CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 31387/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 1 9487 /20 2 3 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Torino, Palazzo di Città, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura redatta su foglio separato del quale è estratta copia informatica per immagine allegata al messaggio di posta elettronica certificata dinotifica del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G. Antonelli n. 49 ( indir izzi di posta elettronica certificata : [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] V. Invorio 23 – V. Bellardi 108 di Torino, sito in Torino, V. Cosap – Opposizione ingiunzione pagamento Invorio 23 – V. Bellardi 108 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona dell’Amministratore pro tempore Geom. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Santena (TO), alla [OSCURATO:PERSONA] della Libertà n. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale da intendersi rilasciata in calce al controricorso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83, comma 3 , c.p.c. (indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] ) ; -controricorrente – - avverso la sentenza 604 / 20 2 3 emessa dalla Corte di Appello di Torino il 16/06/2023 e non notificat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con atto di citazione in appello notificato in data 20.01.2021 il Comune di Torino impugnava la sentenza del Tribunale di Torino n. 4571/2020 pubblicata il 15.12.2020 e notificata in data 21.12.2020, che aveva accolto l’opposizione all’ingiunzione di pagamento n. GH201700000007 per occupazione di suolo pubblico (COSAP) per gli anni dal 2008 al 2013 proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 23/via Bellardi n. 108 di Torino, annullando l’ingiunzione medesima. 2. L’adìta Corte d’appello rigettava l’appello, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che a) in caso di cessione di area al demanio comunale sulla quale il privato cedente continui di fatto a fruire di spazi e opere, si verifica il presupposto del canone, in quanto si realizza la limitazione dell’uso pubblico, irrilevante essendo la priorità temporale della occupazione dell’area rispetto alla sua acquisizione al demanio pubblico; infatti in tale ipotesi il protrarsi della occupazione, dopo l’acquisizione alla mano pubblica, integra pacificamente il presupposto dell’applicazione del canone, a meno che l’occupazione stessa non sia accompagnata da un altro titolo che la sottragga alla relativa pretesa; b) le griglie di aerazione di cui si discuteva, specificamente descritte in sede di richiesta di concessione edilizia, si dovevano ritenere già presupposte nell’ambito della Convenzione PEC, che prevedeva già la realizzazione di piani sotterranei con le correlate necessità di garantire per essi adeguate prese d’aria, e che richiedeva comunque interventi anch’essi oggetto della successiva concessione edilizia per la sistemazione delle aree, in parte appunto interessate dalle griglie, sulle quali la servitù di uso pubblico avrebbe dovuto essere esercitata; c) si doveva pertanto ritenere che, nel caso di specie, la servitù di uso pubblico, sorta nel contesto della Convenzione PEC stipulata nel maggio 2003 e resa possibile dall’intervento edificatorio approvato sulla sua base conil rilascio della concessione edilizia del giugno 2003, fosse riferita alle aree interessate sulle quali le sei griglie sopra descritte erano già incidenti; d) da ciò derivava che nel caso di specie le griglie non avevano determinato un uso più intenso dei sedimi interessati, asserviti ad uso pubblico, da parte dei proprietari rispetto alla collettività, perché al momento della destinazione effettiva dei sedimi stessi all’uso pubblico, in conseguenza della Convenzione PEC e della concessione edilizia seguita ad essa, le griglie già c’erano; e) l’uso da parte della collettività era pertanto sorto legittimamente con la limitazione descritta. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Torino sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 23/via Bellardi n. 108 di Torino ha resistito con controricorso. Con proposta di definizione agevolata il consigliere delegato riteneva inammissibile il ricorso. Avverso tale proposta ha formulato opposizione il Comune. In prossimità dell’adunanza camerale il resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 825, 1032 e 1058 e ss. c.c. e 115 e 116 c.p.c. 825 c.c. e del d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la Corte d’appelloritenuto che la servitù di uso pubblico non fosse sorta con la stipula della convenzione urbanistica, ma solo all’esito della costruzione delle griglie avvenuta in forza della concessione edilizia, e che la servitù di uso pubblico fosse sorta già con la limitazione costituita dalle griglie di areazione, e per non aver considerato che, anche ammesso che la servitù fosse sorta già con il presupposto della esistenza delle griglie di areazione, il fatto era comunque ininfluente in quanto l’unico elemento dirimente era costituito dall’utilizzo che da quel bene trae il privato. 1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato, sebbene sulla base di argomentazioni differenti rispetto a quelle esplicitate con la proposta di definizione agevolata. Le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine ad un contrasto che era insorto in senso alla Terza Sezione civile, ha stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024). Da ciò deriva che non può più condividersi il diverso orientamento, fino ad allora prevalente e posto alla base della proposta ex art. 380-bis c.p.c., secondo cui è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale all'atto a cui la procura si riferisce. 1.2. Passando al merito della controversia, va in primo luogo rilevato che il ricorrente non attinge, se non in parte, la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, la Corte d’appello di Torino non ha affermato, come invece sostenuto dal ricorrente, che la servitù di uso pubblico in favore del Comune sarebbe sorta in forza dello svolgersi di una fattispecie a formazione progressiva, individuata, nel caso di specie, nella [OSCURATO:PERSONA], quale atto prodromico, e di poi nella concessione edilizia, quale atto di natura specificativa del tipo di intervento [cfr. pag. 8 del ricorso: la Corte d’Appello giunge ad una conclusione a dir poco sorprendente: nella fattispecie in oggetto, la servitù di uso pubblico non può ritenersi sorta con la stipula della convenzione urbanistica (che in effetti la prevedeva), ma deve ritenersi sorta solo all’esito della costruzione delle griglie avvenuta in forza della concessione edilizia che è stata rilasciata sul presupposto che, già in sede di stipula della Convenzione, l’area dovesse essere dotata di griglie di areazione le quali, quindi, erano state presupposte dalla ridetta convenzione dovendosi quindi ritenere come se fossero già presenti al momento della costituzione della servitù di passaggio. ]; ma ha ritenuto (pag. 14 della sentenza) che Da quanto esposto deriva che nel caso di specie le griglie non hanno determinato un uso più intenso dei sedimi interessati, asserviti ad uso pubblico, da parte dei proprietari rispetto alla collettività, perchéal momento della destinazione effettiva dei sedimi stessi all’uso pubblico, in conseguenza della Convenzione PEC e della concessione edilizia seguita ad essa, le griglie già c’erano: l’uso da parte della collettività è pertanto sorto legittimamente con la limitazione descritta . Ne deriva che del tutto inconferente è il richiamo operato, nella rubrica dell’unico motivo, all’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 825, 1032 e 1058 e ss. c.c. in tema di modalità di costituzione delle servitù. A ben vedere, i giudici di secondo grado altro non hanno fatto che applicare il principio giurisprudenziale (Cass. nn. 9868/2006 e 18037/2009), richiamato a pagina 11 della sentenza d’appello, secondo cui … il presupposto per la corresponsione del canone cosiddetto ricognitorio o ricognitivo per occupazione di suolo pubblico, avente valenza dominicale e natura non tributaria ma accessiva a rapporto contrattuale o ad atto amministrativo, così come del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (c.o.s.a.p.) di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modifiche, va individuato nell’occupazione che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Ne discende che, in caso di cessione di area al demanio comunale sulla quale il privato cedente continui di fatto a fruire di spazi e opere, si verifica il presupposto del canone, in quanto si è realizzata la limitazione dell’uso pubblico, irrilevante essendo la priorità temporale della occupazione dell’area rispetto alla sua acquisizione al demanio pubblico. Infatti in tale ipotesi il protrarsi della occupazione, dopo l’acquisizione alla mano pubblica, integra pacificamente il presupposto dell’applicazione del canone, se l’occupazione stessa non è accompagnata da un altro titolo che la sottragga alla relativa pretesa (la sottolineatura è dello scrivente). Solo in quest’ottica la CTR ha valorizzato la stretta connessione tra la Convenzione pec e la di poco successiva concessione edilizia, evidenziando (pag. 13 della sentenza) che le griglie di aerazione di cui si discute, specificamente descritte in sede di richiesta di concessione edilizia, si dovevano ritenere già presupposte nell’ambito della Convenzione PEC, che prevedeva già la realizzazione di piani sotterranei con le correlate necessità di garantire per essi adeguate prese d’aria, e che richiedeva comunque interventi anch’essi oggetto della successiva concessione edilizia per la sistemazione delle aree, in parte appunto interessate dalle griglie, sulle quali la servitù di uso pubblico avrebbe dovuto essere esercitata. Si deve pertanto ritenere che, nel caso di specie, la servitù di uso pubblico sorta nel contesto della Convenzione PEC stipulata nel maggio 2003 e resa possibile dall’intervento edificatorio approvato sulla sua base con il rilascio della convenzione edilizia del giugno 2003, sia riferita alle aree interessate sulle quali le sei griglie sopra descritte erano già incidenti. . Del resto, nel caso in esame,la proprietà delle aree su cui insistono le griglie per cui vi è causa è rimasta incontestabilmente in capo al [OSCURATO:PERSONA] resistente, essendo state le stesse assoggettate ad uso pubblico con la Convenzione del 19/05/2003, la quale prevedeva espressamente,all’art. 6, che “le aree vengono assoggettate ad uso pubblico libere da vincoli, diritti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri, e pesi di qualsiasi genere, …. salvo quelli derivanti dalla presente Convenzione”. 1.3. La valutazione espressa dalla Corte d’appello, essendo congrua sul piano logico e corretta dal punto di vista giuridico, non è suscettibile di essere sottoposta a vaglio critico. Del resto, da un lato, la denuncia di un vizio motivazionale, che pur ilComune ha formulato, sarebbe preclusa dalla circostanza che si è in presenza di una cd. doppia conforme (né, d’altra parte, il ricorrente ha dedotto che le decisioni dei due gradi di merito fossero fondate su differenti ragioni in fatto) e, dall’altro lato, l’ente pubblico non ha indicato il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, richiesto nell’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La circostanza che la decisione finale si è fondata su ragioni giuridiche diverse rispetto a quelle poste alla base della proposta di definizione agevolata giustifica la mancata irrogazione delle sanzioni pecuniaria per lite temeraria di cui al terzo e al quarto comma dell’art. 96 c.p.c. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore import