiore al cd. “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, 8054/2014), la corte territoriale, dopo aver dato atto del mancato deposito dei bilanci degli ultimi due anni presso il registro delle imprese, ha valutato gli ulteriori documenti prodotti dal reclamante (compresa la documentazione afferente la chiusura del conto corrente e la situazione debitoria verso Inps e Agenzia delle entrate) e, pur tenendo conto d el rigetto di analoga istanza nel 2017 ( per insussistenza delle soglie di fallibilità con riguardo al triennio 2014- 2016), ha ritenuto non dimostrata, neanche presuntivamente, tanto l’inattività della società debitrice (che non risultava posta in liquidazione) quanto il mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. negli anni 2017-2018; 4.2. –a fronte di siffatta motivazione le censure impingono nel merito e segnatamente nella valutazione del materiale istruttorio, che non può avere ingresso in sede di legittimità, tenuto conto che le prove offerte dal debitore e l'attendibilità dei dati contabili in esse contenuti sono soggette alla valutazione del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. (Cass.30516/2018, 205/2022); 4.3. – è appena il caso di aggiungere che la censura di “carenza della motivazione” non risponde ai canoni del ricorso per cassazione poiché, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012) non è più consentito censurare l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione (Cass.23940/2017, 22598/2018, 7090/2022), essendo evidente che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017); 5. –segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati; 6. – s ussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez.U, nn. 23535/2019 , 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma de